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Ordinanza — n. 29827/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against execution judge's confiscation order reclassified as opposition under Art. 676 CP. Act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29827/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court reclassified the cassation appeal as an opposition under Article 676 of the Criminal Procedure Code and ordered the transmission of files to the execution judge. The appellant argued that his acquittal in a separate proceeding should prevent the confiscation of vehicles ordered against his wife. The Court held that since the decision involved execution matters, only an opposition is the proper remedy, not a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 676 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.: When a decision concerns the execution of confiscation orders, the only available remedy is opposition, and a cassation appeal must be reclassified as such to preserve the legal act.

Parole chiave

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confiscation of assets judicial execution cassation appeal oposition procedure criminal procedure code separate proceedings acquittal effect confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 666 cod. proc. Pen.
ed il solo mezzo d'impugnazione previsto dall'ultima parte di tale disposizione è l'opposizione avanti allo stesso giudice, da trattarsi in contraddittorio seguendo il procedimento di cui all'art. 666 cod. proc. pen.
Art. 676 cod. proc. pen.
Trattandosi di decisione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca ed alla richiesta restituzione di cose sequestrate, materie entrambe indicate nell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del primo comma, ult.
Art. 667 cod. proc. pen.
parte, di tale disposizione, il provvedimento reso sull'istanza avanzata dall'odierno ricorrente si sarebbe infatti dovuto adottare senza formalità, ex art. 667, comma 4, cod.
art. 666 cod. proc. Pen
ed il solo mezzo d'impugnazione previsto dall'ultima parte di tale disposizione è l'opposizione avanti allo stesso giudice, da trattarsi in contraddittorio seguendo il procedimento di cui all'art. 666 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
Trattandosi di decisione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca ed alla richiesta restituzione di cose sequestrate, materie entrambe indicate nell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del primo comma, ult.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a.
Sez. 1, ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri
Sez. 1, ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv.
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea
283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Merendino Salvatore, nato a Carlentini il 16/02/1960 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Nicola Cerulli, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022, resa all'esito di udienza celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. Pen., il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta, avanzata da Salvatore Merendino, di restituzione di due autocarri di cui era stata disposta la confisca con sentenza conclusiva di un procedimento aperto nei confronti di Rossella Merendino per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, procedimento conclusosi con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, Salvatore Merendino ha proposto ricorso per cassazione. Allegando che la sua posizione nell'ambito di altro procedimento per il medesimo reato - separatamente trattato - era stata definita con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, il ricorrente sostiene che tale formula liberatoria debba prevalere su quella, meno favorevole e non impeditiva della confisca, adottata nei confronti dell'imputata, concorrente nel medesimo reato, Rossella Merendino. L'ordinanza impugnata era pertanto affetta da violazione di legge e vizio di motivazione, tenendo anche conto del fatto che al momento della confisca i due autocarri - uno solo dei quali, peraltro, collegato al reato oggetto d'imputazione - non erano più in sequestro per essere stati in precedenza restituiti all'avente diritto.

3. Il ricorso va riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 676, comma 4, cod. proc. pen. 3.1. Trattandosi di decisione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca ed alla richiesta restituzione di cose sequestrate, materie entrambe indicate nell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del primo comma, ult. parte, di tale disposizione, il provvedimento reso sull'istanza avanzata dall'odierno ricorrente si sarebbe infatti dovuto adottare senza formalità, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed il solo mezzo d'impugnazione previsto dall'ultima parte di tale disposizione è l'opposizione avanti allo stesso giudice, da trattarsi in contraddittorio seguendo il procedimento di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

Secondo il maggioritario orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, quel mezzo d'impugnazione è l'unico esperibile anche quando il giudice dell'esecuzione abbia in prima battuta deciso non de plano, ma all'esito del contraddittorio delle parti.3.2. Anche per non privare l'interessato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione, va, pertanto, applicato il principio giusta il quale, essendo in tali ipotesi prevista solo la facoltà di proporre opposizione, deve in tal senso riqualificarsi il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento pur assunto dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'udienza camerale, e ciò nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a., Rv. 265538; più di recente:

Sez. 1, ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061). 3.3. Gli atti vanno pertanto trasmessi al Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di C