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Sentenza — n. 28021/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism aggravation, upholding prior conviction for drug trafficking.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Diana Federico's appeal against the Second Instance Court of Catania's confirmation of her criminal conviction. Federico argued that the prior conviction for a crime committed when she was a minor should not constitute simple recidivism due to the nature of the offenses. The court held that the specific nature of the prior violation demonstrated a greater social danger and persistent disregard for legal norms, justifying the aggravating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 1 DPR n. 309/1990: The court may reject a recidivism appeal when the prior conviction involves a specific violation indicating greater social danger and persistent disregard for judicial rules.

Parole chiave

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recidiva semplice reato di traffico minorenni Corte di Cassazione vizio di motivazione recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla infondatezza della impugnazione proposta dal Diana segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Art. 73 comma 1 DPR n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Alla infondatezza della impugnazione proposta dal Diana segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DIANA Federico, nato a Siracusa il 19 novembre 1992; avverso id SCHICIILd h. 634/2022 della Corte di appeilo di Catania del i IIICIFLO 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; seiiLiici ci reiazione fatta dal Corisigiiere Doli. Ahdrea GENTILI, letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ettore PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di iliairrinissibiiiià dei riLurso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 1 marzo 2022, la Corte di appello di Catania ha, per quanto ora interessa, confermato la sentenza con la quale, il precedente 17 marzo 2021 il Gup del Tribunale di Siracusa, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva, fra l'altro, dichiarato la responsabilità penale di Diana Federico in ordine al reato a lui contestato sub 3) della complessiva rubrica elevata a carico dei singoli imputati, previa riqualificazione del fatto a lui addebitato ai sensi dell'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di aiustizia.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio legale fiduciario, il Diana, contestando, sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge, la sentenza impugnata in reidziulle di i iyeltu dei motivo di yEdVdIlIC dVell1C cid uyytitu ia iiteiiutci ricorrenza a suo carico della aggravante della recidiva semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Considerato che il ricorso del prevenuto è esclusivamente articolato sotto il profilo della conferma della condizione di recidivo semplice a lui contestata, si osserva che al riguardo la sentenza impugnata, con motivazione Che ad avviso di questo Cuiityiu r isuila essere cui ryr ua, i Id FiVd1U Lire li precedente penale gravante sul Diana, relativo ad un fatto commesso quando questi era minorenne, riguarda una violazione caratterizzata dalla specificità rispetto all'illecito ora in discorso, il che fa sì che l'attuale contestazione possa -ritenersi indicativa di urta maggiore pericolosità sociaie dello stesso, costituendo espressione di totale spregio per le regole, (e per) i divieti imposti dalla Autorità Giudiziaria"; essa è, pertanto, "indice idoneo a manifestare una persistente e maggiore capacità a delinquere, tale da giustificare la considerazione deiia circostanza aggravante contestata deiia recidiva -.

Tali argomenti, considerati unitamente al rilievo, anch'esso contenuto nella impugnata sentenza a corredo della motivazione in punto di sussistenza della aaaravante della recidiva, che a carico del Diana vi è anche un ulteriore precedente penale riferito all'anno 2019 che, sebbene non sia specifico, lumeggia ulteriormente sulla persistente insofferenza del Diana al rispetto della norme penali, consentono a questa Corte, nel respingere il ricorso in sede di legittimità, di escludere l'esistenza del vizio, sia esso inerente alla adeguatezza motivazionale ovvero alla corretta applicazione normativa, che il ricorrente ha ipotizzato, invece, colpire la sentenza impugnata.

Alla infondatezza della impugnazione proposta dal Diana segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023 Il Consiglie