Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32735/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for mitigating circumstances and failure to request suspended sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32735/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Tardolino's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for VAT evasion. The defense argued the reasoning was contradictory and failed to grant generic mitigating circumstances or a suspended sentence, citing payment of invoices and lack of prior record. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked specific grounds for the denied mitigations and that the appellant could not complain about the suspended sentence since he never requested it during the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for denying mitigating circumstances or if the appellant did not request the suspended sentence during the appeal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal mitigating circumstances suspended sentence VAT evasion specific grounds requirement fatture fittizie contraffazione di merci prova di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Art. 366 c.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
art. 493 cod.proc.pen
redatti dalla Guardia di Finanza, ex art. 493 cod.proc.pen., è stata ritenuta, dai giudici del merito, prova dei fatti.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tardolino Marco, nato Pescara il 01/05/1983 avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni scritte del difensore che insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 novembre 2022, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Teramo, nei confronti di Tardolino Marco, per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs 74 del 2000, per aver, quale legale rappresentante dell'impresa "CC Group srl", indicato elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti riferibili a diversi periodi, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, relazione agli anni di imposta 2014 e 2015 (capi a) e b). Fatti commessi l'11/08/2015 e 12/08/2016.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo, il difensore deduce la carenza, contraddittorietà e comunque illogicità della motivazione in relazione alla natura fittizia delle /AI operazioni indicate nelle fatture. Secondo il ricorrente l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata su elementi, tratti dagli accertamenti della Guardia di Finanza, estrinseci rispetto alla posizione del ricorrente, quali l'irreperibilità dell'amministratore della società CC Group srl, subentrato al Tardolino, nonché la ritenuta natura di cartiera della Edilizia srl, desunta, a sua volta, dall'irreperibilità del suo amministratore, dall'assenza di sede sociale e dall'indisponibilità di una struttura idonea a fornire le prestazioni prescritte, senza però poter escludere l'ipotesi dell'utilizzo di strumenti in locazione o comodato per rendere le prestazioni rendicontate.

Allo stesso modo illogica sarebbe la motivazione sull'elemento soggettivo del dolo specifico di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, senza considerare i pagamenti ricevuti per le prestazioni erogate, che smentirebbero la volontà di dichiarare elementi passivi apparenti. Non avrebbe considerato che la fattura del 15/12/2015 sarebbe stata pagata a mezzo assegno bancario. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'errata applicazione della legge penale, in riferimento alle circostanze attenuanti generiche, laddove il giudice di seconde cure avrebbe omesso di concedere la corrispondente diminuzione sanzionatoria, senza tuttavia tener conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, né adducendo alcun elemento positivo a fondamento del diniego.

Né avrebbe risposto in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Nel rammentare che è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, rileva, il Collegio, la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali.

6. Va premesso che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni "inesistenti" richiede, per la configurabilità, la dimostrazione dell'esistenza dei soggetti emittenti la fattura e dell'effettività della prestazione di beni/servizi resi dovendo essere qualificate inesistenti - tra le "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte" di cui all'art. 1, comma primo, lett. a), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, - quelle oggettivamente inesistenti nella loro materialità e quelle "giuridicamente" inesistenti, ovvero quelle aventi y _9'(- una qualificazione giuridica diversa (Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, P.M. in proc.

Carcano, Rv. 239910), ovvero quelle operazioni che, pur se valide sotto il profilo giuridico, sono in realtà fittizie sul piano economico (Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258037). Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, che rileva nel caso in esame, l'operazione non è realmente avvenuta tra i soggetti che figurano quali emittente e percettore della fattura, da cui consegue che diviene rilevante la dimostrazione degli elementi fattuali dai quale trarre la prova della "inesistenza" dell'operazione posta in essere tra il soggetto emittente e utilizzatore della fattura.

Sul punto, la sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, ha evidenziato sulla scorta di una pluralità di elementi indiziari (impossibilità tecnica della realizzazione delle prestazioni oggetto delle fatture da pare della ditta Edilizia srl, la sua natura di cartiera desunta da precidi elementi sintomatici), ed ha congruamente motivato la ritenuta radicale assenza delle opere fatturate (pag. 3). La censura, che costituisce mera ripetizione della medesima doglianza già devoluta ai giudici dell'impugnazione, senza introdurre elementi sostanziali di novità rispetto a quanto già dedotto, è, in ogni caso, manifestamente infondata là dove contesta l'utilizzazione dei dati, ricavati dagli accertamenti della Guardia di Finanza eseguiti nei confronti della società emittente Ediliza srl, e ciò in quanto, l'acquisizione dei p.v.c. redatti dalla Guardia di Finanza, ex art. 493 cod.proc.pen., è stata ritenuta, dai giudici del merito, prova dei fatti.

Rileva, in ogni caso, il Collegio, che è proprio la stessa struttura del reato contestato, di utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, emesse da terzi, nelle dichiarazioni fiscali (tenuto conto che le fatture vengono emesse di duplice copia con obbligo di conservazione a carico di entrami emittente e utilizzatore) a privare di fondamento giuridico la doglianza.

7. Non coglie nel segno neppure la censura, del tutto generica, di mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato e cioè del fine di evadere le imposte, svolta, in via del tutto generica, sul rilievo che il ricorrente avrebbe corrisposto il pagamento della fattura del 15 dicembre 2015, senza peraltro neppure confrontarsi con la circostanza che al ricorrente sono contestati due capi di imputazione, riferiti all'anno di imposta 2014 e 2015, in cui si contesta l'utilizzo nelle dichiarazioni di più fatture.

8. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento, non rilevando la mera incensuratezza. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di 3 ( speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460;

Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), non potendo valere, quali elementi positivi, la mera incensuratezza e la presenza di una precedente condanna risalente ad oltre un decennio.

9. Infine, dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso, non risulta che il ricorrente avesse chiesto il beneficio della sospensione condizionale nell'atto di appello (rileva, peraltro, il Collegio che lo stesso ricorrente afferma di avere riportato un precedente penale seppur risalente) Deve rammentarsi che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01).

10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament