Sentenza — n. 29825/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla secuente SENTENZA sul ricorso di Zucchetti Cristina, nata a Bergamo il 24/12/1977, avverso l'ordinanza in data 01/06/2022 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì 1.Con sentenza n. 25326 del 10 giugno 2022 la Sezione 4 di questa Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bergamo e ha annulato senza rinvio la sentenza in data 15 ottobre 2020 del Tribunale di Bergamo, limitatamente alla statuizione con cui era stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, che ha eliminato, perché concessa in violazione dell'art. 186, comma 9-bis cod. strada.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625- bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29825/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Cristina Zucchetti presenta ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen., perché, se avesse saputo che non era possibile la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, avrebbe optato non per l'opposizione al decreto penale di condanna ma per un rito alternativo o per un rito ordinario per ottenere il beneficio della pena sospesa. Chiede quindi l'annullamento della decisione per ritornare dal primo Giudice e formulare una scelta consapevole.
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la secuente SENTENZA sul ricorso di Zucchetti Cristina, nata a Bergamo il 24/12/1977, avverso l'ordinanza in data 01/06/2022 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 25326 del 10 giugno 2022 la Sezione 4 di questa Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bergamo e ha annulato senza rinvio la sentenza in data 15 ottobre 2020 del Tribunale di Bergamo, limitatamente alla statuizione con cui era stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, che ha eliminato, perché concessa in violazione dell'art. 186, comma 9-bis cod. strada.
2. Cristina Zucchetti presenta ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen., perché, se avesse saputo che non era possibile la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, avrebbe optato non per l'opposizione al decreto penale di condanna ma per un rito alternativo o per un rito ordinario per ottenere il beneficio della pena sospesa. Chiede quindi l'annullamento della decisione per ritornare dal primo Giudice e formulare una scelta consapevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile. Infatti, il tipo di censura svolta non attiene all'errore materiale o di fatto, ma a una questione di diritto e, anzi, più precisamente, alla diligenza professionale del patrono in merito alla strategia processuale seguita, non rilevando l'ignoranza dell'interessata che non è ammessa non essendo inevitabile come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364. Peraltro, la ricorrente non ha neanche ipotizzato il superamento della prova di resistenza, e cioè la certa applicazione del beneficio della pena sospesa in caso di specifica richiesta.
Suiia base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 7 marzo 2023 Il Consigliere estenso