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Sentenza — n. 26518/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26518/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 novembre 2022, il tribunale del riesame di Messina, adito da Mangano Giuseppe in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della Sociatà CO.M.MAN S. R. L., avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Messina con riguardo all'intero patrimonio aziendale della predetta società e alle quote sociali della stessa, accoglieva parzialmente l'istanza, annullando il sequestro delle quote sociali e confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 321 comma 1 cod. proc. pen, artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 104 bis cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 26518/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Coop. Sociale Onlus" ( per i reati di cui ai capi 1/10, 12, 14, 15, 18, 19) e della CO.M.MAN s.r.l. ( per il reato di cui al capo 19)" - e 3 ,2-- quelli della ordinanza genetica, nella parte inerente al sequestro delle quote sociali, laddove si legge, a pagina 219, che "resta da stabilire se è fondata la richiesta della pubblica accusa di sequestro delle quote della società "SOFIA.IT Soc. Coop. Sociale Onlus' (per tutti i reati ravvisati a carico degli indagati Mancuso Daniele e Mancuso Giuseppe, reati invero corrispondenti, in questi termini, a quelli citati nella richiesta del P.M., prima indicata, n.d.r.) e della CO.M.MAN s.r.l. (per il reato di cui all'art. 19 ascritto al Mangano Giuseppe, nella qualità di amministratore)".

Parole chiave

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occultamento di beni confisca dei proventi di reato sequestro di documenti indagine sotto copertura impiego illecito di valori patrimoniali spossessamento conseguente al pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 321 comma 1 cod. proc. pen
mentre il tribunale avrebbe motivato il periculum in mora rispetto ad un inesistente sequestro impeditivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen
Si è anche aggiunto che in tema di confisca, la legittimazione alla partecipazione al giudizio dei terzi interessati ai sensi dagli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 104 bis cod. proc. pen
pen., nonchè i soggetti considerati dall'art. 104 bis cod. proc. pen., comma 1- quinquies in relazione all'art.
art. 240-bis cod. pen
pen., comma 1- quinquies in relazione all'art. 240-bis cod. pen.) non comporta necessariamente la legittimazione ad interloquire sui fatti di reato e sulla responsabilità penale dell'imputato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico Ministero del tribunale di Messina; Mangano Giuseppe nato a Messina il 27/07/1971; avverso la ordinanza del 04/11/2022 del tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale in persona del dr. Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del ricorso del P.M. e il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Mangano Giuseppe; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avv.ti Garozzo Antonio e Canfora Maurizio di accoglimento del relativo ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 novembre 2022, il tribunale del riesame di Messina, adito da Mangano Giuseppe in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della Sociatà CO.M.MAN S. R. L., avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Messina con riguardo all'intero patrimonio aziendale della predetta società e alle quote sociali della stessa, accoglieva parzialmente l'istanza, annullando il sequestro delle quote sociali e confermando nel resto il provvedimento impugnato.

2. Avverso la predetta ordinanza, Mangano Giuseppe personalmente e quale amministratore unico e legale rappresentante della società CO.M.MAN, mediante il proprio difensore, propone ricorso con un unico motivo di impugnazione, mentre avverso il medesimo provvedimento suindicato propone, altresì, ricorso, il Pubblico Ministero del tribunale di Messina, mediante un solo motivo di ricorso.

3. Si deduce nel ricorso presentato da parte del Mangano quale titolare delle quote della CO.M.MAN e rappresentante della stessa, l'insussistenza della partecipazione del Mangano Giuseppe alla associazione di cui al capo 19) di incolpazione, ritenendosi dimostrata la inconsistenza delle deduzioni accusatorie, relative al falso timbro della CO.M.MAN utilizzato dal Mancuso per la complessiva gestione abusiva dei rifiuti e circa la presenza di due mezzi - ritenuti erroneamente della CO.M.MAN - presso la discarica abusiva di Gravitelli. Sarebbe apodittica e apparente la motivazione con cui il tribunale, nonostante la appurata falsità del predetto timbro, usato per redigere fir falsi, ha ritenuto che Mangano Giuseppe fosse a conoscenza dell'esistenza del timbro stesso e del suo illecito uso.

Inconsistenti, in particolare, sarebbero le circostanze dedotte dal tribunale per sostenere l'esistenza di complicità del Mangano nell'uso illecito del predetto timbro, laddove i rapporti di lavoro valorizzati al medesimo fine sarebbero del tutto normali e più assenti che assidui. Inconsistente sarebbe anche la valorizzazione di una conversazione del 9 maggio 2019, e di un presunto incontro del Mangano con il Mancuso e il socio Mangano Fabio. Sarebbe poi per la difesa decisiva l'avvenuta dimostrazione documentale della inesistenza di un uso complice dei propri mezzi da parte del Mangano Giuseppe sulla discarica di Gravitelli, mentre di contro la motivazione "perplessa" del tribunale al riguardo non avrebbe valutato le specifiche deduzioni difensive sulla avvenuta vendita, da tempo, dei mezzi, da parte della Società CO.M.Man, ancor prima del loro rinvenimento sulla discarica di Gravitelli e del sequestro.

Sarebbe apodittica e perplessa anche la motivazione relativa alla considerazione, in funzione della ritenuta complicità del Mangano, dei 143 scarichi effettuati presso l'impianto della CO.M.MAN, seppur diversi da quelli effettuati nella discarica di Gravitelli e il cui flusso risulterebbe interamente tracciato. Da ciò conseguirebbe l'inconfigurabilità del disposto sequestro. Si aggiunge che il tribunale non avrebbe risposto alle note difensive dedotte in termini di insussistenza dei presupposti del sequestro e di adeguatezza e proporzionalità del medesimo, come anche in termini di omessa motivazione del periculum in mora rispetto al sequestro finalizzato alla confisca.

Redigendo, alfine, una motivazione comunque assente, in alcune parti apparente. I giudici si sarebbero limitati a sostenere che alcuni beni sarebbero stati utilizzati per illecite attività senza nulla dire sui parametri della adeguatezza e proporzionalità del sequestro, né avrebbero spiegato le ragioni per cui la società CO.M.MAN sarebbe una società schermo, strutturalmente illecita. Si aggiunge, altresì, che il sequestro sarebbe stato disposto dal Gip in funzione della confisca ex art. 321 comma e cod. proc. pen. mentre il tribunale avrebbe motivato il periculum in mora rispetto ad un inesistente sequestro impeditivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen.

Senza peraltro considerare che i fatti si sarebbero fermati al novembre del 2019.

4. Nell'interesse della CO.M.MAN sono stati presentati motivi aggiunti ribadendosi i contenuti del ricorso e nel contempo chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M. insistendo sulla insussistenza della presentazione di una richiesta integrativa di sequestro finalizzata al vincolo cautelare in ordine anche alle quote sociali della Co.M.MAN. 5.11 Pubblico ministero invece, con l'unico motivo, ha dedotto la violazione di legge processuale osservando che diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, seppur mediante richiesta integrativa di quella primigenia avanzata dal pubblico ministero al Gip, era stato chiesto anche il sequestro delle quote sociali della società CO.M.MAN. Per cui il sequestro di tali beni disposto con l'ordinanza genetica dal gip era stato ordinato in conformità con il principio della domanda. Da qui l'erroneità dei motivi assunti a base del disposto annullamento del sequestro in ordine alle quote sociali. Il PM ha ribadito quanto sopra con successiva memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del P.M. è fondato, atteso che in conformità con quanto sostenuto in ricorso ed alla luce delle allegazioni proposte, emerge che in data 25 maggio 2022 veniva presentata richiesta integrativa di quella primigenia già avanzata dal pubblico ministero al Gip, con domanda di sequestro in particolare delle quote sociali della società CO.M.MAN. In tal senso depone non solo l'allegato inserimento al TIAP della predetta domanda, come da memoria depositata dal P.M. con allegati, ma anche la coincidenza tra i contenuti della istanza medesima - espressamente diretta a ottenere "l'emissione del decreto di sequestro preventivo del patrimonio aziendale, del capitale sociale e delle quote sociali della SOFIA.IT Soc.

Coop. Sociale Onlus" ( per i reati di cui ai capi 1/10, 12, 14, 15, 18, 19) e della CO.M.MAN s.r.l. ( per il reato di cui al capo 19)" - e 3 ,2-- quelli della ordinanza genetica, nella parte inerente al sequestro delle quote sociali, laddove si legge, a pagina 219, che "resta da stabilire se è fondata la richiesta della pubblica accusa di sequestro delle quote della società "SOFIA.IT Soc. Coop. Sociale Onlus' (per tutti i reati ravvisati a carico degli indagati Mancuso Daniele e Mancuso Giuseppe, reati invero corrispondenti, in questi termini, a quelli citati nella richiesta del P.M., prima indicata, n.d.r.) e della CO.M.MAN s.r.l. (per il reato di cui all'art. 19 ascritto al Mangano Giuseppe, nella qualità di amministratore)".

Cosicchè, tale corrispondenza non può che logicamente rispondere all'avvenuta presentazione al Gip e successiva lettura da parte del medesimo anche della domanda integrativa in questione, come tale solo erroneamente ritenuta insussistente dal tribunale del riesame.

2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse della società CO.M.MAN, deve premettersi che in tema di sequestro preventivo, il terzo che rivendichi la restituzione della cosa sequestrata non può argomentare in tema di esistenza dei presupposti della misura cautelare, ma solo può dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (si vedano al riguardo da ultimo Sez. 3 - , n. 36347 del 11/07/2019 Cc. (dep. 22/08/2019 ) Rv. 276700 - 01; Cass. Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974, non massimata;

Cass. Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, Paolini; Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019, dep. 08/04/2019, Organo, non massimata). Tanto anche in considerazione della circostanza per cui, una volta che il terzo dimostri l'effettività del contenuto del diritto di proprietà di cui è formalmente titolare, vede riconosciuta la sua pretesa, indipendentemente dalla sussistenza del fumus del reato ascritto all'indagato. Si è anche aggiunto che in tema di confisca, la legittimazione alla partecipazione al giudizio dei terzi interessati ai sensi dagli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., risponde all'esigenza di consentire agli stessi di interloquire sia in merito al collegamento tra il bene oggetto della misura patrimoniale reale e il fatto del reato che in merito alla propria buona fede, esclusa, al contrario, ogni possibilità di intervento in tema di responsabilità penale dell'imputato, altrimenti traducendosi la loro partecipazione in intervento adesivo a favore di costui (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018 - dep. 28/11/2018, Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, Rv. 274242).

Utile, in proposito, è ricordare il passaggio della predetta decisione con il quale si è sottolineato che "la possibilità di partecipazione al giudizio di parti private diverse dall'imputato (in concreto, il responsabile civile e la parte civile, parti eventuali "tradizionali" titolari di un autonomo potere di impugnazione ai sensi degli artt. 575 e 576 cod. proc. pen., nonchè i soggetti considerati dall'art. 104 bis cod. proc. pen., comma 1- quinquies in relazione all'art. 240-bis cod. pen.) non comporta necessariamente la legittimazione ad interloquire sui fatti di reato e sulla responsabilità penale dell'imputato.

Tanto consentono le disposizioni sulla parte civile e il responsabile civile, siccome giustificate dall'inscindibile collegamento diretto dell'interesse delle stesse con il fatto di reato, collegamento diretto invece escluso, nei confronti del terzo che rivendichi diritti sui beni oggetto di sequestro o confisca penali, il cui interesse sarebbe senz'altro soddisfatto, in qualunque sede processuale, con l'allegazione e la prova dell'appartenenza a sé dei beni coinvolti secondo un titolo assistito dalla buona fede, indipendentemente dall'eventuale condanna degli imputati".

3. Consegue, da quanto sinora osservato, che la società CO.M.MAN., nella prospettata qualità di terzo estraneo non poteva avanzare, in sede di merito, né riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità del fumus del reato come ascritto al Mangano e al pericolo cautelare; dovendo quindi circoscrivere l'ambito del proprio intervento nell'ambito più ristretto della tesi dell'effettiva titolarità o disponibilità dei beni sequestrati e della dimostrazione dell'inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato tali da far apparire la società stessa come un'organizzazione aziendale illecita ovvero una mera società schermo. Al contrario, il ricorso si incentra, al di là di generiche quanto accidentali e frammentarie contestazioni della qualifica di società schermo, essenzialmente sulla critica al merito delle decisioni inerenti la ricostruzione del fumus del reato in rapporto al quale è stato disposto il contestato sequestro. Con conseguente inammissibilità dello stesso.

3. Con riguardo, poi, al medesimo ricorso presentato dal Mangano oltre che quale rappresentante legale (cui sarebbe poi subentrato altro rappresentante legale, Nardi) anche in proprio, quale socio titolare di tutte le quote sociali, si rappresenta la carenza di interesse, non potendosi in tale qualità rivendicare il diritto a beni che spettano alla CO.M.MAN in quanto autonomo soggetto giuridico, titolare dei medesimi e del resto come tale rappresentatosi in questa sede. In proposito, è sufficiente ricordare che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Cc. (dep. 08/05/2017 ) Rv. 270132 - 01 Paltrinieri).

Interesse al quale il ricorrente, per quanto sopra illustrato non può aspirare, essendo essenziale la legittimazione relativa alla titolarità dei beni in sequestro, invece mancante.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso proposto dal Pubblico Ministero debba essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle quote sociali della CO.M.MAN. s.r.I., con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p. Devono invece essere dichiarati inammissibili i ricorsi di Mangano Giuseppe e della CO.M.MAN.

S.R.L. che si condannano al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del p.m. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p. Dichiara inammissibili i ricorsi di Mangano Giuseppe e della