Cassation appeal against preventive seizure dismissed for lack of legal violation in reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Barretta's appeal against the refusal of his request to lift a preventive seizure on tax documents. Barretta argued the lower court erred in finding subjective intent for the crime, claiming he never signed the declaration and that the seized amount was disproportionate to the company's activity. The court held that appeals regarding preventive measures require a clear absence or mere appearance of reasoning, which was not present here as the trial court's findings were logical and based on admissible evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cod. proc. pen.; Art. 324 cod. proc. pen.: An appeal against preventive measures is admissible only for violation of law, requiring the absence or mere appearance of the argumentative apparatus, a standard not met when the lower court's reasoning is supported by non-manifestly illogical elements and sound merit evaluations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barretta Giuseppe, nato a San Giovanni in Marignano (Rn) il 3/12/1970 avverso l'ordinanza del 24/4/2023 del Tribunale del riesame di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Fabio Segreti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/4/2023, il Tribunale del riesame di Genova rigettava la richiesta presentata da Giuseppe Barretta ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 28/2/2023 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Propone ricorso per cassazione il Barretta, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione alle norme contestate, con vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe riconosciuto il profilo soggettivo del reato con un palese travisamento del fatto e con affermazioni meramente congetturali: in particolare, nessun elemento confermerebbe che il ricorrente avesse firmato la dichiarazione IVA della "MR. ECOLOGIA s.r.l.", risultando, anzi, che la stessa sarebbe stata predisposta proprio da chi aveva effettuato l'invio, ossia il coindagato Di Caterino (come da riferimento al "codice n. 2").
L'ordinanza, ancora, non avrebbe considerato che la stessa dichiarazione, presentata il 20/3/2019, sarebbe stata poi annullata dalla successiva del 27/3/2019 (quindi, precedente al termine di presentazione, fissato al 30/4/2019), nella quale sarebbe stato indicato correttamente il nome dell'effettivo legale rappresentante della società - Antonio D'Aiello - in luogo del Barretta. Infine, il Tribunale non avrebbe considerato che il credito ricavato con la dichiarazione IVA in esame (pari a circa 2 milioni di euro) sarebbe del tutto sproporzionato rispetto all'operatività dell'ente sotto la gestione del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
4. Occorre premettere che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza dell'apparato argomentativo stesso (tra le molte, Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916).
5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata non appare affatto viziata in questi termini, di rigorosa interpretazione, contenendo una motivazione sostenuta da elementi non manifestamente illogici e da congrue valutazioni di merito, e dunque insuscettibile di esser giudicata in contrasto con l'art. 325 cod. proc. pen., nei termini appena indicati.
6. In particolare, e rispondendo alle medesime questioni riprodotte nel ricorso, il Tribunale ha sottolineato un dato "che resta insuperabile, in ottica accusatoria", ossia che il Barretta aveva sottoscritto la prima dichiarazione IVA, a data 20/3/2023, predisposta dall'intermediario Di Caterino. A quel momento, il ricorrente non era più socio né amministratore della società, e ciononostante aveva sottoscritto la dichiarazione in esame, sebbene poi "regolarizzata", sette giorni più tardi, con l'indicazione del nuovo amministratore D'Aiello. L'ordinanza, peraltro, ha sottolineato che il Barretta non aveva neppure allegato che quella firma gli fosse stata carpita o estorta, o che fosse apocrifa. 6.1.
Sotto altro profilo, poi, l'ordinanza ha anche rilevato il carattere "opaco" della cessione delle quote che il ricorrente aveva effettuato, verso il D'Aiello, il 1°/2/2019. In particolare, non risultava giustificabile, in termini economici, la cessione dell'intero pacchetto di quote di una società - la "MR. ECOLOGIA" - rimasta inattiva per due anni e mai munita delle necessarie autorizzazioni, oltre che priva di dipendenti e di strutture; cessione che, peraltro, il D'Aiello aveva pagato 10mila euro, pari all'originario capitale sociale investito dal Barretta, così risultando ancora più anomala la cessione di una società "vuota" e priva di qualsiasi avviamento. 6.2.
In forza di questi elementi, il Tribunale ha dunque riconosciuto - quanto alla fase cautelare - il dolo del reato contestato, almeno nella forma eventuale, sul presupposto che il ricorrente doveva per certo aver compreso che l'ente sarebbe stato poi utilizzato per finalità illecite, come risultato con la compensazione contestata ex art. 10 -quater, d. Igs. n. 74 del 2000, alla quale il Barretta si era dunque prestato, sottoscrivendo la prima dichiarazione.
7. Ebbene, a fronte di tali valutazioni, che ben risultano congrue e non manifestamente illogiche, il ricorso si limita a ribadire quanto già sostenuto - in fatto - nella richiesta di riesame, contestando di aver mai sottoscritto la dichiarazione IVA (che sarebbe stata predisposta da colui che l'aveva inviata, ossia Di Caterino) e sottolineando che la stessa era stata comunque annullata solo una settimana più tardi, entro il termine del 30/4/2019, con la presentazione di una nuova e corretta; si tratta, tuttavia, di argomenti di puro merito, comunque esaminati dal Tribunale e propri della sola fase di cognizione. Ancora di merito, infine, è l'ulteriore considerazione che regge il motivo, secondo cui il credito IVA risultante dalla dichiarazione in esame sarebbe del tutto esorbitante in rapporto all'operatività - nulla - che la società avrebbe avuto sotto la gestione Barretta, peraltro riconosciuta dallo stesso Tribunale; una considerazione che in questa sede non può essere esaminata, dunque, perché evidentemente estranea all'alveo dell'art. 325 cod. proc. pen.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R