Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32715/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls drug possession sentence increase for internal continuation due to lack of factual description of distinct acts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially allowed the appeal against a drug possession sentence, annulling the specific increase for internal continuation while upholding the base penalty. The appellant argued that the lower courts failed to describe distinct criminal acts required for a continuation finding, citing the principle that alternative acts lose individuality when referring to the same substance. The Supreme Court agreed that the lower courts did not factually describe the plurality of acts necessary to justify the aggravation, despite the acts involving the same drug type.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. 309/1990; Art. 81 cod. pen.: The principle of correlation between accusation and judgment is not violated by finding internal continuation, but the lower court must factually describe the plurality of acts; without such description, the aggravation for continuation is annulled.

Parole chiave

Generato dall'IA
internal continuation drug possession principle of correlation factual description aggravated penalty alternative acts Supreme Court imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. 309/1990
Nonostante l'unicità del fatto descritto nell'imputazione, il primo giudice ha ritenuto di applicare un aumento della pena base "a titolo di continuazione interna", e la Corte territoriale - nel confermare il predetto aumento - ha addirittura fatto riferimento ad altra condotta contemplata dall'art. 73 (cfr.
Art. 81 cod. pen.
Art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990
La Corte territoriale ha, tutt'altro che illogicamente, fatto leva sulla estrema gravità del fatto, che avrebbe giustificato l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, Bruno
Sez. 5, n. 9706 del 30/01/2015, Rossitto
pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati» (Sez. 5, n. 9706 del 30/01/2015, Rossitto, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ALETTA Salvatore, nato a Roma il 25/05/1990, avverso la sentenza emessa il 22/06/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/06/2022, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (eliminando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma, in data 24/02/2022, con la quale ALETTA Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, "riconosciuta la continuazione interna".

2. Ricorre per cassazione l'ALETTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dedotto con i motivi di appello disattesi dalla Corte territoriale. Si lamenta, da un lato, il difetto di contraddittorio prima della decisione del giudice di primo grado di individuare una pluralità di reati; dall'altro, la mancata contestazione di fatti storici distinti, avendo l'imputazione al contrario considerato una condotta unitaria. Si censura altresì la motivazione della ritenuta pluralità di reati, avendo la condotta del ricorrente riguardato la medesima sostanza stupefacente nello stesso contesto spazio-temporale; si evidenzia altresì il carattere congetturale e comunque manifestamente illogico del riferimento alla medesima tipologia di buste trovate nel veicolo e nell'abitazione dell'ALETTA (circostanza che, al contrario, deponeva per una contestualità della condotta). 2.2 Vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena e alla mancata concessione dei benefici di legge.

Si censura il mancato apprezzamento delle ammissioni di responsabilità e dell'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente, ed il difetto di proporzionalità della pena applicata; si lamenta altresì il difetto di motivazione circa l'aumento per la continuazione.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione (con declaratoria di inammissibilità nel resto), condividendo le doglianze veicolate con il primo motivo di ricorso in relazione al difetto di contestazione di una pluralità di condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Con il primo motivo, l'odierno ricorrente lamenta una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: si deduce, in particolare, l'illegittimità dell'aumento per la continuazione applicato alla pena base, essendo stata contestata, nell'imputazione, una unica condotta di detenzione di marijuana ed hashish. Il rilievo è fondato. L'imputazione a carico dell'ALETTA ha considerato unitariamente la droga detenuta nel bagagliaio dell'auto e quella rinvenuta dagli operanti all'interno della sua abitazione: si è fatto evidentemente riferimento, nella prospettiva accusatoria, al principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro e perdono la propria individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e sono indirizzate ad un unico fine, sicchè, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato» (Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, Bruno, Rv. 282699 - 01).

Nonostante l'unicità del fatto descritto nell'imputazione, il primo giudice ha ritenuto di applicare un aumento della pena base "a titolo di continuazione interna", e la Corte territoriale - nel confermare il predetto aumento - ha addirittura fatto riferimento ad altra condotta contemplata dall'art. 73 (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si afferma che "è' condivisibile anche la decisione di ritenere il concorso tra la condotta di detenzione e trasporto dei 2 kg di marijuana e la detenzione della droga rinvenuta all'interno dell'appartamento").

Devono essere allora condivise le osservazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale, che da un lato ha richiamato il consolidato principio secondo cui «non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati» (Sez. 5, n. 9706 del 30/01/2015, Rossitto, Rv. 262592 - 01); d'altro lato, il P.G. ha attribuito rilevanza decisiva, nella valutazione di fondatezza del motivo di ricorso, proprio alla mancata descrizione fattuale della duplicità di condotte.

Deve conseguentemente disporsi, in accoglimento del motivo, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione di mesi sei di reclusione e Euro 1000 di multa (da ridurre per la scelta del rito), che questo Collegio elimina. Risultano conseguentemente assorbito l'ulteriore motivo di ricorso, volto a contestare la misura dell'aumento per la continuazione.

3. Manifestamente infondata è la residua censura. La Corte territoriale ha, tutt'altro che illogicamente, fatto leva sulla estrema gravità del fatto, che avrebbe giustificato l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché sulla disponibilità di una base logistica e sull'assenza di elementi indicativi di una resipiscenza dell'ALETTA: si tratta di un percorso argomentativo pienamente idoneo a giustificare la misura del trattamento sanzionatorio applicato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminando la pena di mesi quattro di reclusione e di Euro 667,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il r