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Sentenza — n. 32476/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding defense appointment and seizure interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of external specificity in the grounds of objection. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding defense appointment and the interest in the seizure, but failed to address the specific reasoning of the lower court's decision. The court ruled that the appeal did not engage with the substantive facts or the specific legal basis for the lower court's finding of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks external specificity, meaning the grounds of objection do not clearly identify the specific part of the lower court's decision being challenged or the precise legal error alleged.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal defense appointment seizure of assets procedural violation interest in seizure Cassazione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 96 cod. proc. pen
Deduce la violazione dell'art. 96 cod. proc. pen., atteso che vi sarebbe stata nomina del difensore da parte del Pisani e l'istanza sarebbe stata proposta nell'interesse dello stesso.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
1.11 ricorso è inammissibile per carenza di specificità esterna (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

26 LUG 2023 \RIO, SENTENZA IL FUI;2.IONARIO G sul ricorso proposto da: Pisani Luigi nato a Capaccio il 18/07/1959 quale rapp. glErTrgérgrIrà—Ri't'a di Luigi Pisani & C s.n.c.; avverso la ordinanza del 29/12/2022 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello ; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to Buccella Rosario che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 dicembre 2022, il tribunale di Salerno, adito nell'interesse di Pisani Luigi avverso il decreto di convalida di un sequestro probatorio del P.M. del medesimo tribunale, del 10 novembre 2022, dichiarava inammissibile l'istanza.

2. Avverso tale sentenza Pisani Luigi, quale rapp.te legale dell' Hotel Villa Rita di Luigi Pisani & C s.n.c. ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce la violazione dell'art. 96 cod. proc. pen., atteso che vi sarebbe stata nomina del difensore da parte del Pisani e l'istanza sarebbe stata proposta nell'interesse dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per carenza di specificità esterna (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951. del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), atteso che il ricorrente non si confronta con il contenuto della motivazione a supporto della dichiarata inammissibilità, in quanto non tiene conto della circostanza per cui il tribunale non ha rilevato una carenza circa la nomina del difensore né ha escluso che l'istanza fosse stata presentata nell'interesse del Pisani; anzi, proprio alla luce di tali dati - che non hanno riguardo all'unico soggetto avente interesse alla restituzione, ovvero la società del Pisani, dalla quale, quale terzo titolare del bene, avrebbe dovuto provenire, attraverso il suo organo legittimato, la procura speciale, inesistente -, ha sottolineato che, trattandosi appunto di un sequestro di un bene non appartenente al Pisani bensì all'ente di cui è rappresentante legale, sarebbe stata necessaria una procura speciale conferita dal Pisani quale rappresentante legale dell'ente al proprio difensore, come da ampia giurisprudenza di legittimità citata.

Procura assente e in ordine alla quale il ricorrente nulla specifica.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, Roma, 9 giu