Sentenza — n. 26499/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONARDI Agata, nata a Catania il 14 maggio 1961; CSVVCI SU ;a Of 111 Idl ILd H. 54/22 R dei Ti ibuliclie di Ccii.dilid dei li uilubre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; SCI Ilild ;d I C;dLIOI IC ícIad dd; COI ssigiier e Doil. Aiiiii ec, GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. Salvatore CENTORBI, del foro di Catania, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza emessa 1'11 ottobre 2022, il Tribunale di Catania, adito come giudice dell'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catania emessa il 20 aprile 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322-bis cod. proc. pen, art 104-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Corte di cassazione. Sezione V civile. 19 ottobre 2001, n. 12793), e non è certamente opponibile alla confisca e, pertanto, neppure al sequestro, atteso che la stessa, sino al momento dell'adempimento da parte del soggetto debitore, non consente di evidenziare l'esistenza di una relazione immpriiata fra il tPr7n Pfi il hpnp gnttnnngtn a CPCIIIPStrn tAIP dA PgrInriernp la confiscabilità e comunque da determinare la restituzione a questo del bene staggito. Il ricorso proposto dalla Leonardi è, pertanto, inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza e, di conseguenza, la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONARDI Agata, nata a Catania il 14 maggio 1961; CSVVCI SU ;a Of 111 Idl ILd H. 54/22 R dei Ti ibuliclie di Ccii.dilid dei li uilubre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; SCI Ilild ;d I C;dLIOI IC ícIad dd; COI ssigiier e Doil. Aiiiii ec, GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. Salvatore CENTORBI, del foro di Catania, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza emessa 1'11 ottobre 2022, il Tribunale di Catania, adito come giudice dell'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catania emessa il 20 aprile 2022.
Con quest'ultimo provvedimento, era stata rigettata la richiesta di Leonardi Agata, socia della Sicula Trasporti Spa, di distribuzione in proprio favore della somma di euro 6.000.000,00 a titolo di dividendo conseguito al 31 ottobre 2017, come riportato e accantonato in bilancio. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, ha interposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Leonardi, lamentando la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost. e 104-bis disp. att. cod. proc. pen., per omessa o quantomeno apparente motivazione.
In particolare, il giudice dell'appello cautelare sarebbe pervenuto al rigetto del gravame sulla scorta di considerazioni che esulano dall'accertamento rimesso alla sua valutazione e rappresentano conclusioni errate in fatto e in CUll iiUei IIIIeIIIU did rii.eiiui.ci Sii.UdZiOlIC dirriLUild economica della Sicula Trasporti al momento della deliberazione riguardante i dividendi maturati al 31 ottobre 2017. Inoltre, il Tribunale di Catania avrebbe ritenuto eventualmente necessaria, ai fini della distribuzione delle somme oggetto del gravame, la verifica circa la provenienza, in tutto o in parte, dal reato, pur non essendo questo ascrivibile alla ricorrente, delle somme ad oggi disponibili per la predetta Società, erroneamente ignorando come il dividendo della Leonardi fosse maturato in epoca precedente alle indagini sulle attività illecite della società e con riferimento ad un determinato periodo di esercizio.
Infine, quanto alla parte dell'ordinanza impugnata in cui si è ritenuto che la Leonardi avrebbe dovuto far valere la propria istanza in sedi diverse da quella della richiesta diretta al GIP, la ricorrente ha sostenuto che la disciplina richiamata dall'art 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 14 del 2019, non sia applicabile ai creditori che rivestano la qualifica di soci. III ogni LdSU, il yiudiLe LIt dvr ebbe l'OVULO CSSCIC ddilU di Selibi deiki IiLiiidiiidid disciplina coinciderebbe con quello cui si era rivolta la ricorrente in prima istanza cioè il GIP del Tribunale di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile. A quanto è dato comprendere dal tenore del ricorso oggi in esame, Leonardi Agata, professandosi terza avente diritto alla restituzione delle somme sequestrate, si è vista respingere, con provvedimento del 20 aprile 2022, dal Gip del Tribunale di Catania - autorità giudiziaria che aveva in precedenza, in data non precisata, disposto il sequestro preventivo dei beni della Sicula Trasporti Spa, società della quale la Leonardi era socia, essendo quella coinvolta in una indagine avente ad oggetto la violazione degli artt. 81, 110, 112, 356 e 452-quaterdecies cod. pen. - la istanza volta a conseguire la somma di euro 6.000.000,00; parziale oggetto del citato sequestro preventivo.
Avverso detto provvedimento la Leonardi ha proposto tempestivo ricorso al Tribunale in sede di appello cautelare, vedendo, tuttavia, respinta anche in quella sede la propria richiesta con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2022. La Leonardi è insorta anche nei confronti di tale secondo rigetto, formulando il ricorso per cassazione ora in esame; con esso la stessa ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale la ordinanza impugnata è censurata, sulla base della riferita omessa o quanto meno apparente motivazione. Come detto il ricorso è inammissibile; premesso, infatti, che la ricorrente si qualifica espressamente in guisa di "terza interessata avente diritto alla restituzione delle somme sequestrate", deve intendersi che ia stessa abbia impugnato il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca dei beni sottoposti alla misura cautelare sulla base del principio secondo il quale la confisca - e di conseguenza il sequestro ora in esame che è provvedimento , cid CbSd di I può, ul reguid, dIiddIt dd iIìLeresscle beni appartenenti a soggetti che siano terzi rispetto al reato in ipotesi commesso.
Tale terzietà, tuttavia, presuppone che il soggetto in questione vanti in ordine ai beni materialmente staggiti un diritto soggettivo assoluto o che comunque determini Una relazione sostanzialmente immediata fra ild ed il bene, tale che il bene, se liberato, dovrebbe essere a questo restituito; presuppone, in altre parole che tale terzo si professi proprietario dei beni in questione o comunque titolare di una posizione soggettiva, che sia un diritto reale di ydranzid OVVCIU uii dirillu peisundie di yudinienio, dik) spossessamento derivante dalla confisca (nel senso ad esempio della prevalenza del pignoramento, se eseguito prima dell'avvenuto sequestro preventivo, sulla confisca si veda:
Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 agosto 2021, n. 30294). Nel caso in esame, invece, la Leonardi, qualificandosi socia della Sicula Trasporti Spa, sostiene che il sequestro preventivo sarebbe a lei inopponibile nella misura in cui la Società aveva deliberato la assegnazione ai soci dei dividendi degli utili sociali maturati ad una certa epoca; una tale posizione soggettiva è, però, qualificabile, tuttavia, come mero di diritto di credito (sulla insorgenza di una mera posizione creditoria in capo ai soci e debitoria a carico della società a seguito della deliberazione della distribuzione degli utili di bilancio si veda:
Corte di cassazione. Sezione V civile. 19 ottobre 2001, n. 12793), e non è certamente opponibile alla confisca e, pertanto, neppure al sequestro, atteso che la stessa, sino al momento dell'adempimento da parte del soggetto debitore, non consente di evidenziare l'esistenza di una relazione immpriiata fra il tPr7n Pfi il hpnp gnttnnngtn a CPCIIIPStrn tAIP dA PgrInriernp la confiscabilità e comunque da determinare la restituzione a questo del bene staggito. Il ricorso proposto dalla Leonardi è, pertanto, inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza e, di conseguenza, la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co