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Sentenza — n. 35429/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35429/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35429/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30 settembre 2022, la Corte d'appello di Ancona giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) e ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena per il residuo reato, ascritto sub B), di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 26 settembre 2012.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35429/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 26 settembre 2012.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa sanzioni penali dichiarazione mendace remissione della pena riduzione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Dominicis Sandro, n. Ascoli Piceno il 28/06/1975 avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate, nell'interesse del ricorrente, dall'avv. Umberto Gramenzi, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2022, la Corte d'appello di Ancona giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) e ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena per il residuo reato, ascritto sub B), di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 26 settembre 2012.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge sostanziale e processuale ed il vizio di motivazione per non essere stata neppure affrontata, nonostante specifica deduzione, la questione di intervenuta prescrizione anche del reato di cui al capo B) e per essere il medesimo comunque estinto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, nonostante la sospensione del relativo termine per complessivi anni uno, mesi otto e giorni 15. 2.1.

Con il secondo motivo si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stata rideterminata la pena - con iter argomentativo manifestamente illogico e senza motivazione - con riguardo al meno grave reato di cui al capo B), nella medesima misura in primo grado stabilita per il più grave reato di cui al capo A), ritenuto prescritto. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 163 e 166 cod. pen. e 12 d.lgs. 74 del 2000 per non aver la Corte territoriale esaminato la doglianza con cui si chiedeva che il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena (principale) fosse esteso alle pene accessorie, non essendovi al proposito alcun automatismo con riguardo al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti e anche per carenza d'interesse con riguardo ai motivi secondo e terzo. 3.1. Quanto alla prescrizione, la sentenza impugnata l'ha dichiarata in relazione al reato di cui al capo A) osservando che per esso il termine complessivo, decorso, era di anni sette e mesi sei in quanto commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della I. 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138). Se ne ricava - implicitamente ma con evidenza, donde l'assenza del vizio di motivazione - la ragione per cui analoga statuizione non è stata pronunciata con riguardo al reato di cui al capo B), commesso successivamente all'entrata in vigore di quella legge che, com'è noto, introducendo il comma 1-bis all'art. 17 d.lgs. 74 del 2000, ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i reati previsti negli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto.

Tenendo conto degli atti interruttivi della prescrizione, dunque, l'ordinario termine di prescrizione del residuo reato di cui al capo B) cadrebbe al 26 settembre 2022, cui si debbono però aggiungere - come lo stesso ricorrente riconosce - anni uno, mesi otto e giorni 15 di reclusione per le cause di sospensione verificatesi in processo, sicché il reato non è prescritto neppure oggi. 3.2. Quanto al secondo motivo, ne è evidente l'assoluta inconsistenza, posto che, avendo il già citato d.l. n. 138/2011, conv., con modiff., dalla I. 148/2011, abrogato il terzo comma dell'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, la Corte territoriale ha contenuto anche per il reato di cui al capo B) - come già era stato fatto per quello di cui al capo A) - nel minimo assoluto edittale la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, applicando poi nella massima estensione le già concesse circostanze attenuanti generiche, sicché non si comprende di cosa l'imputato si dolga. 3.3.

Quanto al terzo motivo, è noto che, per l'art. 166, primo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Il ricorrente si mostra consapevole di tale estensione ex lege, ma, con allegazione ictu °cui/ infondata - post9 che il richiamato art. 12, comma d.lgs. 74 del 2000 non incide in alcun modosiJ tale principio generale - sostiene che essa non opererebbe per quello qui sub iudice. Non era necessaria, dunque, alcuna precisazione sul fatto che il beneficio concesso in primo grado si riferisse anche alle pene accessorie, sicché, mentre non sussiste vizio di motivazione quando difetti la risposta ad un motivo manifestamente infondato e pertanto, ovviamente, non decisivo (cfr.

Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445), ancor prima difetta un concreto ed attuale interesse a ricorrere sul punto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila