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Sentenza — n. 32733/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32733/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione avverso la sentenza, del 15 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Asti ha assolto l'imputata Pulvino Cristina, quale amministratrice unica della società P3 S.r.l., dal reato di cui agli artt. 4, comma 1 e 38, comma 1 della legge n. 300 del 1970, per aver installato all'interno dell'officina un impianto di videosorveglianza in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali ovvero di un'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, ritenendo sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 comma 1 cod.pen, art. 595 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Questa Corte di legittimità aveva, sin prima della riforma c.d. Cartabia, affermato la rilevanza dell'avvenuta eliminazione delle violazioni contestate che, in un caso analogo di eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, ne aveva ritenuto la rilevanza a tali fini, ed aveva annullato la sentenza impugnata, atteso che l'esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249 - 01). Ma, in ogni caso deve ora considerarsi che il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.

Parole chiave

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abuso di impianti di telecomunicazioni infrazione commessa nell'azienda ispettorato del lavoro regolamento aziendale violazione dei doveri professionali segreto professionale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Deduce con un unico motivo di ricorso l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art.
art. 133 comma 1 cod.pen
richiama (richiamava in allora) il solo art. 133 comma 1 cod.pen., è il mancato confronto con i principi affermati dalla recente pronuncia a Sezioni Unite del 27 gennaio 2022 (Sez.
art. 595 cod. proc. pen
Valotti e altri, Rv.263397 - 01), e in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, «non è consentito desumerne l'esistenza dalla previsione dell'appello incidentale, espressamente disciplinato dall'art. 595 cod. proc. pen.» (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Asti nel procedimento penale nei confronti di Pulvino Cristina avverso la sentenza del 15/09/2022 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione avverso la sentenza, del 15 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Asti ha assolto l'imputata Pulvino Cristina, quale amministratrice unica della società P3 S.r.l., dal reato di cui agli artt. 4, comma 1 e 38, comma 1 della legge n. 300 del 1970, per aver installato all'interno dell'officina un impianto di videosorveglianza in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali ovvero di un'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, ritenendo sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen.

2. Deduce con un unico motivo di ricorso l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Ad avviso del Pubblico ministero, il giudice non avrebbe fatto buon governo dei criteri di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, valorizzando esclusivamente la condotta dell'imputata successiva al reato contestatole. Tale condotta, tra l'altro, si sarebbe risolta in un mero adempimento burocratico, ossia nel pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla legge. Il Tribunale, pertanto, avrebbe omesso di considerare le circostanze idonee a valutare in concreto l'esiguità dell'offesa, finendo per riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità sulla base della gravità in astratto del reato ascritto e non sulla base del fatto concretamente verificatosi.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso del Pubblico Ministero non è fondato. Sotto un primo profilo la decisione del Tribunale di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. è stata argomentata in ragione della tenuità dell'offesa per avere, Pulvino Cristina, eliminato le conseguenze del reato avendo ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei mezzi di controllo dei lavoratori e corrisposto la sanzioni amministrativa seppur tardivamente. Tale decisione, rispetto la quale il ricorrente non si confronta appieno dal momento che omette di considerare la condotta susseguente di avere ottenuto l'autorizzazione all'uso degli impianti di videosorveglianza, mentre censura unicamente il rilievo accordato dal giudice al pagamento tardivo della somma dovuta quale sanzione amministrativa, è giuridicamente corretta.

Questa Corte di legittimità aveva, sin prima della riforma c.d. Cartabia, affermato la rilevanza dell'avvenuta eliminazione delle violazioni contestate che, in un caso analogo di eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, ne aveva ritenuto la rilevanza a tali fini, ed aveva annullato la sentenza impugnata, atteso che l'esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249 - 01). Ma, in ogni caso deve ora considerarsi che il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.

Igs. n. 150/2022, prevede non solo l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la "condotta susseguente al reato". La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 e tenuto conto della natura sostanziale, essa è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, situazione che rende la decisione giuridicamente corretta ad oggi la decisione.

In ogni caso, a rendere infondato il ricorso del Pubblico Ministero, che contesta che il giudice avrebbe valutato la condotta susseguente là dove l'art. 131 bis cod.pen. richiama (richiamava in allora) il solo art. 133 comma 1 cod.pen., è il mancato confronto con i principi affermati dalla recente pronuncia a Sezioni Unite del 27 gennaio 2022 (Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv 283064), che, prima ancora che venisse adottato il decreto legislativo attuativo n. 150 del 2022, entrato in vigore lo scorso 30 dicembre, con cui sono state formalmente inserite, al primo comma dell'art. 131-bis, cod. pen., le parole «anche in considerazione della condotta susseguente al reato», chiariva che la valorizzazione da parte del legislatore di tale specifico criterio di delega, - ora espressamente introdotto dal d.l. n. 150 del 2022 -, comporta, infatti, la necessità di superare l'indirizzo al riguardo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, includendo, nel catalogo degli indicatori dianzi richiamati, anche il profilo di valutazione inerente alla "condotta susseguente al reato".

Non di meno, come osservato dai giudici nella loro massima espressione, entro tale prospettiva, dunque, le condotte successive al reato ben possono «integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo». Ora, a seguito della modifica legislativa, la condotta susseguente al reato, in uno con i criteri di cui all'art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell'ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta di particolare tenuità.

Come già chiarito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nell'ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo». Ebbene, nel caso di specie, il giudice ha ritenuto la particolare tenuità per avere, Pulvino Cristina, eliminato le conseguenze del reato avendo ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei mezzi di controllo dei lavoratori e corrisposto la sanzioni amministrativa seppur tardivamente.

La decisione, congruamente argomentata è giuridicamente corretta. Consegue il rigetto del Pubblico Ministero.

6. Il "ricorso incidentale" interposto dalla difesa di Pulvino Cristina, va valutato come memoria difensiva, in quanto «l'impugnazione "incidentale", prevista dalla legge con riferimento all'appello, non è contemplata in relazione al ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Pg in proc. Valotti e altri, Rv.263397 - 01), e in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, «non è consentito desumerne l'esistenza dalla previsione dell'appello incidentale, espressamente disciplinato dall'art. 595 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 34156 del 26/09/2006, Pg in proc. Montalbano