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Sentenza — n. 29179/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against acquittal where crimes expired by prescription despite building permit issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore generale appealed an acquittal, arguing that a building permit in sanatoria did not cover seismic code violations. The court acknowledged the appeal's merit regarding the specific charges but dismissed the case because those crimes had already expired by prescription. Consequently, the judgment was annulled without remittal, as the procedural outcome was precluded by the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: When crimes are extinguished by prescription, an appeal against a judgment acquitting the defendant is annulled without remittal, rendering the procedural outcome moot.

Parole chiave

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prescription of crimes building permit sanatoria seismic code violations annulment without remittal statute of limitations acquittal appeal extinguishment of offenses violazione della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001
Va però rimarcato, nonostante l'assenza di rilievi sul punto da parte del Procuratore generale ricorrente, che la perduranza delle violazioni antisismiche ridonda anche sulla possibilità di configurare la cosiddetta doppia conformità prevista dall'art. 36 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di Palma
Il ricorso è fondato, perché il permesso a costruire in sanatoria, se vale a elidere il reato edilizio in presenza dei requisiti di legge, non incide però sulle violazioni antisismiche (tra le più recenti, Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di Palma, Rv.
Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella
275966-01; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv.
Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo
274212- 01; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv.
Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, Casà
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di Carceo Rosario, nato a Mesoraca il 10/05/1974, avverso la sentenza in data 24/03/2022 del Tribunale di Crotone, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; letta per l'imputato la memoria dell'avv. Fabio Pellegrino, che ha concluso conformemente al Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 24 marzo 2022 il Tribunale di Crotone ha assolto Rosario Carceo dalle violazioni degli art. 44 lett. b), 93 e 95, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 perché il fatto non sussiste. ,1 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro per violazione di legge in merito all'assoluzione dalle violazioni antisismiche di cui ai capi B) e C), dal momento che il permesso a costruire valeva a sanare l'abuso edilizio ma non le violazioni della normativa antisismica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Al Carceo sono state ascritte la violazione edilizia (capo A), la mancata presentazione dei calcoli strutturali sulle fondazioni nonché il mancato deposito del relativo preavviso all'ufficio competente (capo B), l'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione (capo C). Il Giudice ha assolto l'imputato da tutti i reati perché il fabbricato, composto da piano terra da adibire a deposito e il piano Si. da adibire a magazzino, era stato autorizzato con permesso a costruire in sanatoria n. 696/2017 ed era conforme non solo allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell'atto, ma anche conforme allo strumento vigente alla data in cui era stato commesso l'abuso.

Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione solo per le violazioni antisismiche dei capi B) e C), mentre nulla ha prospettato in merito al reato edilizio del capo A). Il ricorso è fondato, perché il permesso a costruire in sanatoria, se vale a elidere il reato edilizio in presenza dei requisiti di legge, non incide però sulle violazioni antisismiche (tra le più recenti, Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di Palma, Rv. 275966-01; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212- 01; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792).

Va però rimarcato, nonostante l'assenza di rilievi sul punto da parte del Procuratore generale ricorrente, che la perduranza delle violazioni antisismiche ridonda anche sulla possibilità di configurare la cosiddetta doppia conformità prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per la sanatoria degli abusi edilizi, perché non è possibile ottenere la sanatoria edilizia se non si è posto rimedio alle violazioni antisismiche (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058-01, con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in particolare al par. 5).

Alla stregua delle considerazioni svolte, l'accoglimento del ricorso comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione dei reati dei capi B) e C), per i quali è stata presentata l'impugnazione, per prescrizione maturata per entrambi il 19 ottobre 2022 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso, i