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Sentenza — n. 29813/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29813/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Eddirhoussi Abdellatif, nato in Marocco il 25/09/1967, avverso la sentenza in data 19/04/2022 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29813/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in merito alla mancata applicazicne del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa infrazioni riguardanti la canapa alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sula base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Eddirhoussi Abdellatif, nato in Marocco il 25/09/1967, avverso la sentenza in data 19/04/2022 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 19 aprile 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 9 novembre 2016 del Tribunale di Prato che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per la detenzione in concorso a fini di spaccio di 39 grammi circa di hashish e di due dosi di cocaina nonché per la cessione di 2 grammi circa di hashish.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in merito alla mancata applicazicne del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato il diniego delle generiche in ragione dell'organizzazione dello spaccio con suddivisione dei ruoli tra i tre complici e itk, frequente sostituzione del luogo di custodia dello stupefacente, il che integra la gravità del fatto che preclude l'accoglimento dell'istanza. La censura non si confronta con la motivazione perché si limita a far valere l'incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti che non rilevano nel caso in esame. Del pari generica è la censura che attiene alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, dal momento che l'imputato non ha mai chiesto il beneficio, neanche nel grado di appello, e non ha mai dedotto elementi a sostegno della richiesta.

Solamente se vi fosse stata la richiesta e il giudice non avesse provveduto, sarebbe stato possibile formulare una doglianza sul punto (Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842). Sula base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 7 marzo 2023 Il Consigliere est