Sentenza — n. 26792/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA21 GIU 2023 SENTENZA so • --/t-FUN IO sul ricorso di Todorov Marin, nato in Bulgaria il 01/12/1973, Lic can avverso la sentenza in data 18/02/2022 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26792/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito al diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in merito al reato del capo B). Con il terzo lamenta il vizio di motivazione per diniego delle attenuanti • generiche e del beneficio della pena sospesa.
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21 GIU 2023 SENTENZA so • --/t-FUN IO sul ricorso di Todorov Marin, nato in Bulgaria il 01/12/1973, Lic can avverso la sentenza in data 18/02/2022 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 18 febbraio 2022 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza in data 27 giugno 2019 del Tribunale di Brindisi, ha assolto Marin Todorov dal reato del capo A) di ricettazione perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato del capo B) consistente nella violazione dell'art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006 per aver effettuato, in assenza di autorizzazioni, una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito di catalizzatori e marmitte catalitiche per auto.
2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito al diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in merito al reato del capo B). Con il terzo lamenta il vizio di motivazione per diniego delle attenuanti • generiche e del beneficio della pena sospesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo delle medesime censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello di Lecce. Innanzi tutto, la documentazione prodotta in appello e non ammessa è stata comunque vagliata dai Giudici che hanno espresso dei dubbi sulla sua provenienza e genuinità. Sta di fatto che l'imputato era sprovvisto di documentazione attestante il lecito trasporto di rifiuti e aveva esibito agli operanti altra autorizzazione e, al di là di tutto, la sua bisarca era autorizzata a trasportare merci e non rifiuti.
Quindi, i Giudici hanno motivatamente ritenuto integrato il reato e hanno confermato la condanna sul punto. Ineccepibile è la motivazione anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche per l'insufficienza della sola incensuratezza e per la dimostrata professionalità dell'attività esercitata, atteso l'elevato numero di marmitte catalitiche trasportate, pari a 360 chili, nonché con riferimento al diniego del beneficio della pena sospesa, siccome proprio la professionalità della condotta ha escluso la possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla possibilità di astenersi dalla commissione di ulteriori reati in futuro.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il