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Sentenza — n. 32714/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for insufficient aggravating penalty increase under Art. 80 D.P.R. 309/1990 and remands for recalculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale and defendant appealed a second-instance judgment that reduced the statutory penalty increase for a large quantity of marijuana. The court found the appellate court's calculation of the increase under Article 80 of D.P.R. 309/1990 violated the law by falling below the mandatory minimum of half the base sentence. Consequently, the court annulled the specific sentencing portion without remand, recalculating the penalty to the correct statutory minimum, while rejecting other procedural complaints.

Regesto Legislator

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Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.: When a lower court applies a penalty increase for a large quantity of drugs that falls below the statutory minimum range, the cassation court must annul that specific portion and remand for recalculation to the correct minimum without sending the case back to the appellate court.

Parole chiave

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large quantity marijuana statutory minimum increase D.P.R. 309/1990 annulment without remand penal responsibility procedural error recalculation of sentence inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Violazione di legge con riferimento alla pena applicata per effetto dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.
Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
A tale errore può rimediare questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett.
Art. 114 cod. pen.
In particolare la Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, ha escluso l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. applicata dal primo giudice e ha rideterminato in senso più afflittivo il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza del G.u.p.
Art. 133 cod. pen.
D'altro lato, la determinazione della pena base in anni tre di reclusione, da parte della Corte territoriale, può essere ragionevolmente ricondotta al parziale accoglimento del motivo di appello con cui il RAMUNNO aveva sollecitato una mitigazione del trattamento sanzionatorio (con un richiamo all'art. 133 cod.
art. 114 cod. pen
In particolare la Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, ha escluso l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 59 cod. pen
Violazione di legge con riferimento alla mancanza di elementi da cui desumere la conoscenza o colpevole ignoranza, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 cod. pen., dell'aggravante della ingente quantità.
art. 133 cod. pen
D'altro lato, la determinazione della pena base in anni tre di reclusione, da parte della Corte territoriale, può essere ragionevolmente ricondotta al parziale accoglimento del motivo di appello con cui il RAMUNNO aveva sollecitato una mitigazione del trattamento sanzionatorio (con un richiamo all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari 2) RAMUNNO Giuseppe, nato a San Marco in Lamis il 27/07/1981 avverso la sentenza emessa il 01/03/2022 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, ed il rigetto dei ricorsi nel resto; udito il difensore del ricorrente, avv. Angelo Pio Gaggiano, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 01/03/2020, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, in data 30/04/2021, con la quale RAMUNNO Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di illecita coltivazione di ingenti quantità di marijuana, nonché di resistenza e lesioni aggravate in danno di pubblici ufficiali. In particolare la Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, ha escluso l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. applicata dal primo giudice e ha rideterminato in senso più afflittivo il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza del G.u.p.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena applicata. Si osserva che, con l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (che in primo grado aveva comportato, all'esito del giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, la riduzione della pena base calcolata in anni quattro di reclusione), il trattamento sanzionatorio doveva essere rideterminato in anni quattro, mentre la consistente riduzione della pena base risultava del tutto sfornita di motivazione. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla pena applicata per effetto dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che l'aumento doveva per legge essere quantificato in misura dalla metà ai due terzi, e non di un terzo come erroneamente disposto dalla Corte territoriale.

3. Ricorre per cassazione il RAMUNNO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver la Corte d'Appello confermato la condanna sulla scorta della sola presenza del telefono del RAMUNNO nel /ocus commissi delicti, e dell'identificazione dello stesso ad opera degli agenti intervenuti. A tale ultimo riguardo, si evidenzia che l'esito positivo dell'identificazione collideva con due annotazioni di Polizia, redatte nei giorni immediatamente successivi ai fatti per cui è causa, in cui era stato comunicato che - dall'utenza telefonica e da alcune foto presenti nei social network, e dal documento di identità acquisito presso il comune di residenza - il colpevole era stato identificato in un omonimo (RAMUNNO Giuseppe nato nel 1983, e non nel 1981 come il ricorrente), che peraltro era stato scarcerato e scagionato nei giorni successivi.

