Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal defect illustration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ambrogio Rosario inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Rosario argued that the lower court failed to properly evaluate the specific legal defect regarding the exclusion of a crime based on generic references to damage and prior convictions. The court rejected this because the appeal lacked a precise illustration of the alleged violation of law, such as illogic or contradiction, focusing instead on general criticism of the motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a violation of law is inadmissible if the grounds are generic and fail to concretely illustrate the specific defect of illogic, contradiction, or lack of reasoning required to discern the correct legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA 26 LUG 2023 sul ricorso proposto da: Ambrogio Rosario nato a Palermo il 22/09/1972; I •••n•••.~... • avverso la sentenza del 25/05/2022 della corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Zarcone Rosalia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 maggio 2022, la corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 21 ottobre 2020 del tribunale di Termini Imerese, con la quale Ambrogio Rosario era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 256 bis Dlgs. 152/2006.
2. Avverso tale sentenza Ambrogio Rosario ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. per la mancata assoluzione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si osserva che i precedenti penali non ostano alla predetta fattispecie. E si contesta la decisione per il richiamo a riferimenti generici sulla entità del danno e a precedenti penali dell'imputato senza alcuna indicazione dei tipi di reato commessi e del periodo di riferimento. La corte non avrebbe correttamente valutato gli indici-criterio sulla base dei quali valutare la sussistenza della fattispecie in questione.
4. Il ricorso è inammissibile, avendo la corte argomentato nel senso della esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., innanzitutto valorizzando la gravità del fatto, connotato dalla combustione di cavi ricoperti in plastica, integranti rifiuti pericolosi, come tali fonte di emissioni tossiche e quindi pregiudizievoli per la salute. Si tratta di una coerente e per questo insindacabile valutazione del giudice, di per sé sufficiente - siccome riguardante il profilo della gravità del fatto -, per escludere l'applicabilità dell'articolo invocato. Di contro, il motivo appare generico, siccome privo di una puntuale e precisa illustrazione delle ragioni, concrete, integranti il vizio dedotto. Vizio che, occorre precisare, riguarda la violazione di legge, e quindi presuppone circostanze obiettive rispetto alle quali discernere circa la corretta qualificazione giuridica, mentre, nel caso di specie, il ricorso è alla fine incentrato, piuttosto, nella critica alla motivazione, senza illustrazione del tipo di difetto individuato (illogicità, contraddittorietà, carenza).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, Roma, 9 gi