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Sentenza — n. 32743/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming minor renovation works in seismic zones did not require communication or authorization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the minor renovation works performed by the client did not fall under the category of ordinary maintenance exempt from notification. The court emphasized that the contested offenses are presumed danger crimes requiring administrative control regardless of the actual structural safety of the building. Consequently, the appeal was rejected for being manifestly unfounded and contrary to established case law.

Regesto Legislator

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Art. 349 cod. pen.; Art. 93-95 d.P.R. n. 380/2001: Appeals claiming minor works in seismic zones do not require communication are inadmissible as these offenses are presumed danger crimes requiring preventive administrative control.

Parole chiave

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presumed danger crimes seismic zone regulations ordinary maintenance exemption manifestly unfounded appeal administrative control authority prevenzione antisismica costruzioni non autorizzate norme edilizie comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 349 cod. pen.
Art. 93-94-95 d.P.R. n. 380/2001
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 36 d.P.R. n. 380/2001
«edilizia libera» e non sono neppure suscettibili di permesso di costruire in sanatoria (limitato - art. 36 d.P.R.
articolo 349 cod. pen
con sentenza dell'11/02/2014, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'assolvere l'imputata in ordine al delitto di cui ad'articolo 349 cod. pen., e dichiarare l'estinzione del reato di cui all'articolo 44 d.P.R.
articolo 44 d.P.R. n. 380/2001
pen., e dichiarare l'estinzione del reato di cui all'articolo 44 d.P.R. n. 380/2001 per intervenuto rilascio di permesso in sanatoria, condannava la stessa, in ordine ai reati di cui agli articoli 93-94-95 d.P.R.
articolo 95 d.P.R. n. 380/2001
Ancora, la Corte ritiene che la previsione di cui all'articolo 95 d.P.R. n. 380/2001, che parla di «costruzioni, riparazioni e soprae:evazioni», ovvero di «lavori», abbia un vasto campo di applicazione (v.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
«edilizia libera» e non sono neppure suscettibili di permesso di costruire in sanatoria (limitato - art. 36 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7893 del 11/01/2012, Cruciani
Le contravvenzioni contestate alla ricorrente hanno natura di reati di pericolo presunto: esse si applicano indipendentemente dalla eventuale compatibilità dei manufatti realizzati con le cautele antisismiche imposte dalla legge (Sez. 3, n. 7893 del 11/01/2012, Cruciani, Rv.
Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine
sulle attività edificatorie in dette zone (Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine, Rv.
Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi
La giurisprudenza della Corte è inoltre costante (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi, Rv.
Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti
Nessun rilievo assumono i «materiali di costruzione», avendo ad esempio la Corte escluso che la normativa in parola non trovi applicazione in caso di costruzioni eseguite in «mattoni forati» (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti, Rv.
Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, D'Onofrio
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sul punto il Collegio richiama Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Izzo Teresa Mimina, nata a Calvi Risorta il 22/02/1960; avverso la sentenza dell'11/02/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette, per la parte civile Izzo Concetta, le conclusioni scritte dell'Avv. Giovanni Piazza del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che si è associato alle conclusioni del P.G. concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. con sentenza dell'11/02/2014, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'assolvere l'imputata in ordine al delitto di cui ad'articolo 349 cod. pen., e dichiarare l'estinzione del reato di cui all'articolo 44 d.P.R. n. 380/2001 per intervenuto rilascio di permesso in sanatoria, condannava la stessa, in ordine ai reati di cui agli articoli 93-94-95 d.P.R. n. 380/2001, per avere eseguito de; lavori edilizi in zona sismica senza previo avviso al Genio civile e senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, alla pena di euro 500 di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza l'imputata proponeva, tramite il proprio difensore di fiducia, dichiarazione di appello, convertita, con ordinanza del 04/02/2022 della Corte di Appello di Napoli, in ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 568, comma 5, cod. proc. pen.. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene, in particolare, che le opere realizzate (apposizione di una controsoffittatura, posa in opera di rivestimenti interni, installazione di porte e infissi nel corridoio centrale, già esistente), non necessitassero di alcuna comunicazione al Genio Civile, né di autorizzazione, non trattandosi di opere in cemento armato né che incidono sulla struttura portante dell'edificio, bensì indicenti sulla sola parte ornamentale dell'edificio, accedendo ad altro edificio preesistente e già realizzato nella sua parte strutturale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorsc è manifestamente infondato e inammissibile. 1.1. Le contravvenzioni contestate alla ricorrente hanno natura di reati di pericolo presunto: esse si applicano indipendentemente dalla eventuale compatibilità dei manufatti realizzati con le cautele antisismiche imposte dalla legge (Sez. 3, n. 7893 del 11/01/2012, Cruciani, Rv. 252750 - 01) ed è intevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto la normativa è finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attività edificatorie in dette zone (Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine, Rv. 238007 - 01).

La giurisprudenza della Corte è inoltre costante (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi, Rv. 261155 - 01) nel ritenere che «in materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denunzia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato».

Nessun rilievo assumono i «materiali di costruzione», avendo ad esempio la Corte escluso che la normativa in parola non trovi applicazione in caso di costruzioni eseguite in «mattoni forati» (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti, Rv. 269303 - 01), ovvero in strutture in legno (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, Airò, Rv. 273068 - 01), né l'eventuale natura «precaria» dell'intervento (Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033 - 01). Ancora, la Corte ritiene che la previsione di cui all'articolo 95 d.P.R. n. 380/2001, che parla di «costruzioni, riparazioni e soprae:evazioni», ovvero di «lavori», abbia un vasto campo di applicazione (v. da ultimo Sez. 3, n. 3966 del 10/01/2022, Pollino, Rv. 282712 - 01).Si è ritenuto quindi che la contravvenzione sia integrata dall'inosservanza degli obblighi di preavviso e di autorizzazione anche con riguardo alla costruzione di semplici «volumi tecnici» (cfr.

Sez. 3, n. 17707 del 31/01/2019, Sciandrù, Rv. 275568-01), alla installazione di «pannelli autostradali a messaggi variabili» (Sez. 3, n. 24086 del 11/04/2012, Di Nicola, Rv. 253056- 01), alla edificazione di muri di semplice recinzione costruiti con dei «forati» (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti, Rv. 269303-01), e alla realizzazione di una «piscina prefabbricata priva di elementi di muratura e di cemento armato» (Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, dep. 2012, D'Onofrio, Rv. 252441-01). Gli unici lavori esclusi dall'obbligo di comunicazione sono pertanto quelli di «manutenzione ordinaria», che rientrano nella c.d.

«edilizia libera» e non sono neppure suscettibili di permesso di costruire in sanatoria (limitato - art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - agli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa), caso certamente non ricorrente nel caso di specie, in cui per le opere realizzate l'imputata ha ottenuto il permesso n. 72/10, relativo a lavori di «realizzazione di volumi destinati ad impianti tecnologici e opere interne» (pag. 3 sentenza impugnata).

Il ricorso è pertanto manifestamente infondato in quanto non si confronta con la costante giurisprudenza della Corte. Sul punto il Collegio richiama Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01: «il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea appiicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invocni una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione dà costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. per. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale».

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e.uro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in com