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Sentenza — n. 34145/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34145/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34145/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 04/07/2022, il Tribunale di Agrigento ha condannato alla pena di giustizia DI LEO Joseph, in relazione ai reati a lui asc:ritti ai capi 2, 3, 4 della rubrica, nonché dell'ulteriore imputazione contestata in un processo riunito: reati concernenti alcune violazioni delle disposizioni in tema di sicurezza del lavoro (mancata adozione di provvedimenti idonei a consentire ai lavoratori di affrontare le emergenze; mancanza di un terzo soggetto preposto durante l'allestimento del ponteggio; mancata realizzazione della prescritta recinzione del cantiere; mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione/protezione e dell'addetto alla gestione emergenze incendi/primo soccorso), accertate con riferimento ad un cantiere edile in Lampedusa in cui erano impegnati operai dipendenti dalla società di cui il DI LEO era amministratore unico.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34145/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso„ osservando che il ritenendo che la decisione avesse correttamente motivato la condanna per i reati di cui ai capi 2) e 3), mentre, quanto alle accuse residue, la difesa non aveva prodotto la necessaria documentazione.

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici misure di sicurezza vizio di costruzione reticenza dolosa dei difetti minaccia alla sicurezza pubblica
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI LEO Joseph, nato in Francia il 05/03/1962 avverso la sentenza emessa il 04/07/2022 dal Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Castellano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle censure veicolate con il primo motivo di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 04/07/2022, il Tribunale di Agrigento ha condannato alla pena di giustizia DI LEO Joseph, in relazione ai reati a lui asc:ritti ai capi 2, 3, 4 della rubrica, nonché dell'ulteriore imputazione contestata in un processo riunito: reati concernenti alcune violazioni delle disposizioni in tema di sicurezza del lavoro (mancata adozione di provvedimenti idonei a consentire ai lavoratori di affrontare le emergenze; mancanza di un terzo soggetto preposto durante l'allestimento del ponteggio; mancata realizzazione della prescritta recinzione del cantiere; mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione/protezione e dell'addetto alla gestione emergenze incendi/primo soccorso), accertate con riferimento ad un cantiere edile in Lampedusa in cui erano impegnati operai dipendenti dalla società di cui il DI LEO era amministratore unico.

2. Avverso tale pronuncia, il DI LEO ha proposto appello (qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte con ordinanza del 06/12/2022), deducendo: 2.1. "Assoluzione con ampia formula". Si deduce, quanto al capo 3), che il DI LEO si era solo momentaneamente assentato dal cantiere; quanto al capo 4), che la recinzione in metallo, alta due metri, era in realtà presente; quanto alla mancata nomina del responsabile e dell'addetto, non si era tenuto conto del Piano Operativo di Sicurezza prodotto dalla difesa, nè degli attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento, ancora validi. 2.2. "Eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche".

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso„ osservando che il ritenendo che la decisione avesse correttamente motivato la condanna per i reati di cui ai capi 2) e 3), mentre, quanto alle accuse residue, la difesa non aveva prodotto la necessaria documentazione.

4. Con memoria di replica, il ricorrente aderisce alla riqualificazione dell'atto impugnatorio come ricorso per cassazione, insistendo per l'accoglimento del motivo sub 2.1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione è inammissibile.

2. Coerentemente con l'individuazione dell'o strumento impugnatorio esposta nell'epigrafe (atto di appello"), la difesa del DI LEO ha svolto censure squisitamente di merito, come plasticamente evidenziato dalle già richiamate intitolazioni dei due motivi ("assoluzione con ampia formula"; "eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche"). Con la memoria di replica, il difensore ha insistito per raccoglimento del primo ordine di censure, con le quali sarebbero stati prospettati profili di violazione di legge e di vizio di motivazione.

È tuttavia evidente, dalla lettura dell'atto impugnatorio, che le doglianze difensive concernenti la tipolociia di recinzione, la presenza o meno del preposto, la designazione dell'addetto alla sicurezza, ecc. si 2 risolvono in realtà in altrettante censure del merito delle valutazioni espresse dal Tribunale, e nella sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite in ordine ai vari profili di violazione delle norme antinfortunistiche contestate al DI LEO. Si tratta evidentemente di valutazioni precluse a questa Corte: gli elementi di prova dichiarativi e documentali, posti a base della decisione di condanna, potrebbero essere in questa sede apprezzati sotto il solo profilo della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, senza alcuna possibilità di ripercorrere la valutazione di merito compiuta' dal Tribunale (cfr. sul punto Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01, secondo la quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito»).

Solo per completezza, si evidenzia che, per ciò che riguarda le censure concernenti l'apprezzamento dei dati documentali (piani per la sicurezza, aggiornamento degli attestati di formazione, ecc.), l'impugnazione risulterebbe comunque priva delle indispensabili connotazioni di autosufficienza, proprie del ricorso per cassazione. Squisitamente di merito, oltre che del tutto generici, risultano infine i rilievi veicolati con il secondo motivo, con il quale la difesa si duole del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, e la condanna del DI LEO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.