Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29829/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to absolute generality and manifest unfoundedness of arguments regarding demolition order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by heirs of a convicted individual inadmissible for absolute generality and manifest unfoundedness. The applicants argued that the demolition order should not apply to them as heirs since the property was never formally acquired by the municipality and the original offender had died. The court rejected these claims, ruling that the demolition order remains effective against heirs unless incompatible administrative acts exist, and that the applicants' arguments lacked specific factual basis. Consequently, the appeals were dismissed, and the heirs were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001: Appeals are inadmissible if they are absolutely generic and manifestly unfounded, particularly when they challenge the efficacy of a demolition order against heirs without proving incompatible administrative acts or specific factual errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility absolute generality manifest unfoundedness demolition order heirs of convicted urbanistic violation procedural costs ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Con ordinanza 2 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta dagli odierni ricorrenti per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito, ex art. 31, comma 9, d.P.R.
Art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Con ordinanza 2 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta dagli odierni ricorrenti per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito, ex art. 31, comma 9, d.P.R.
Art. 32, comma 1, cod. nav.
Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 32, comma 1, cod. nav. sul rilievo che non vi sarebbe certezza in ordine al fatto che l'area occupata dall'immobile sia demaniale, con conseguente illegittimità del decreto penale a suo tempo emesso.
artt. 655 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, gli istanti hanno proposto unitario ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 655 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16141 del 21/02/2023, Battista
Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio
Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche
Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv.
Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, Meloni
Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a.
Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) Monte Vincenzo, n. Sannicandro Garganico il 13/02/1956 2) Monte Grazia, n. Sannicandro Garganico il 28/01/1954 3) Monte Antonio, n. Sannicandro Garganico il 15/05/1960 avverso l'ordinanza del 02/11/2022 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. I «

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza 2 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta dagli odierni ricorrenti per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito, ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con decreto penale di condanna emesso nei confronti di Maria Carolina Sticozzi il 19 settembre 2000, divenuto definitivo.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, gli istanti hanno proposto unitario ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 655 cod. proc. pen. e 7, ultimo comma, I. 47/1985, richiamando anche la violazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. A quest'ultimo proposito si lamenta che dagli atti non risulta che il bene sia mai stato acquisito al patrimonio del Comune, nonostante la mancata demolizione da parte dell'autrice dell'abuso, e si aggiunge che, essendo questa deceduta, l'ordine di esecuzione della demolizione era stato notificato ai ricorrenti, quali suoi eredi, sull'erroneo presupposto che gli stessi occupassero l'immobile abusivo.

Il giudice dell'esecuzione aveva inoltre "trascurato il problema della inesigibilità ovvero della ineseguibilità della pena" accessoria nei confronti degli eredi della condannata. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 32, comma 1, cod. nav. sul rilievo che non vi sarebbe certezza in ordine al fatto che l'area occupata dall'immobile sia demaniale, con conseguente illegittimità del decreto penale a suo tempo emesso.

3. Il ricorso - poco comprensibile - è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza, sollevandosi peraltro in questa sede anche questioni che non sono affrontate nel provvedimento impugnato e che non si allega essere state devolute al giudice dell'esecuzione. 3.1. Quanto all'unica questione astrattamente rilevante posta con il primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha già correttamente disatteso la doglianza posta dagli eredi della condannata richiamando il consolidato orientamento giusta il quale l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è esclusa dal fatto che il manufatto abusivo appartenga a terzi, trattandosi di statuizione che ha carattere reale ed i cui effetti ricadono direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene (Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266;

Sez. 3, n. 16035 defil 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802). Conseguentemente, l'immobile realizzato in assenza del permesso di costruire, rispetto al quale è emesso l'ordine di demolizione, facendo parte del patrimonio di colui che lo ha edificato, entra a far parte del suo asse ereditario e, salva la rinuncia all'eredità, si trasmette "mortis causa" agli eredi, nei confronti dei quali l'ordine conserva efficacia (Sez. 3, n. 16141 del 21/02/2023, Battista, Rv. 284463). Ed invero, l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia nei confronti di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193). rn partic57re- Questa incompatibilità non sussisterebbe - donde la manifesta infondatezza dell'ulteriore profilo di doglianza, qui proposto in termini peraltro assolutamente generici - qualora l'immobile fosse stato acquisito ex lege al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, sicché è irrilevante il mancato accertamento al proposito effettuato (cfr.

Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495; Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, dep. 2007, Meloni, Rv. 235645). Se, poi, l'acquisizione al patrimonio comunale non è avvenuta - come sembrano sostenere i ricorrenti - il problema neppure può essere posto. Da ultimo il Collegio osserva che, mentre è del tutto irrilevante il fatto che i ricorrenti - che si qualificano eredi - si siano o meno interessati del manufatto abusivo, è incomprensibile il generico riferimento alla "inesigibilità" o "ineseguibilità", nei loro confronti, della sanzione demolitoria. 3.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso - parimenti genericamente esposto - è in radice manifestamente infondato laddove si pretende di rimettere in discussione questioni decise con il provvedimento divenuto definitivo relative alla sussistenza del reato. E' noto, invero, che l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale quale necessaria conseguenza di un abuso urbanistico è suscettibile di revoca soltanto quando risulti assolutamente incompatibile con legittimi atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972) e i ricorrenti non deducono che ciò sia avvenuto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem