Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32110/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of standing for the legal representative's defender.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the legal representative of the company lacked the authority to act as the company's defender. The appellant argued the trial court erred in dismissing the appeal due to lack of interest and improper representation, but the court held that when a legal representative is investigated for the underlying crime, they cannot represent the entity due to a conflict of interest. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 39 d.lgs. 231/2001: When the legal representative of a company is investigated for the underlying crime, they cannot represent the entity as its defender due to the absolute prohibition of representation, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure legal representative conflict of interest company liability procedural standing criminal investigation inadmissible appeal azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lettera a), cod.
Art. 568, comma 3, cod. proc. pen.
e dell'art. 568, comma 3, stesso codice, nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse dell'indagato istante (art.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
568, comma 3, stesso codice, nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse dell'indagato istante (art. 606, comma 1, lettera b), cod.
Art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Marketing & Multimedia S.r.l., aveva posto in essere l'illecito penale di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nell'interesse e a vantaggio della Ma.Mu.
Art. 5 lettera a), 25-quinquiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lettera a), cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni
pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv.
Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano
264311 - 01; Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galimberti Roberto, nato a Milano il 09/04/1945 avverso la ordinanza del 14-11-2022 del Tribunale della libertà di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola; letta la requisitoria del Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Roberto Galimberti e della società Ma.Mu. Marketing & Multimedia S.r.l. avverso decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 9 settembre 2022.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e dell'art. 568, comma 3, stesso codice, nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse dell'indagato istante (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.). Sostiene che il Tribunale del riesame ha affermato che l'indagato non avesse interesse alla proposizione del gravame sul presupposto che il sequestro risulta essere stato eseguito interamente a carico della società di cui l'indagato era legale rappresentante.

Tuttavia, obietta che egli non poteva essere a conoscenza di ciò al momento della proposizione del gravame da parte del suo difensore, non essendo stati entrambi mai notiziati formalmente di quali beni fossero stati materialmente vincolati in sede esecutiva, sicché al momento della proposizione del gravame l'individuazione delle cose che sarebbero state sequestrate era lasciata alla vaghezza del provvedimento stesso, che disponeva il vincolo in via preferenziale sui beni di proprietà della società e soltanto in via residuale su quelli dell'indagato 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione (recte: la violazione di legge) nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto la mancanza di legittimazione del difensore dell'ente (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.), sul rilievo che detto difensore sarebbe stato privo di un titolo che gli attribuisse il potere di impugnare e ciò sulla base di una presunta limitatezza della nomina stessa rispetto al soggetto mandante, nonostante che l'ordinanza impugnata avesse testualmente riportato che la nomina era stata conferita dall'indagato per la sua difesa e quella della società Ma.mu.

Marketing & Multimedia S.r.l. nel medesimo procedimento. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e dell'art. 568, comma 4, stesso codice (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.) nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione del difensore dell'ente a cui le cose sono state sequestrate sul presupposto della mancanza di una procura speciale, obliterando che l'ente stesso non era un terzo interessato ma era esso stesso indagato nel medesimo procedimento.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni formulate dal Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché la mancanza, originaria o sopravvenuta, dell'interesse all'impugnazione, quale condizione per l'esercizio e la prosecuzione dell'azione impugnatoria, ha un rilievo oggettivo e prescinde dalla conoscenza o meno, nel caso in esame, di ciò che sia stato sequestrato, potendo rilevare tale ultima circostanza solo ai fini del regolamento delle spese processuali.

3. Il secondo e il terzo motivo, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono parimenti inammissibili proprio in considerazione della circostanza che sia il Galimberti, come persona fisica, che la Ma.mu. Marketing & Multimedia S.r.l., quale persona giuridica, erano entrambi indagati nel medesimo procedimento. A carico della società si è infatti proceduto in relazione alla violazione ex art. artt. 5 lettera a), 25-quinquiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in quanto la persona fisica (Roberto Galimberti), soggetto apicale di Ma.Mu.

Marketing & Multimedia S.r.l., aveva posto in essere l'illecito penale di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nell'interesse e a vantaggio della Ma.Mu. Marketing & Multimedia S.r.l. In tal caso, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante che sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con la conseguenza che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi.

Ne deriva che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lettera a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311 - 01; Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551 - 01). Tale rilievo assorbe, all'evidenza, entrambi i profili sollevati con il secondo e il terzo motivo di ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm