Cassation appeal dismissed as inadmissible opposition; execution judge properly examined merits without prior hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal, reclassifying it as an opposition rather than a cassation appeal. The appellant argued that the execution judge failed to consider pending regularization procedures and violated specific building codes. The Court ruled that the execution judge correctly examined the merits of the demolition request without a prior hearing, a procedure required only for formal cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.: When an execution judge examines the merits of a demolition request based on available data, the appeal must be reclassified as an opposition, and the case is remitted to the execution judge for a contradictory hearing.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lo Bosco Giuseppe nato a Altavilla Milicia il 11/10/1964; avverso la ordinanza del 23/12/2022 del tribunale di Termini Imerese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Termini Innerese, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di Lo Bosco Giuseppe per la sospensione dell'ordine di demolizione - emesso dal P.M. - di opere abusive inerenti a sentenza di condanna intervenuta nei confronti del predetto e divenuta irrevocabile in data 11.4.2022, dichiarava inammissibile la richiesta. o Gli ~4~ 2. Avverso la predetta se2kenza, Lo BOosco Giuseppe, tramite il proprio 1.• difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.
3. Rappresenta, con il primo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge per non essere stata considerata la pendenza di una procedura di sanatoria. Il giudice, quindi, non avrebbe rilevato gli atti incompatibili con l'attuazione dell'ordine di demolizione, come richiamati dalla difesa, e avrebbe dovuto sospendere la demolizione alla luce dei pareri di conformità del Genio Civile e della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Architettonici di Palermo circa il mantenimento delle opere realizzate. Si evidenzia che, successivamente al provvedimento impugnato, inoltre, l'istante avrebbe ottenuto parere positivo da parte del SUE.
4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 34 del DPR 380/01, posto che gli abusi riguarderebbero solo parte di un immobile e non sarebbe stata accertata l'assenza di pregiudizio per il medesimo, eventualmente conseguente alla disposta demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.
2. L'ordinanza impugnata, assunta dal tribunale quale giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto l'ordine di demolizione di opere abusive, ed è stata adottata espressamente ai sensi del'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. ai sensi del quale "se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione".
3. Nel caso in esame tuttavia, la decisione del giudice non è intervenuta a fronte di evidente difetto delle condizioni di legge, come tale legittimante una decisione ricorribile in Cassazione, bensì a seguito di una articolata considerazione del merito dei dati disponibili, così che sarebbe stata invece necessaria la fissazione della data dell'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti. In assenza di contraddittorio che la riqualificazione in termini di opposizione invece garantisce. In caso contrario, ovvero riconoscendo all'atto proposto dalla difesa la sola qualifica di ricorso per cassazione, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase dell'esame in contraddittorio del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie). Queste ultiume del resto precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.
3. Pertanto, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda all'esame in contraddittorio della richiesta. qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Termini Imerese. C