Sentenza — n. 33977/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19/1/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/1/2022 dal locale Tribunale, assolveva Pier Luigi Tancredi dalla contestazione di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 (capi A e B), perché il fatto non sussiste, e rideterminava la pena quanto al reato di cui all'art. 10-ter, stesso decreto (capo C) in otto mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 27 Cost, art. 2741 cod. civ, art. 133-ter cod. pen, art. 51 cod. pen, art. 2777 cod. civ, art. 2778 cod. civ; Sentenza — n. 33977/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo al primo motivo, con il quale si contesta la motivazione della sentenza di appello in punto di esigibilità della condotta, e dunque di colpevolezza, il Collegio ne rileva la palese genericità. La doglianza, infatti, non richiama in alcun passaggio il contenuto della pronuncia di merito, né gli argomenti effettivamente spesi dalla Corte di appello, con i quali non si confronta affatto; il motivo, dunque, si limita a lamentare - genericamente - un'impostazione eccessivamente "formalistica" a fronte di un'altra "più evoluta e sensibile all'attuale contesto economico", con conseguente violazione dell'art. 27 Cost., "norma rilevante nell'applicazione dell'art. 10-ter" qui riconosciuto. 4.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tancredi Pier Luigi, nato in Svizzera il 19/3/1952 avverso la sentenza del 19/1/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/1/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/1/2022 dal locale Tribunale, assolveva Pier Luigi Tancredi dalla contestazione di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 (capi A e B), perché il fatto non sussiste, e rideterminava la pena quanto al reato di cui all'art. 10-ter, stesso decreto (capo C) in otto mesi di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione il Tancredi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 27 Cost. del quale si deve tener conto nell'applicazione dell'art. 10-ter citato. Con riguardo alla questione dell'inesigibilità della condotta doverosa, che escluderebbe la colpevolezza dell'imputato, la Corte di appello avrebbe risposto con un mero richiamo alla giurisprudenza già indicata dal Tribunale e con il "copia/incolla" di un'altra pronuncia di legittimità, così fermandosi ad un'interpretazione formalistica e senza valutare un approccio più evoluto e sensibile, come quello seguito da questa Corte con le più recenti sentenze; ne deriverebbe, dunque, la violazione dell'art. 27 Cost., norma "rilevante" nell'applicazione dell'art. 10-ter in oggetto; - erronea applicazione dell'art. 2741 cod. civ.
Con riguardo, poi, al dolo del reato, la sentenza avrebbe erroneamente affermato che il debitore dovrebbe rispettare la par condicio creditorum soltanto in ambito esecutivo e fallimentare, mentre vi sarebbero anche altre fonti normative che consentirebbero al debitore stesso la disapplicazione di norme cogenti. La motivazione sarebbe viziata, inoltre, anche laddove afferma che le disposizioni sull'ordine di privilegi sarebbero applicate sempre da un organo terzo, come liquidatore o curatore: per contro, l'imprenditore in stato di insolvenza sarebbe comunque obbligato ad osservare la par condicio creditorum, pur non essendo un organo terzo; - travisamento della prova o illogicità della motivazione.
Nella sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle condizioni patrimoniali del Tancredi: applicare una sanzione di 25 euro al giorno (per un totale di 6.000 euro: 25x240) determinerebbe, infatti, un'evidente difficoltà di sopravvivere, limitata a 28 euro al giorno (53 euro al giorno di reddito meno 25 euro), per di più a Milano, con chiari risvolti negativi in punto di dignità della persona; - infine, si contesta l'erronea applicazione dell'art. 133-ter cod. pen. La sentenza avrebbe respinto la domanda di rateizzazione solo perché non oggetto di doglianza nei motivi di appello, ma solo in sede di discussione.
D'altronde, la questione non avrebbe potuto formare motivo di gravame, dato che la pena irrogata in primo grado era pari a 10 mesi di reclusione, in allora non sostituibile ai sensi della I. n. 689 del 1981.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Con riguardo al primo motivo, con il quale si contesta la motivazione della sentenza di appello in punto di esigibilità della condotta, e dunque di colpevolezza, il Collegio ne rileva la palese genericità. La doglianza, infatti, non richiama in alcun passaggio il contenuto della pronuncia di merito, né gli argomenti effettivamente spesi dalla Corte di appello, con i quali non si confronta affatto; il motivo, dunque, si limita a lamentare - genericamente - un'impostazione eccessivamente "formalistica" a fronte di un'altra "più evoluta e sensibile all'attuale contesto economico", con conseguente violazione dell'art. 27 Cost., "norma rilevante nell'applicazione dell'art. 10-ter" qui riconosciuto. 4.1.
Neppure una considerazione, dunque, per affrontare l'argomento con cui la sentenza ha negato l'inesigibilità della condotta doverosa, con affermazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi e priva di illogicità manifesta. Già il Tribunale, infatti, aveva sottolineato che la crisi della "Linetech Bologna s.r.l." era (pacificamente) strutturale, alla luce del contesto altamente concorrenziale del mercato e degli alti costi fissi (personale, linee telefoniche, locazione degli immobili); nessun evento imprevedibile, dunque, poteva esser riscontrato, nessuna situazione improvvisa da fronteggiare.
Rispetto a ciò, la decisione di non versare VIVA, comunque incassata, e di onorare le spese fisse, doveva quindi ritenersi espressione di una precisa scelta imprenditoriale, che il Tancredi aveva compiuto - almeno per l'anno di imposta 2016 - con piena consapevolezza, "mediante puntuale selezione dei creditori da soddisfare, secondo priorità aderenti alle necessità aziendali e non conformi agli obblighi di legge." 4.2. Con questa adeguata motivazione - si ribadisce, non effettivamente contrastata - le sentenze di merito hanno dunque confermato il dolo generico a sostegno dell'art. 10-ter, d.
Igs. n. 74 del 2000. 4.3. D'altronde, secondo l'insegnamento consolidato, in tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128- 01, e Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, Saibene, Rv. 258595-01). 4.4.
E' vero - come si legge nel ricorso - che in tempi più recenti questa posizione è stata integrata, attraverso il riconoscimento di un più ampio contenuto alla categoria del dolo, anche nell'ottica della inesigibilità. 4.5. In particolare, mentre in precedenza si affermava con nettezza che, nel reato di cui all'art. 10-ter in esame, è richiesto il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263127-01), oggi diverse decisioni attribuiscono un ruolo particolarmente significativo alla mancata riscossione delle somme indicate nelle fatture, quando le stesse corrispondono ad un'elevatissima quota del complessivo fatturato (cfr., ad esempio Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237, in relazione ad insoluti pari al 43,47% del fatturato e ad omesso versamento limitato all'importo non incassato per l'inadempimento dei clienti, nonché Sez. 3, n. 19651 del 24/02/2022, Semprucci, non massimata, che sottolinea l'omessa «valutazione della dettagliata prospettazione difensiva secondo cui vi erano rilevantissimi insoluti da parte dei principali clienti»). 4.6.
Questo indirizzo, tuttavia, non rileva nel caso di specie. La stessa evoluzione giurisprudenziale, infatti, attribuisce una rilevanza soltanto marginale e concorrente alla scelta dell'imprenditore di privilegiare il pagamento degli stipendi e dei salari ai dipendenti, così come delle rate di mutui o di leasing, che di per sé non può mai scriminare - neppure in condizioni di difficoltà economiche - il mancato versamento delle somme dovute all'Erario. E' stato affermato, in particolare, che l'omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter in oggetto non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod. civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato (così Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Moffa, Rv. 274319-01.
Il principio è stato recentemente ribadito, tra le altre, anche da Sez. 3, n. 2858 del 30/11/2022, Bertini, non massimata). 4.6. Ebbene, proprio di questi principi la sentenza di appello ha fatto corretta applicazione, con argomento adeguato e non censurabile: in particolare, la Corte ha evidenziato che, consentendo al debitore di scegliere arbitrariamente quale obbligo onorare, anche se in ragione di pretese priorità imprenditoriali, allo stesso soggetto sarebbe attribuito il potere di elidere l'applicazione di norme cogenti ed imperative, quali quelle che regolano il versamento dei tributi, con evidenti ricadute in termini di tenuta costituzionale di una tale interpretazione.
Per le stesse ragioni, peraltro, non può trovare accoglimento neppure la tesi (di cui al secondo motivo) secondo la quale il principio della par condicio creditorum non opererebbe esclusivamente in ambito fallimentare ed esecutivo, "consentendo al debitore la disapplicazione di normi cogenti pure al di fuori di quei settori", perché del tutto generica.
5. Manifestamente infondato, ancora, è il terzo motivo di censura, che lamenta il travisamento della prova o l'illogicità della motivazione con riguardo alla misura della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.5.1. Premesso che la Corte di appello ha individuato - ai sensi dell'art. 56- quater, I. n. 24 novembre 1981, n. 689 - il valore giornaliero al quale assoggettare l'imputato nella misura di 25 euro al giorno, estremamente prossima al minimo edittale (5 euro) ed altrettanto distante dal massimo (2.500 euro), si osserva che tale misura è stata adeguatamente motivata con il richiamo alle condizioni dell'imputato per come emergenti dalla documentazione prodotta, "dalla sua condizione sociale non precaria e dalla sua capacità risultante dai comportamenti successivi al reato, compreso l'avvenuto pagamento in via transattiva del suo debito tributario".
L'affermazione contraria, oltre che indimostrata, si fonda su generiche considerazioni fattuali che non si confrontano in alcun modo con la motivazione stesa dalla Corte di appello, appena richiamata, in punto di reale capacità economica del ricorrente.
6. Alle stesse conclusioni, infine, il Collegio giunge anche sull'ultimo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in tema di istanza di rateizzazione. 6.1. La Corte di appello, al riguardo, ha evidenziato, per un verso, che il Tancredi non ne aveva fatto richiesta nei motivi di appello, ma solo in sede di discussione, e, per altro verso, che la misura della pena pecuniaria - 6.000 euro - ne consentiva comunque il pagamento in unica soluzione. Ebbene, a prescindere dalla correttezza del primo assunto, basti qui considerare che sulla seconda considerazione il ricorso non spende alcun argomento, così da risultare inammissibile.
7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag