Sentenza — n. 26509/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25 ottobre 2022, il Tribunale di Trani applicava a Luigi Germinario la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere omesso, nella qualità di legale rappresentante della GLC s.r.l. Commercio Carni, di versare gli acconti dovuti a titolo di iva, con imposta evasa per un valore complessivo di 269.062 euro. Con la medesima sentenza di patteggiamento, veniva altresì disposta la confisca per equivalente del profitto del reato, per un importo di complessivi 134.062 euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26509/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Germinario deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Germinario Luigi, nato a Canosa di Puglia il 20-02-1983, avverso la sentenza del 25-10-2022 del Tribunale di Trani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 ottobre 2022, il Tribunale di Trani applicava a Luigi Germinario la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere omesso, nella qualità di legale rappresentante della GLC s.r.l. Commercio Carni, di versare gli acconti dovuti a titolo di iva, con imposta evasa per un valore complessivo di 269.062 euro. Con la medesima sentenza di patteggiamento, veniva altresì disposta la confisca per equivalente del profitto del reato, per un importo di complessivi 134.062 euro.
2. Avverso la sentenza del Tribunale pugliese, Germinario, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta il quantum della confisca per equivalente, osservando che, a fronte dell'importo indicato in sentenza (134.062 euro), il ricorrente, nelle more tra la data di fissazione dell'udienza e la pronuncia di patteggiamento, ha versato all'Agenzia delle Entrate ulteriori somme, come da idonea e completa documentazione allegata: in particolare, è stato versato, tra maggio e ottobre 2022, l'importo di 11.328,38 euro, che va pertanto detratto dal quantum confiscato, da ricalcolare quindi nell'importo di 122.733,62 euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Premesso che la difesa non contesta la legittimità della statuizione della confisca, ma solo la quantificazione del relativo importo, occorre evidenziare che alcuna criticità è ravvisabile al riguardo, avendo il Tribunale disposto la confisca per equivalente del profitto del reato oggetto della pronuncia di patteggiamento "fino alla concorrenza di complessivi 134.062", ovvero "dell'ammontare dell'imposta evasa al netto degli acconti già versati da Germinario". Ciò posto, la difesa sostiene che il quantum della confisca vada ricalcolato nella somma di 122.733,62 euro, essendo nelle more intervenuti ulteriori versamenti della somma corrispondente all'originario debito tributario, ma tale circostanza, a quanto risulta, non fu formalmente rappresentata al giudice monocratico prima dell'emissione della sentenza di patteggiamento di cui si discute, per cui in questa sede alcuna censura può formularsi rispetto alla decisione impugnata, non disponendo il giudice degli elementi allegati dalla difesa all'odierno ricorso.
Resta ovviamente fermo che, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, le ragioni del ricorrente possono trovare comunque adeguata tutela in sede di esecuzione, dovendosi applicare al riguardo il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv.263409 e Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903), secondo cui, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (ma lo stesso discorso vale anche per la successiva confisca), qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, il che sarebbe in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.
2. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Germinario deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del