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Sentenza — n. 31494/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco D'Amore's appeal against the Second Instance Court's decision to deny generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning for this denial, yet the appellate judgment explicitly stated that his absence from judicial controls during the proceedings precluded such mitigation. The court ruled that because the appellant did not specify grounds for granting these circumstances in his appeal, the judge's discretionary denial required no further justification.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances constitutes a discretionary power of the trial judge, who is not obliged to provide specific reasoning for refusal when no specific request with justifying reasons was formulated in the proceedings.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances discretionary power of judge lack of specific request absence from judicial controls cassation appeal dismissal reasoning requirement penal procedure remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Violazione di legge, art. 62 bis, cod.
Art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 4597 del 1973
Sez. 3, Sentenza n. 26272 del 07/05/2019
124315)" (Sez. 3, Sentenza n. 26272 del 07/05/2019 Ud.
Sez. 3, Sentenza n. 35570 del 30/05/2017
276044 - 01, vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 35570 del 30/05/2017 Ud.
Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983
(Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep.
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013
159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep.
Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011
254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMORE FRANCESCO nato a PALERMO il 08/04/1989 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. • DEP C ':TAITA IN Ne E. L.L.71 no G.ri rhina Feo

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 19 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 5 maggio 2018 riqualificato il fatto nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup., ha rideterminato la pena nei confronti di D'Amore Francesco in mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge, art. 62 bis, cod. pen. e motivazione carente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche La Corte di appello non ha motivato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l'atto di appello. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso per cassazione non contesta la responsabilità ma si limita a ritenere non motivata la decisione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nell'appello il ricorrente genericamente richiedeva e circostanze attenuanti generiche e una pena nel minimo edittale, senza ulteriori specificazioni. Anche nel ricorso in cassazione il ricorrente non specifica i motivi per un riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza di primo grado aveva motivatamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rilevando che "la condotta tenuta dal D'Amore nelle more del processo (assenza ai controlli della P.G. nel domicilio, ndr), di cui si è dato contezza, impedisce la concessione delle circostanze attenuanti generiche". Deve sul punto, quindi, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che esclude un obbligo di motivazione del giudice di appello nell'assenza di motivi specifici di impugnazione: "La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (Conf. n. 4597 del 1973 Rv. 124315)" (Sez. 3, Sentenza n. 26272 del 07/05/2019 Ud. (dep. 14/06/2019 ) Rv. 276044 - 01, vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 35570 del 30/05/2017 Ud. (dep. 19/07/2017 ) Rv. 270694 - 0).

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche, del resto, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de