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Sentenza — n. 28288/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28288/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28288/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Como, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a Travagliante Fortunato, la pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione ed C 32.000,00 di multa per il reato di cui agli art. 73, e 80 T.U. stup.; reato commesso il 4 dicembre2021. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

Regesto Legislator

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artt. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 28288/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., applicava a Travagliante Fortunato, la pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione ed C 32.000,00 di multa per il reato di cui agli art. 73, e 80 T.U. stup.; reato commesso il 4 dicembre2021. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti confisca dei proventi di reato traffico internazionale di stupefacenti uso del telefono cellulare alla guida infrazione qualificata LStup abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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artt. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Como, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a Travagliante Fortunato, la pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione ed C 32.000,00 di multa per il reato di cui agli art.
art. 240 cod. pen
e art. 240 cod. pen.) e mancanza di motivazione sulla confisca del cellulare e del navigatore in sequestro.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAVAGLIANTE FORTUNATO nato a PATERNO il 13/01/1964 avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG Mariaemanuela Guerra: annullamento con rinvio limitatamente alla confisca ATA IN Cf« n

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Como, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a Travagliante Fortunato, la pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione ed C 32.000,00 di multa per il reato di cui agli art. 73, e 80 T.U. stup.; reato commesso il 4 dicembre2021.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 125, 444 e 445 cod. proc. pen. e art. 240 cod. pen.) e mancanza di motivazione sulla confisca del cellulare e del navigatore in sequestro. La confisca del cellulare Wiko dual sim e del navigatore è stata disposta senza motivazione (la generica frase "in quanto mezzi utilizzati per commettere il reato", non può costituire valida motivazione); non sussiste alcuna prova che il telefono ed il navigatore fossero serviti per la commissione del reato; infatti, è stato contestato il reato di detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, non la cessione a terzi. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca del telefono e del navigatore senza alcuna motivazione. Non può ritenersi motivazione adeguata l'affermazione dell'uso del telefono e del navigatore per la commissione del reato, in quanto assertiva e generica. Infatti, "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui utAst ect, all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art.606 cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, SAVIN GIANINA ALINA, Rv. 27934801). Deve, quindi, rilevarsi che: "In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost." (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 - dep. 09/04/2019, BOZZI SIMONE, Rv. 27586201).

Nel caso in giudizio la sentenza non motiva sulla confisca; la sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente alla sola confisca del cellulare Wiko dual sim e del navigatore, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Como. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. si dichiarano irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del navigatore e del telefono cellulare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al