Sentenza — n. 27144/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28 giugno 2022, il G.I.P. del Tribunale di Treviso dichiarava non doversi procedere nei confronti di Federico Vidori e Marco Piccolo in ordine al reato di coltivazione di marijuana a loro ascritto, accertato in Vidor il 16 ottobre 2018, perché estinto per esito positivo della messa alla prova.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168 bis cod. pen; Sentenza — n. 27144/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria trasmessa il 22 febbraio 2023, il difensore degli imputati ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che, all'udienza del 5 marzo 2020, il P.M. ha riqualificato il reato nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede il massimo edittale di 4 anni di reclusione, per cui vi erano i presupposti per accedere alla messa alla prova, posto che, solo per un errore materiale, il G.I.P. non ha richiamato nella sentenza impugnata la riqualificazione del reato operata dal P.M. in udienza.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, nel procedimento a carico di: Vidori Federico, nato a Feltri il 09-01-1996, Piccolo Marco, nato a Valdobbiadene il 20-01-1989, avverso la sentenza del 28-06-2022 del G.I.P. del Tribunale di Treviso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Alberto Mascotto, difensore di fiducia degli imputati, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 giugno 2022, il G.I.P. del Tribunale di Treviso dichiarava non doversi procedere nei confronti di Federico Vidori e Marco Piccolo in ordine al reato di coltivazione di marijuana a loro ascritto, accertato in Vidor il 16 ottobre 2018, perché estinto per esito positivo della messa alla prova.
2. Avverso la sentenza del G.I.P. trevigiano, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, il quale ha sollevato un unico motivo, con il quale è stata dedotta l'inosservanza dell'art.168 bis cod. pen., evidenziandosi che l'istituto della messa alla prova era precluso nel caso di specie, posto che il primo comma dell'art. 168 bis cod. pen. prevede l'applicazione della messa alla prova solo per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, mentre il comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede la pena della reclusione da 2 a 6.
3. Con memoria trasmessa il 22 febbraio 2023, il difensore degli imputati ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che, all'udienza del 5 marzo 2020, il P.M. ha riqualificato il reato nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede il massimo edittale di 4 anni di reclusione, per cui vi erano i presupposti per accedere alla messa alla prova, posto che, solo per un errore materiale, il G.I.P. non ha richiamato nella sentenza impugnata la riqualificazione del reato operata dal P.M. in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.
1. L'odierna impugnazione si fonda sul presupposto che il reato addebitato a Vidori e Piccolo sia rimasto quello, originariamente contestato agli imputati, di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, che non avrebbe consentito l'accesso alla messa alla prova, in ragione dei limiti edittali del reato in questione, prevedendo l'art. 168 bis cod. pen. che la sospensione del processo per messa alla prova possa essere invocata solo nei procedimenti riguardanti reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, mentre il reato prima indicato prevede una pena edittale massima di 6 anni.
Il ricorso, tuttavia, non tiene conto che, nel corso del procedimento penale e prima della richiesta di messa alla prova, il reato è stato riqualificato dal P.M. Come segnalato dalla difesa degli imputati e come accertato da questa Corte mediante l'acquisizione del relativo verbale (acquisizione che ha giustificato il rinvio dell'originaria udienza del 15 marzo 2023), in data 5 marzo 2020 il P.M. ha modificato in diritto l'originaria imputazione, contestando il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, il che ha consentito legittimamente a Vidori e Piccolo di accedere alla messa alla prova, posto che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede come pena detentiva massima quella di 4 anni, rientrante nel limite di pena edittale che, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., permette di accedere alla messa alla prova.
Ne consegue che la sentenza impugnata, con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, deve essere ritenuta legittimamente emessa, stante la riqualificazione del reato ascritto agli imputati.
2. Di qui l'inammissibilità dell'impugnazione del Procuratore generale, fondata su un presupposto processuale superato nella successiva evoluzione del medesimo procedimento penale.
P.Q.M.
Dichiara ina