Sentenza — n. 32453/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 gennaio 2023 il Tribunale di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Antonio Maurizio Bortone, nella qualità di tecnico progettista nonché di direttore dei lavori, alla pena di euro settecento di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 54 e 1161 cod. nav. (capo A) e agli artt. 110, 734 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32453/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In proposito, peraltro, la sentenza - richiamati i controlli di p.g. eseguiti il 15 luglio 2020 - ha altresì rilevato che solarium e passerelle erano state montate a diretto contatto con la scogliera senza ammortizzatori sottostanti (ripetendo in tal modo la situazione dei luoghi già riscontrata in occasione del primo accertamento del 18 settembre 2019, cui aveva fatto seguito lo smontaggio, verificato nel successivo controllo del 19 novembre 2019), mentre era stata parimenti accertata l'esistenza di opere non riportate nell'elaborato tecnico redatto dal professionista, quali una scalinata composta da sette pedane e un chiosco adibito ad infermeria.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bortone Antonio Maurizio, nato a Acquarica del Capo il 10/04/1971 avverso la sentenza del 18/01/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 gennaio 2023 il Tribunale di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Antonio Maurizio Bortone, nella qualità di tecnico progettista nonché di direttore dei lavori, alla pena di euro settecento di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 54 e 1161 cod. nav. (capo A) e agli artt. 110, 734 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B).
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, la difesa ha osservato - invocando violazione di legge - che la sentenza era carente di motivazione in ordine alla riferibilità dei fatti al ricorrente, non potendosi rinvenire alcun elemento fattuale tale da collocare la presenza e l'attività professionale dell'imputato stesso nei luoghi oggetto di accertamento quanto all'anno 2019, di cui al capo d'imputazione. Al contrario, l'intervento del professionista risultava limitato, nel corso del 2020, alla presentazione di una c.i.l.a. e della successiva .comunicazione di fine lavori. Né risultava essere stato avviato alcun procedimento penale in relazione ai fatti avvenuti nel corso del 2020.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione infatti al motivo di impugnazione siccome proposto, vero è che la sentenza impugnata non reca alcun elemento idoneo ad un'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione a condotte, in tesi, tenute nel corso del 2019. In proposito, infatti, il duplice capo d'imputazione, di cui ai reati richiamati sub 1., si riferisce ad un accertamento in località Fiumi del comune di Andrano, avvenuto in data 12 settembre 2019. Di detto accertamento - per un verso - non vi è traccia in motivazione e - d'altro canto - le ulteriori attività di polizia giudiziaria compiute nel corso del 2019 (rispettivamente il 18 settembre 2019 e il 19 novembre 2019, ossia in date comunque differenti da quanto indicato nel capo d'imputazione) non hanno coinvolto in alcun modo l'odierno ricorrente, mai evocato in relazione all'operato dei militari della Guardia di Finanza e alle contestuali verifiche di p.g. all'epoca poste in essere. 4.2.
Al riguardo, pertanto, non può che annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento ai reati siccome ascritti all'imputato e commessi il 12 settembre 2019, per non aver commesso il fatto. 4.3. Va peraltro osservato che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emerge che l'odierno ricorrente - nella qualità di tecnico progettista nonché direttore dei lavori per conto della s.r.l. Diciannove - aveva in seguito presentato una c.i.l.a. in data 5 giugno 2020, con comunicazione di fine lavori in data 10 luglio 2020. La relazione tecnica colà allegata dal professionista aveva al riguardo dato conto - come è ricordato dal Tribunale di Lecce - della necessità d'intervento per assicurare un diverso posizionamento del solarium e delle pedane d'accesso, attesa la necessità di assicurare i distanziamenti di cui alla normativa urgente in tema di pandemia. 4.3.1.
In proposito, peraltro, la sentenza - richiamati i controlli di p.g. eseguiti il 15 luglio 2020 - ha altresì rilevato che solarium e passerelle erano state montate a diretto contatto con la scogliera senza ammortizzatori sottostanti (ripetendo in tal modo la situazione dei luoghi già riscontrata in occasione del primo accertamento del 18 settembre 2019, cui aveva fatto seguito lo smontaggio, verificato nel successivo controllo del 19 novembre 2019), mentre era stata parimenti accertata l'esistenza di opere non riportate nell'elaborato tecnico redatto dal professionista, quali una scalinata composta da sette pedane e un chiosco adibito ad infermeria.
Tutto ciò, peraltro, in contrasto e difformità rispetto all'unico titolo edilizio esistente, rilasciato ancora I'll aprile 2006. 4.4. In ragione di ciò, pertanto, fermo l'annullamento del provvedimento impugnato, va disposta la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento ai reati ascritti all'imputato e commessi il 12/9/2019 per non aver commesso il fatto. 'Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per quanto di competenza