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Sentenza — n. 32759/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls GIP order for sports ban and police presence due to lack of defense argument evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Judge for Preliminary Investigations' order validating a sports ban and mandatory police presence. The appellant argued the order lacked motivation regarding his defense memorials and violated his right to defense through excessive time compression. The court ruled that while the judge formally noted the memorials, it failed to critically evaluate their content, specifically the claim of collective responsibility, thus violating the right to effective defense.

Regesto Legislator

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Art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401; The order validating a police-imposed measure is null if it fails to critically evaluate the content of timely submitted defense memorials, requiring a substantive assessment rather than mere formal acknowledgment.

Parole chiave

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right to defense sports ban validation police presence order lack of motivation collective responsibility domanda d'asilo tardiva allegazioni insufficientemente motivate ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
«in tema di divieto di accedere a manifestazioni sportive, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, che integra il reato previsto dall'art.
Art. 178, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo
Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, Bertozzi
Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi
Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Di Lonardo
262900 — 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Di Lonardo, Rv.
Sez. 3, n. 46981 del 24/05/2018
401/1989 (Sez. 3, n. 46981 del 24/05/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da Berrios Alvarez Angelo Nicolas, nato in Cile il 28/09/1986 avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ascoli Piceno in data 15/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/02/2023, il Giudice per le indagini preliminari di Ascoli Piceno convalidava il provvedimento imposto a Alvarez Angelo Nicolas Berrios dal questore di Ascoli Piceno in data 7 febbraio 2023, notificato il 13 febbraio 2023, con il quale, nell'inibire per anni 6 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive (c.d. "DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente per anni cinque presso la Questura di Genova trenta minuti prima dell'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla compagine Genoa CFC.

2. Avverso tale ordinanza l'imptAato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare: 2.1. Difetto di motivazione in relazione alle memorie difensive, depositate all'attenzione del GIP nei termini di cui all'articolo sei della legge 401/1989 e le cui doglianze (con particolare riferimento alla mancata «individualizzazione» dei profili di responsabilità) non sarebbero state prese in considerazione nel provvedimento di convalida; 2.2. violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 401/1989 e dell'articolo 178 lettera c) del codice di procedura penale sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con efficacia assorbente sul secondo. La Corte ha stabilito che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione priva di qualsivoglia riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli, Rv. 247174 - 01); tale principio, come chiarito nella menzionata pronuncia, trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive.

Tuttavia, la Corte ha anche precisato che «l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza. (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321;

Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, Bertozzi, n.m.; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900 — 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Di Lonardo, Rv. 251330)». Nel caso di specie, a pagina 3 del provvedimento impugnato il giudice dà atto di avere letto la memoria difensiva presentata nell'interesse del Barrios. Le motivazioni dell'ordinanza del G.I.P., lette in connessione con il provvedimento del questore, consentono di risalire agevolmente alle ragioni che hanno determinato la misura all'obbligo di presentazione in Questura, all'opportunità delle modalità di presentazione ed alle ragioni di necessità ed urgenza della adozione della misura stessa, così superando le censure proposte dal sottoposto alla misura.

Tuttavia, pur avendo dato formalmente atto di aver preso visione della memoria difensiva, il provvedimento, in motivazione, non mostra in alcun punto di aver valutato criticamente i suoi contenuti. Ciò vale, su tutti, in riferimento alla asserita mancanza di individualizzazione della responsabilità del ricorrente per un possesso «di gruppo» degli artifizi pirotecnici rinvenuti sul pullmino. Sul punto, se la giurisprudenza della Corte ritiene in linea di principio sufficiente una disponibilità «collettiva» degli arnesi di cui all'art. 6-ter I. 401/1989 (Sez. 3, n. 46981 del 24/05/2018, Rv. 273957 - 01:

«in tema di divieto di accedere a manifestazioni sportive, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, che integra il reato previsto dall'art. 6- ter della medesima legge, potendo giustificare l'adozione del provvedimento, dev'essere inteso non come titolarità individuale, ma come mera disponibilità di tali strumenti»), tale aspetto non è stato oggetto di alcuna motivazione, risultando pertanto fondata la doglianza proposta. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio, limitatatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ascoli Piceno del 07/02/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvediment