Cassation court partially allows appeal by annulling conviction for expired crime while dismissing appeal for administrative offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeals by annulling the lower court's conviction for Ugo Cipollaro regarding a tax offense that had expired due to prescription. While the court found the appeal inadmissible for Mario Peluso due to procedural defects and the non-expiration of the administrative offense, it ruled that Cipollaro's specific charge was time-barred. Consequently, the sentence for Cipollaro was reduced to reflect only the remaining valid offense, and Peluso was condemned for legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The Court of Cassation may partially annul a judgment when a specific crime is extinguished by prescription, while declaring the remainder of the appeal inadmissible if procedural requirements for other charges are not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Cipollaro Ugo, nato a Napoli il 01/09/1969 2. Peluso Mario, nato a Napoli il 20/03/1959 avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni, per il ricorrente Ugo Cipollaro, dell'avvocato Luigi Martano, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 28 ottobre 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, ha: -) confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Ugo Cipollaro per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento all'anno 2010; -)/ confermato la dichiarazione di penale responsabilità del medesimo Ugo Cipollaro e di Mario Peluso per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. cit.; -) assolto entrambi gli imputati dal reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento all'anno 2011, perché il fatto non sussiste; -) dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento all'anno 2010, nei confronti di Mario Peluso; -) rideterminato la pena nei confronti di Ugo Cipollaro in due anni e cinque giorni di reclusione, ritenuta la recidiva, e nei confronti di Mario Peluso in un anno e sei mesi di reclusione, concedendogli la sospensione condizionale.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito: -) Ugo Cipollaro, quale amministratore della società "Annabella club s.r.l.", avrebbe omesso di presentare la dichiarazione ai fini IVA relativamente all'esercizio 2010, entro il 31 dicembre 2011, con evasione di tale imposta pari a 132.000,00 euro; -) Mario Peluso e Ugo Cipollaro, il primo quale amministratore di fatto e il secondo quale liquidatore della precisata società, avrebbero occultato le scritture contabili e le fatture di acquisto e di vendita emesse successivamente al 2009, non esibendole ai militari della Guardia di Finanza all'atto della verifica iniziata il 4 giugno 2013.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Mario Peluso e Ugo Cipollaro, con distinti atti, entrambi sottoscritti dall'avvocato Luigi Martano.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di Ugo Cipollaro è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che vi è un unico precedente penale anteriore alla data di commissione del reato valutabile, in quanto l'altro attiene a reato contravvenzionale depenalizzato, ed il terzo è stato accertato con decreto penale divenuto esecutivo il 3 luglio 2013.
Di conseguenza, sarebbe applicabile, al più, la sola recidiva semplice. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 157, secondo comma, cod. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di prescrizione. Si deduce che al momento della sentenza impugnata erano ormai decorsi i termini necessari a determinare la prescrizione, in quanto questa doveva essere calcolata sulla base del termine ordinario, essendo applicabile, al più, la recidiva semplice, irrilevante ai fini dell'elevazione di tale termine.3.
Il ricorso presentato nell'interesse di Mario Peluso è articolato in un solo motivo; con il quale si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente. Si deduce che la sentenza impugnata non indica in alcun modo quali sono gli elementi da cui inferire l'attività gestoria da parte di Mario Peluso in ordine alla società "Annabella club s.r.l.", e, quindi, la qualifica di amministratore di fatto in capo al medesimo.
5. Nell'interesse di Ugo Cipollaro, l'avvocato Luigi Martano ha presentato memoria di replica, nella quale si segnala che la recidiva qualificata è stata applicata per la prima volta dalla Corte d'appello, in quanto in primo grado era stata ritenuta la recidiva semplice, come si desume sia dall'affermazione: «va ritenuta la recidiva in considerazione del precedente gravante sul Cipollaro», sia dalla misura dell'aumento di pena applicato a tale titolo, circoscritto in un terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Ugo Cipollaro è fondato limitatamente alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di omessa dichiarazione, e nel resto inammissibile, mentre il ricorso di Mario Peluso è inammissibile.
2. Il ricorso di Ugo Cipollaro è fondato limitatamente alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del . reato di omessa dichiarazione, e nel resto inammissibile, per le ragioni di seguito precisate. 2.1. Fondate sono innanzitutto le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale. In effetti, nell'imputazione si contesta ad Ugo Cipollaro la recidiva reiterata ed infraquinquennale, e la sentenza impugnata riferisce della «ritenuta recidiva qualificata». Nella sentenza di primo grado, però, è stata ritenuta la recidiva «in considerazione del precedente gravante sul prevenuto, desumibile dal certificato del casellario, che denota maggiore pericolosità e capacità criminale», ed è stato applicato a tale titolo un aumento di sei mesi di reclusione, partendo dalla pena base fissata in un anno e sei mesi di reclusione. Inoltre, il certificato penale dà conto:
a) di una sentenza di applicazione della pena di sei mesi di reclusione e 400.000,00 euro di multa, pronunciata il 19 gennaio 1991, e divenuta irrevocabile il 30 marzo 1991, per il reato continuato di tentata truffa e di falsità in scrittura privata commesso il 18 gennaio 1991;
b) di una sentenza d" condanna per la contravvenzione di guida senza patente, commessa il 12 febbraio 1992, con la precisazione della sua avvenuta depenalizzazione per effetto del d.lgs. n. 507 del 1999;
c) di un decreto penale di condanna, emesso il 14 maggio 2013 e divenuto esecutivo il 3 luglio 2013, alla multa di 300,00 euro di ammenda per il reato di invasione di edifici, accertato il 5 febbraio 2013. Di conseguenza, va rilevato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto la recidiva per un unico reato e che la stessa, stante l'assenza di specificazioni, deve ritenersi non qualificata, ma semplice. 2.2. Fondate, poi, sono le censure formulate nel secondo motivo, nella parte in cui contestano la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di omessa dichiarazione per l'anno 2010. In proposito, infatti, occorre rilevare che:
a) l'esclusione della recidiva qualificata implica l'applicazione dei termini ordinari di prescrizione, pari, per il reato di omessa dichiarazione, ad otto anni, più ulteriori due anni per l'interruzione;
b) il tempo necessario a prescrivere il reato di omessa dichiarazione del 2010 inizia a decorrere dal 30 dicembre 2011;
c) sono da computare solo centoventi giorni di sospensione del temine di prescrizione, in conseguenza dei due rinvii di udienza disposti il 18 maggio 2017 ed il 17 settembre 2018, in entrambi i casi per impedimenti del difensore. In sintesi, l'estinzione per prescrizione del reato di omessa dichiarazione per l'anno 2010 si è verificata il 30 aprile 2022, ben prima della pronuncia della sentenza impugnata, il cui dispositivo è stato emesso il 28 ottobre 2022. 2.3. Inammissibili, però sono le censure, anch'esse formulate nel secondo motivo, nella parte in cui contestano la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di occultamento delle scritture contabili almeno fino alla data del 4 giugno 2013. Il tempo necessario a prescrivere il reato di occultamento delle scritture contabili, infatti, si consumerebbe solo il 2 ottobre 2023, quindi in epoca successiva anche alla data della presente pronuncia, perché:
a) il reato risulta commesso almeno fino alla data del 4 giugno 2013;
b) l'applicazione dei termini ordinari di prescrizione, è pari, per il reato di occultamento delle scritture contabili, ad otto anni, più ulteriori due anni per l'interruzione;
c) sono inoltre da computare 120 giorni di sospensione, in conseguenza dei due rinvii di udienza di cui si è detto al § 2.2.
3. Il ricorso di Mario Peluso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. Diverse da quelle consentite, o comunque prive di specificità, sono le censure esposte nell'unico motivo, le quali contestano la ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, deducendo l'assenza di elementi utili a fondare questa conclusione. In .effetti, le censure in questione non sono da ritenersi consentite in questa sede, perché non proposte con l'atto di appello. Inoltre, e ad ogni modo, la sentenza impugnata rappresenta che il ragioniere della società "Annabella club s.r.l." ha riferito di aver consegnato le scritture contabili, poi non rinvenute, e ritenute occultate, proprio a Mario Peluso e non a Ugo Cipollaro.
4. La fondatezza delle censure enunciate da Ugo Cipollaro limitatamente alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di omessa dichiarazione impongono di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti limitatamente a tale reato, perché lo stesso è estinto per prescrizione, e ad eliminare la relativa pena, pari, a cinque giorni di reclusione. Di conseguenza, stante l'inammissibilità del ricorso nel resto, resta determinata la pena residua nei confronti di Ugo Cipollaro in due anni di reclusione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Mario Peluso segue la condanna di questi al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili •di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cipollaro Ugo limitatamente al reato di cui al capo a), perché lo stesso è estinto per prescrizione eliminando la corrispondente pena di giorni cinque di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di Peluso Mario che condanna al pagamen