Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32953/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32953/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32953/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

SUSASSO Pasquale, nato a Cercola il 07/09/1965 2) D'ERRICO Salvatore, nato a Napoli il 02/12/1968 avverso la sentenza emessa il 04/05/2022 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del D'ERRICO, avv. Beatrice Salegna, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 32953/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il D'ERRICO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanze attenuanti circostanza aggravante scemata imputabilità evasione all'obbligo di contribuzione altri capi d'accusa altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Quanto poi alle residue censure, deve osservarsi che la Corte territoriale ha accolto le richieste di riduzione della pena con riferimento ad entrambi i ricorrenti, modulando il trattamento sanzionatorio con espresso richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente !t 28 LUG 2023 SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) SUSASSO Pasquale, nato a Cercola il 07/09/1965 2) D'ERRICO Salvatore, nato a Napoli il 02/12/1968 avverso la sentenza emessa il 04/05/2022 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del D'ERRICO, avv. Beatrice Salegna, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 04/05/2022, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, dopo aver preso atto della rinuncia degli imputati agli altri motivi di gravame, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 03/12/2020, con la quale SUSASSO Pasquale e D'ERRICO Salvatore erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 291-quater e 201-bis d.P.R. n. 43 del 1973.

2. Ricorre per cassazione il D'ERRICO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

3. Ricorre per cassazione il SUSASSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la sostanziale sovrapponibilità delle questioni proposte, sono inammissibili.

2. Per ciò che riguarda le doglianze concernenti la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 62-bis cod. pen., assume rilievo assorbente quanto affermato in sentenza, senza alcuna confutazione da parte dei ricorrenti, in ordine alla intervenuta rinuncia, in appello, a tutti i motivi diversi da quelli concernenti la richiesta di riduzione della pena. Si tratta quindi di doglianze inammissibili, perché relative a motivi rinunciati. Quanto poi alle residue censure, deve osservarsi che la Corte territoriale ha accolto le richieste di riduzione della pena con riferimento ad entrambi i ricorrenti, modulando il trattamento sanzionatorio con espresso richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e conferendo rilievo, in particolare, al comportamento processuale dei due imputati, che avevano ammesso alcuni fatti consentendo la loro integrale ricostruzione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 Il C