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Sentenza — n. 26502/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26502/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Venturi Bruno, in qualità di legale rappresentante della Holding Gruppo Venturi S.r.l., avverso l'ordinanza in data 14/11/2022 del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26502/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Pubblico ministero, contestata al Venturi e al Valiante la violazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 per la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, aveva richiesto al GIP la convalida del sequestro precisando al contempo che si trattava di bene confiscabile e che la sua libera disponibilità avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato, e il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo motivando sull'esigenza impeditiva. Il Tribunale del riesame ha quindi rigettato la richiesta di riesame di Bruno Venturi, in qualità di legale rappresentante della Holding, in quanto terzo estraneo al reato e avente diritto alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo.

Parole chiave

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autorizzazione alla discarica gestione dei rifiuti stoccaggio sotterraneo delle scorie sostanze pericolose zona inquinata azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Venturi Bruno, in qualità di legale rappresentante della Holding Gruppo Venturi S.r.l., avverso l'ordinanza in data 14/11/2022 del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 14 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Bruno Venturi, in qualità di legale rappresentante della Holding Gruppo Venturi S.r.l., avverso il decreto in data 13 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Bologna di sequestro preventivo di un'area interessata dalla gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Il ricorrente articola due censure. Con la prima deduce la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione in merito al periculum in mora. Lamenta in particolare che non era stata esclusa la occasionalità del deposito. Con la seconda denuncia la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame aveva emesso due decisioni antitetiche, e cioè nel procedimento instaurato da Raffaele Venturi aveva ritenuto il difetto di legittimazione perché non titolare della porzione di terreno appresa che era invece della società, mentre nel procedimento instaurato da Bruno Venturi aveva affermato che solo il Raffaele era pregiudicato perché nella disponibilità dell'aerea. Contesta altresì il fumus del reato perché il Tribunale non aveva distinto tra mero abbandono di rifiuti e discarica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che i Carabinieri avevano sequestrato l'area di pertinenza della Holding Gruppo Venturi S.r.l. stante la presenza di venti imballi di pellicola bianca accatastati a cielo aperto in pile da due, all'interno dei quali vi era amianto. Sia Raffaele Venturi, socio della Holding, sia Edoardo Valiante, trasportatore, avevano sostenuto che la merce era stata collocata sul piazzale a titolo di cortesia per il tempo strettamente necessario al Valiante per riparare il mezzo con cui avrebbe dovuto trasportare l'amianto su commissione di altra società, la Canovi.

Il Pubblico ministero, contestata al Venturi e al Valiante la violazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 per la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, aveva richiesto al GIP la convalida del sequestro precisando al contempo che si trattava di bene confiscabile e che la sua libera disponibilità avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato, e il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo motivando sull'esigenza impeditiva. Il Tribunale del riesame ha quindi rigettato la richiesta di riesame di Bruno Venturi, in qualità di legale rappresentante della Holding, in quanto terzo estraneo al reato e avente diritto alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo.

In tale qualità il ricorrente non può contestare né i presupposti della misura cautelare né la qualificazione giuridica del fatto, ma può dedurre solo l'inesistenza di collegamenti tra il predetto bene e gli indagati, cosa che invece non ha fatto, perché, del resto, l'area è della società ed è chiaramente nella disponibilità anche del socio Raffaele Venturi, essendo la Holding una società di ridotte dimensioni e soprattutto a base familiare. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che in questi casi ammette che il terzo estraneo ponga solo un problema in termini di effettiva titolarità o disponibilità del bene e di inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01).

La motivazione resa dal Tribunale del riesame è quindi ineccepibile. Peraltro, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, i Giudici hanno lungamente argomentato, pur non essendo strettamente indispensabile, come detto, sia in merito al fumus, ritenendo che lo stoccaggio dell'amianto fosse potenzialmente indeterminato nei tempi, sia in merito al periculum, ritenendo la libera disponibilità dell'area idonea a costituire un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

Infine, non si ravvisa nella ricostruzione del fatto e nel ragionamento seguito dal Tribunale del riesame un diniego di tutela del ricorrente, a differenza di quanto paventato dallo stesso, perché i Giudici hanno spiegato in modo puntuale i limiti della sua tutela come terzo e rispetto al sequestro di tipo impeditivo. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci