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Sentenza — n. 32972/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32972/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32972/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASTALDI MARIA RITA nato a IGLESIAS il 28/01/1950 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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art. 589 c.p, art. 591 c.p; Sentenza — n. 32972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dalla ricorrente con specifica indicazione del procedimento che la riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati.

Parole chiave

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rinuncia all'espropriazione azione di rivocazione del sequestro procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca dell'annullamento revoca del permesso di dimora rinuncia alla sostanza

Disposizioni normative citate

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art. 589 c.p
È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.
art. 591 c.p
e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASTALDI MARIA RITA nato a IGLESIAS il 28/01/1950 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Maria Rita Gastaldi, articolando otto motivi, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 21 dicembre 2022 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 26 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., ha ordinato il sequestro preventivo di un'area demaniale marittima, in tesi accusatoria, abusivamente occupata. 2.Con nota del 27/03/2023 la ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso. 3.11 ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia. 4.La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci;

Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dalla ricorrente con specifica indicazione del procedimento che la riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati.

Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle S'o o spese processuali e della somma di C =0,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 1