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Sentenza — n. 30964/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30964/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30964/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Del Pesce Assunta, nata a Napoli il 14/08/1997, avverso l'ordinanza in data 27/10/2022 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria oel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, letta per la ricorrente la memoria dell'avv. Amedeo Valanzuolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione la difesa dell'indagata sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, atteso il difetto di motivazione del periculum fin dal decreto genetico. Ribadisce che, al cospetto di opere ultimate, rifinite e abitate, il periculum avrebbe dovuto riguardare l'aggravio del carico urbanistico. Con successiva memoria il difensore ha insistito nel ricorso.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili riesame della carcerazione preventiva rischio di soggiorno illegale azione di manutenzione ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Del Pesce Assunta, nata a Napoli il 14/08/1997, avverso l'ordinanza in data 27/10/2022 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria oel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, letta per la ricorrente la memoria dell'avv. Amedeo Valanzuolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 27 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto del sequestro preventivo emesso in data 12 settembre 2022 dal GIP del Tribunale di Napoli avente a oggetto l'immobile di Assunta Del Pesce, indagata per ia violazione degli art. 44, comma 1, lett.

c) e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagata sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, atteso il difetto di motivazione del periculum fin dal decreto genetico. Ribadisce che, al cospetto di opere ultimate, rifinite e abitate, il periculum avrebbe dovuto riguardare l'aggravio del carico urbanistico. Con successiva memoria il difensore ha insistito nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, il GIP del Tribunale di Napoli ha motivato la convalida del sequestro dell'immobile su iniziativa della polizia giudiziaria poiché la ncorrente aveva edificato su suolo agricolo in assenza di titolo abilitativo, sia con riferimento al fumus sia con riferimento al periculum. Ha infatti osservato che la libera disponibilità del manufatto potesse, con la prosecuzione delle opere, ulteriormente aggravare le conseguenze del real:o edilizio e della violazione antisismica contestata. Tale motivazione, sia pure succinta, è da considerarsi valida ed esistente, idonea quindi all'esercizio dei poteri integrativi del Tribunale del riesame (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925), che ha ampiamente argomentato sull'aggravio del carico urbanistico. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così