Cassation Court allows appeal against civil summary procedure application in criminal incidental proceedings for free legal aid admission. The court ruled that criminal procedural rules must govern the incidental review of free legal aid admission requests, rejecting the lower court's application of civil summary procedure rules. Consequently, the decision to archive the file was annulled without remittal, ordering a new trial under criminal procedural principles. The court emphasized procedural consistency, noting that applying civil rules to a criminal case creates an inexplicable disconnect. The ruling ensures that incidental proceedings regarding free legal aid remain coordinated with the main criminal trial's procedural framework. This decision clarifies the jurisdictional and procedural standards for such incidental reviews in Italian criminal law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's order to archive the case file without a hearing, ruling that the lower court incorrectly applied civil summary procedure rules. The appellant argued that criminal procedural rules should govern the incidental review of free legal aid admission, citing established case law. The Court agreed, stating that applying civil mechanisms to a criminal case creates a procedural inconsistency and that the review must follow the main criminal trial's rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 3, dPR n. 115/2002; Art. 702-bis c.p.p.: The incidental proceedings regarding the admission to free legal aid in criminal cases must be governed by criminal procedural rules, not civil summary procedure rules, to ensure procedural consistency with the main trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMARA MoreBais, nato in Gambia il 16 marzo 1982; avverso il provvedimento n. 12670/21RGTrib del Tribunale di Milano del 6 giugno 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; ( sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Perla LORI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.RITENUTO IN FATTO Con decreto emesso in data 21 febbraio 2020, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Camara Morr Bais, imputato nel procedimento penale n. 30258/2019 RGNR dinanzi al Tribunale di Milano.
Il difensore di fiducia del prevenuto ha impugnato detto provvedimento ai sensi degli artt. 99 e 170 del dPR n. 115 del 2002, 702-bis cod. proc. civ. e 15 del dlgs n. 150 del 2011; essendo stata rigettata tale opposizione dal Tribunale di Milano con atto del 21 dicembre 2020, il Camara ha proposto ricorso per cassazione. Con sentenza n. 46172 del 9 dicembre 2021, depositata il 17 dicembre 2021, questa Corte di cassazione, Sezione IV penale, ha annullato la predetta ordinanza, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. In data 6 giugno 2022, il giudice del rinvio, rilevato che, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, la ricorrente non aveva provveduto a riassumere il giudizio nel termine di tre mesi previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., ha disposto che il fascicolo fosse trasmesso all'archivio del Tribunale per essere ivi conservato.
Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Camara, censurando, con un unico motivo di doglianza, l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99, comma 2, e 170 del dPR /4v n. 115 del 2002. Ad avviso del ricorrente, infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono applicarsi le regole procedurali proprie del rito penale; sicché il provvedimento impugnato dovrebbe ritenersi viziato da abnormità, in quanto adottato in applicazione dell'art. 392 cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Deve, infatti, rilevarsi che, con sentenza n. 46172, emessa in data 9 dicembre 2021, i cui motivi sono stati depositati il 17 dicembre, la IV Sezione penale di questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento, reso dal Tribunale di Milano il precedente 21 dicembre 2020, con il quale era stata, a sua volta, rigettata la opposizione presentata da Camara Morr Bais avverso il decreto, datato 21 febbraio 2020, dichiarativo della inammissibilità della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con successivo provvedimento del 6 giugno 2022 il Tribunale di Milano, dato atto dell'avvenuto annullamento con rinvio della ordinanza in precedenza resa dallo stesso organo giudiziario, pronunziato dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 46172 del 2021, considerato che l'originario ricorrente "non ha provveduto a riassumere il giudizio nel termine di tre mesi previsto dall'art. 392 cpc", ha disposto la trasmissione del fascicolo in archivio. Considerata l'avvenuta impugnazione del provvedimento in questione da parte della difesa del Camara, si deve rilevare la fondatezza della doglianza.
Invero, il provvedimento censurato postula come necessaria, ai fini della prosecuzione del giudizio successivamente all'annullamento con rinvio della ordinanza di rigetto della opposizione a suo tempo emessa dal Tribunale di Milano, la adozione della procedura di riassunzione del giudizio, tipica del processo civile, disciplinata dall'art. 392 cod. proc. civ. L'assunto da cui parte il giudice del provvedimento impugnato è errato; ed invero - a prescindere dal fatto che, anche a volere seguire tale tesi, quello avrebbe dovuto pronunziare non una irrituale disposizione volta alla "trasmissione" del fascicolo presso l'archivio del Tribunale di Milano "per essere ivi conservato", ma, semmai, dichiarare l'estinzione del processo, e; d• secondo la previsione di cui all'art. 393 cod. proc..perr. - si rileva che, sebbene sia vero che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. pen. in forza del rinvio di cui all'art. 99, comma 3, del dPR n. 202, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 marzo 2022, n. 10009), deve, per altro verso, rilevarsi che, tanto più in considerazione della attuale fase del giudizio, successiva alla cognizione esercitata, nelle forme del rito penale, da questo giudice di legittimità, appare decisamente preferibile, anche in ragione della uniformità procedurale che è opportuno caratterizzi il giudizio, ritenere che i ricorsi in materia di rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti spettino al giudice penale collegiale il quale decide con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione, da trattare e decidere sulla base delle regole procedurali proprie del rito penale (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 aprile 2019, n. 16616, non massimata).Apparirebbe, pertanto, inspiegabile il perché un procedimento trattato secondo un determinato rito, dovrebbe essere portato di fronte al giudice sulla base di un meccanismo procedurale proprio di tutt'altro sistema processuale.
Nello stesso senso, più di recente, si è anche espressa questa Corte nel rilevare che, in relazione alle fasi non espressamente disciplinate del rito avente ad oggetto la impugnazione dei provvedimento in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e tale è l'eventuale fase di rinvio susseguente ad un annullamento disposto da questa Corte di cassazione del provvedimento di rigetto della impugnazione della mancata ammissione al beneficio, la procedura da seguire deve essere coordinata in armonia alla disciplina propria del processo penale principale in cui si innesta il giudizio incidentale volto a consentire l'accesso al patrocinio a spese dello stato di una della parti del giudizio in questione (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 25 luglio 2022, n. 29385).
Date queste premesse deve rilevarsi la erroneità del richiamo operato dal Tribunale di Milano alle forme di riassunzione del processo a seguito dell'annullamento con rinvio pronunziato dalla Cassazione in sede civile, forme evidentemente non proprie anche del processo penale, ed annullarsi, pertanto, il provvedimento impugnato. Considerato che questo è stato emesso, di fatto, in assenza della celebrazione di alcun giudizio di rinvio, secondo la previsione contenuta, invece, nel dispositivo, oltre che nella motivazione, della sentenza n. 46172 del 2021 di questa Corte, la presente pronunzia deve essere adottata senza rinvio, dovendosi rimettere nuovamente, come già a suo tempo stabilito da questa Corte con la citata sentenza, gli atti al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà ex novo, secondo i principi fissati da questa Corte con la citata sentenza n. 46172 del 2021, in ordine alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata a suo tempo dall'attuale ricorrente.
PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Mila