Il difensore sottolinea la situazione di estrema incertezza derivante da tali operazioni, anche perché, al momento dell'arresto, gli operanti avrebbero certamente dovuto accorgersi della non corrispondenza dei tratti somatici del RAMUNNO cl. 1983 con quelli del soggetto autore dei reati contestati. 3.2. Vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'attenuante della minima importanza. Si censura la sentenza per essersi limitata a valorizzare il carattere aggravato della fattispecie contestata, senza alcuna indagine in ordine all'apporto causale della condotta del ricorrente, che per una sola giornata aveva contribuito a lavorare la sostanza stupefacente sotto la direzione del LUCIANI. 3.3.

Violazione di legge con riferimento alla mancanza di elementi da cui desumere la conoscenza o colpevole ignoranza, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 cod. pen., dell'aggravante della ingente quantità. Si sottolinea l'assenza di motivazione sul punto, nonostante gli elementi favorevolmente valutabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gli odierni ricorsi hanno ad oggetto la decisione con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato (inasprendo peraltro il trattamento sanzionatorio, in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore Generale) la sentenza di condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia nei confronti di RAMUNNO Giuseppe, in ordine ai reati a lui ascritti di detenzione di ingenti quantità di stupefacenti, resistenza e lesioni in danno dei pubblici ufficiali che erano intervenuti interrompendo l'attività di lavorazione dello stupefacente. La sentenza della Corte territoriale è stata impugnata sia dal Procuratore Generale (per aspetti relativi all'applicazione delle circostanze e alla misura della pena applicata), sia dal RAMUNNO, che ha censurato anche l'affermazione di penale responsabilità. È dunque opportuno prendere le mosse dalle doglianze formulate nell'interesse di quest'ultimo.

2. Il ricorso del RAMUNNO è infondato. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente non contesta la materialità dei fatti, ma l'identificazione nella propria persona del soggetto che, insieme a PERTA Luigi (arrestato in flagranza), era stato sorpreso dagli operanti mentre era intento a recidere le infiorescenze delle piante di cannabis all'interno di un capannone sito in un'area di intensiva coltivazione di stupefacenti, e che peraltro era riuscito - a differenza del PERTA - a dileguarsi dopo aver colpito uno degli operanti. In particolare, la difesa censura la ritenuta decisività dell'unico elemento a carico, costituito dal rinvenimento sul posto del cellulare del RAMUNNO, dal momento che nella prima fase delle indagini gli operanti - in base alla foto del cellulare e a quelle presenti nel profilo Facebook - avevano ritenuto di poter identificare il responsabile in altro soggetto, omonimo del ricorrente.

Al riguardo, è opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che la Corte territoriale - non diversamente dal giudice di primo grado - ha ben tenuto presente l'iniziale erronea identificazione del responsabile in altro soggetto, omonimo del ricorrente, ma ha superato tale criticità non solo valorizzando le dichiarazioni degli operanti (del tutto assertive nel riconoscere nelle foto del RAMUNNO cl. 1981 il responsabile della colluttazione propedeutica alla fuga), ma anche attribuendo decisiva rilevanza al rinvenimento del cellulare del ricorrente nel luogo dei fatti.

Un rinvenimento che, nella prospettazione ricavata dalle deposizioni raccolte in sede di indagini difensive, doveva spiegarsi con il fatto che il PERTA, poche ore prima dell'arresto, si era involontariamente impossessato dell'apparecchio (cfr. sul punto pag. 2 seg. della sentenza di primo grado: il PERTA si sarebbe recato a prendere un caffè presso i suoceri del RAMUNNO, alla presenza anche di quest'ultimo, e per distrazione avrebbe preso il suo cellulare, portandolo con sé nel luogo "di lavoro"). La plausibilità di tale ricostruzione è stata peraltro concordemente esclusa dai giudici di merito (pag. 3 sent. primo grado, pag. 5 seg. della sentenza impugnata) sulla base di plurime e tutt'altro che illogiche considerazioni: anzitutto, il fatto che il cellulare era stato rinvenuto non già nella disponibilità del PERTA, ma a terra, "ovvero in un contesto spazio-temporale che aggancia con sintomatica evidenza la fase di anteriore colluttazione intercorsa tra l'effettivo utilizzatore" e l'operante (cfr. pag. 6); inoltre, si è osservato che l'ipotesi dello scambio involontario degli apparecchi cellulari durante il caffè sarebbe ragionevolmente emersa ben prima dell'intervento dei Carabinieri, e avrebbe indotto il PERTA ad avvisare prontamente il RAMUNNO del disguido.

Infine, nessun rilievo liberatorio poteva trarsi dalle numerose telefonate giunte sul cellulare dall'apparecchio della moglie, che la Corte d'Appello ha ritenuto volte a simulare uno smarrimento laddove il RAMUNNO avrebbe in tal caso contattato le persone con cui era stato in prima mattina, tra cui il PERTA. Si è dunque in presenza di un percorso argomentativo che non si è certo limitato a richiamare il dato (in sé fortemente indiziante) della presenza del cellulare sul luogo dei fatti, dal momento che è stata esclusa, con una motivazione immune da contraddittorietà o manifeste illogicità qui deducibili, che tale presenza possa trovare spiegazioni alternative a quella accusatoria; nè siffatte spiegazioni sono state offerte dal PERTA, legittimamente avvalsosi della facoltà di non rispondere.

La difesa ha comprensibilmente insistito, nel proprio ricorso, sulla erroneità della prima identificazione, e sulla insufficienza dell'elemento costituito dal 4 cellulare, senza peraltro adeguatamente confutare l'iter motivazionale con cui i giudici di merito hanno superato l'iniziale discrasia e disatteso la ricostruzione difensiva circa la presenza sul posto dell'apparecchio telefonico. 2.2. Manifestamente infondata è la censura concernente l'esclusione, in appello, dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. La Corte d'Appello, con motivazione immune da vizi, ha conferito decisiva rilevanza alla qualità del contributo concorsuale apportato dal RAMUNNO, coinvolto "nella fase ultima e delicata di predisposizione all'essiccazione delle plurime piantine droganti" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata): circostanza idonea a privare di consistenza l'osservazione del primo giudice, che aveva ritenuto "circoscritto" l'apporto del RAMUNNO all'attività illecita dal momento che il ricorrente si era trasferito presso i suoceri "solo da pochi giorni". 2.3.

Quanto alla residua censura relativa alla mancanza di elementi idonei a comprovare la consapevolezza o la colpevole ignoranza, in capo al RAMUNNO, dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità, deve osservarsi che l'esame della sua consistenza appare precluso dalla mancata deduzione in appello. 2.4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso del RAMUNNO, la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è invece parzialmente fondato. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha sostenuto che l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. avrebbe dovuto comportare il ritorno alla pena base di quattro anni, determinata dal primo giudice, e che la pena base di tre anni, determinata dalla Corte d'Appello, risultava ingiustificata. La censura è infondata. Deve invero osservarsi, da un lato, che l'esame della sentenza di primo grado non consente di riscontrare il presupposto da cui muove il motivo di ricorso, ovvero che la pena base fosse stata in quella sede fissata in anni quattro di reclusione, in quanto il G.u.p. aveva indicato la sola pena determinata all'esito di un giudizio di prevalenza dell'attenuante, in anni due e mesi nove di reclusione (cfr. pag. 4): misura che, all'evidenza, non consente di risalire con certezza al dato di partenza (che ben poteva teoricamente essere stato individuato in soli tre anni, con una ridotta diminuzione per l'attenuante).

D'altro lato, la determinazione della pena base in anni tre di reclusione, da parte della Corte territoriale, può essere ragionevolmente ricondotta al parziale accoglimento del motivo di appello con cui il RAMUNNO aveva sollecitato una mitigazione del trattamento sanzionatorio (con un richiamo all'art. 133 cod. pen. che appare idoneo all'assolvimento dell'onere motivazionale, trattandosi di pena non superiore al medio edittale). 3.2. E' invece fondato il secondo ordine di censure. La Corte d'Appello ha invero aumentato la pena per l'aggravante della ingente quantità in misura inferiore al minimo previsto dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n.5 309 del 1990, che prevede per tale fattispecie un aumento dalla metà ai due terzi (la pena base di anni tre di reclusione e Euro 9.000 di multa è stata infatti aumentata, dalla Corte territoriale, ad anni quattro e Euro 12.000).

A tale errore può rimediare questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.: la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, limitatamente alla misura dell'aumento per l'aggravante della ingente quantità, con contestuale rideterminazione di tale aumento ad anni quattro, mesi sei di reclusione e Euro 13.500 di multa, fermi restando l'ulteriore aumento già determinato per la continuazione con il capo b della rubrica (mesi tre di reclusione e Euro 900 di multa) e la riduzione finale per il rito: pervenendosi così alla pena finale di anni due, mesi tre di reclusione e Euro 9.600 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 9.600 di multa. Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore G