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Ordinanza — n. 32755/2023 — snpen Generato dall'IA

Court orders correction of court record to align written text with actual judgment content regarding prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction of the public hearing record to resolve a discrepancy between the written text and the actual judgment content. The material facts involved a clerical error where the record omitted a specific crime head regarding prescription, contrary to the appellate court's decision. The court ruled that the correction procedure was necessary to harmonize the formal extrinsic expression with the real intangible content of the decision without altering the judgment itself.

Regesto Legislator

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Art. 23 comma 8 D.L. 137/2020; When a court record contains a material error contradicting the actual judgment, the court must correct the record to align the formal expression with the substantive content.

Parole chiave

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material error correction court record discrepancy prescription extinction clerical amendment procedure judgment content alignment D.L. 137/2020 criminal procedure record correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 comma 8, D.L. 137/2020
Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENTILE AMALIA nato a AMATRICE il 28/09/1942 BONANNI FRANCESCO nato a ROMA il 07/07/1976 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha deciso i ricorsi proposti da Gentile Amalia e Bonanni Francesco avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 della Corte di appello di Roma. 2.11 dispositivo così recita: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bonanni Francesco limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente ai residui reati ascritti al Bonanni. Dichiara inammissibile il ricorso di Gentile Amalia che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo:

«Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bonanni Francesco limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente ai residui reati ascritti al Bonanni. Dichiara inammissibile il ricorso di Gentile Amalia che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che, dopo le parole «limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione», deve leggersi e scriversi «limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione».

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del 12/10/2022 relativamente al procedimento R.G. n. 17303/2022, nei confronti di Gentile Amalia + 1 nel senso che laddove è scritto «limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione», deve leggersi e scriversi «limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione». Si annoti in calce al ruolo d'udienza. Così deciso in Roma, il 13