Sentenza — n. 35310/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22/09/2022, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 09/10/2015 dal Tribunale di Palmi, con la quale - per quanto qui rileva - era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di ARDUCA Francesco Carmelo in ordine ai reati di cui agli artt. 479 cod, pen. (capi A e H), 323 cod. pen. (capo B) e 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), perché estinti per intervenuta prescrizione. In particolare, la Corte d'Appello ha assolto l'ARDUCA dai reati ascritti ai capi A), B), C), confermando nel resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen; Sentenza — n. 35310/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistenti i vizi motivazionali denunciati.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ARDUCA Francesco Carmelo, nato a Palmi il 04/03/1958 avverso la sentenza emessa il 22/09/2022 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. Francesco Cardone, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/09/2022, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 09/10/2015 dal Tribunale di Palmi, con la quale - per quanto qui rileva - era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di ARDUCA Francesco Carmelo in ordine ai reati di cui agli artt. 479 cod, pen. (capi A e H), 323 cod. pen. (capo B) e 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), perché estinti per intervenuta prescrizione. In particolare, la Corte d'Appello ha assolto l'ARDUCA dai reati ascritti ai capi A), B), C), confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Ricorre per cassazione l'ARDUCA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen. La difesa richiama l'accertata estraneità dell'ARDUCA ai reati di cui ai capi A), B) e C), l'erroneità della attribuzione al ricorrente del ruolo di responsabile dell'istruttoria svolta per accertare la compatibilità del fabbricato rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire (avendo l'ARDUCA svolto solo funzioni di ausiliario incaricato di accertare, previo sopralluogo, l'attuale rispondenza del fabbricato rispetto al permesso e alle previsioni urbanistiche vigenti), l'erroneità dell'assunto per cui all'ARDUCA era stato demandato di svolgere accertamenti sul permesso di costruire, dal momento che il ricorrente, nella scheda istruttoria, si era limitato a comparare i dati del progetto presentato con quelli "ritenuti ammissibili dall'Ufficio (ricavati dal permesso a costruire)".
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistenti i vizi motivazionali denunciati.
4. Con memoria di replica, il difensore richiama le doglianze sviluppate in ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Assume invero rilievo preliminare ed assorbente la necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, del principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01).
L'odierno ricorso non appare, all'evidenza, in linea con i suddetti principi, essendosi la difesa limitata a lamentare - nonostante l'ARDUCA non avesse rinunciato alla prescrizione - difetti motivazionali senza in alcun modo strutturare le proprie doglianze negli indispensabili termini della "evidenza" ed "incontestabilità". Tale constatazione rende superflua ogni ulteriore indagine sulla consistenza delle censure prospettate, e sulla loro idoneità a confutare l'assunto fondamentale della sentenza impugnata (secondo cui l'istruttoria demandata all'ARDUCA, da svolgere con apposito sopralluogo, non poteva che essere funzionale all'accertamento della fondatezza degli esposti presentati dal proprietario confinante).
3. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso, e la condanna dell'ARDUCA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22