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Sentenza — n. 33986/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33986/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33986/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27/02/202, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dichiarava inammissibili le opposizioni ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. proposte nell'interesse di Esposito Antonio, Abaloaei Daniela Petrura e Bruno Salvatore avverso il provvedimento emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari in data 31.1.2023.

Regesto Legislator

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art. 667 cod.pen; Sentenza — n. 33986/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, la sentenza di assoluzione n. 1097/2022 emessa nei confronti di Esposito Antonio, all'esito della definizione del giudizio abbreviato, e con la quale veniva disposta, ai sensi dell'art. 323, comma 1, cod.proc.pen. la restituzione dei beni in sequestro, non risultava ancora passata in giudicato, con la conseguenza che, in pendenza del processo di cognizione, non è consentito, instaurare la procedura dell'incidente di esecuzione (Cfr Sez.U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv.270938 - 01).

Parole chiave

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ripristino dello stato precedente azione di rivocazione del sequestro impugnabilità della decisione di rinvio restituzione dei conferimenti restituzione dell'assistenza sociale restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 667 cod.pen
Correttamente, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari rilevava la non esperibilità della procedura di cui all'art. 667 cod.pen.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Esposito Antonio, nato a San Cipriano d'Aversa il 30/03/1973 Abaloaei Daniela Petrura, nata in Romania il 19/12/1975 Bruno Salvatore, nato a Aversa il 19/10/1979 avverso l'ordinanza del 27/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27/02/202, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dichiarava inammissibili le opposizioni ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. proposte nell'interesse di Esposito Antonio, Abaloaei Daniela Petrura e Bruno Salvatore avverso il provvedimento emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari in data 31.1.2023.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Esposito Antonio, nella qualità di imputato, nonchè Abaloaei Daniela Petrura e Bruno Salvatore, nella qualità di terzi interessati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione dell'art. 568, connma 5, cod.proc.pen. Argomentano che l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. era tesa ad impugnare non la statuizione emessa, cpn la sentenza resa a definizione del CIval giudizio abbreviato, ma il rigetto delledi restituzione dei beni e delle somme sequestrate sui conti della società riconducibili all'Esposti ed alla Abaloaei Daniela Petrura; il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto riqualificare come appello cautelare l'opposizione erroneamente proposta con le modalità dell'incidente di esecuzione e trasmettere gli atti al giudice di cui all'art. 322-bis, comnia 1-bis, cod.proc.pen. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Firenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, la sentenza di assoluzione n. 1097/2022 emessa nei confronti di Esposito Antonio, all'esito della definizione del giudizio abbreviato, e con la quale veniva disposta, ai sensi dell'art. 323, comma 1, cod.proc.pen. la restituzione dei beni in sequestro, non risultava ancora passata in giudicato, con la conseguenza che, in pendenza del processo di cognizione, non è consentito, instaurare la procedura dell'incidente di esecuzione (Cfr Sez.U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv.270938 - 01).

3. Con specifico riferimento alla posizione dei terzi interessati, Abaloaei Daniela Petrura e Bruno Salvatore, va, poi, osservato che lo strumento di tutela che l'interessato alla restituzione dei beni può attivare prima della emissione della sentenza definitiva è l'appello incidentale; diversamente, solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la restituzione correlata alla sentenza definitiva di proscioglimento, disposta ai sensi dell'alt 323 cod. proc. pen. può essere contestata con l'incidente di esecuzione, tenuto conto che il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla responsabilità estingue definitivamente la fase cautelare (Sez.U, n. 48126 del 20/07/2017, dep.19/10/2017,Rv.270938 - 01, cit).

4. Correttamente, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari rilevava la non esperibilità della procedura di cui all'art. 667 cod.pen. e dichiarava inammissibili anche le opposizioni ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. proposte dai terzi interessati. Nè può disporsi la conversione delle opposizioni ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod.proc.pen. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez,U, n.16 del 26/11/1997, dep.26/01/1998, Nexhi, Rv.209336) la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iurís, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo - come nella specie - abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil