Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26285/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26285/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26285/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Occorre innanzitutto affrontare la problematica inerente alla tempestività o meno della domanda di rescissione, che deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 629 bis, cod. proc. pen. Costituisce infatti ius receptum il principio secondo il quale è onere di chi, essendo rimasto assente nel processo, chieda la rescissione del giudicato, dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del procedimento (Sez.4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 629 bis cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26285/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Rappresenta che non è stato notificato all'imputato il decreto di citazione a giudizio, in quanto notificato ai sensi dell'alt 161, comma quarto, cod. proc. pen., al difensore d'ufficio con il quale non ha instaurato alcun rapporto professionale, e di aver avuto conoscenza del procedimento penale solo casualmente, in data 26/04/2022, ovvero quando veniva conferito l'incarico al suo difensore. Pertanto, l'istanza, proposta in data 20/05/2022, è tempestiva.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentenza contumaciale revoca della sospensione condizionale assenza ingiustificata omissione di soccorso diritto di ottenere una decisione incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 629 bis cod. proc. pen
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
267607, in relazione all'istanza di restituzione nei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAIMAO CAO nato il 17/08/1967 avverso l'ordinanza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG, dott. Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 2;

RITENUTO IN FATTO

1.Haimao Cao ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, emessa dalla Corte di appello di Firenze, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato presentata nel suo interesse, diretta a far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico, relativo al reato di cui all'art. 8 D.Ivo 74/2000, concluso con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze in data 15/06/2020. 1.1. In particolare, il ricorrente rappresenta di essere stato assistito da un difensore d'ufficio con il quale non aveva instaurato alcun rapporto professionale e, pertanto, di non avere avuto alcuna conoscenza del procedimento a suo carico, che si è svolto interamente in sua assenza.

Evidenzia di avere appreso della condanna emessa dal Tribunale di Firenze solo casualmente, in quanto è stata notificata, all'avvocato Veltri, difensore della signora Yu Xiaomei, coimputata nel suddetto procedimento, ordinanza di accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato relativo al procedimento nell'ambito del quale veniva condannato anche il ricorrente. Pertanto, solo in data 26/04/2022 il signor Cao è venuto a conoscenza del procedimento ed ha conferito al medesimo difensore, avv. Veltri, apposito mandato al fine di ottenere la rescissione del giudicato.

Tuttavia, erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'istanza affermando, da un Iato che non è indicata in modo certo la data nella quale il signor Cao Haimao avrebbe / avuto conoscenza del procedimento, e ldall'altrol che il ricorrente è venuto a conoscenza del procedimento a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione. Rispetto a quest'ultimo profilo, si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata ordinanza, il ricorrente non è venuto a conoscenza del provvedimento a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione, circostanza peraltro che avrebbe reso nota e certa la data nel quale era effettivamente venuto a conoscenza di una pronuncia di condanna a suo carico, posto che non è stato notificato alcun ordine di esecuzione, in quanto il giudice ha sospeso la statuizione della pena.

Pertanto, deduce il vizio del travisamento della prova relativa alla tempestività della richiesta di rescissione del giudicato.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Rappresenta che non è stato notificato all'imputato il decreto di citazione a giudizio, in quanto notificato ai sensi dell'alt 161, comma quarto, cod. proc. pen., al difensore d'ufficio con il quale non ha instaurato alcun rapporto professionale, e di aver avuto conoscenza del procedimento penale solo casualmente, in data 26/04/2022, ovvero quando veniva conferito l'incarico al suo difensore. Pertanto, l'istanza, proposta in data 20/05/2022, è tempestiva.

Invoca il principio del favor libertatis, che avrebbe imposto alla Corte territoriale, in assenza di una effettiva prova della tempestività della richiesta, quantomeno di chiedere al difensore integrazioni difensive. Rappresenta, in ogni caso, che, in assenza della notifica del decreto di citazione a giudizio o di altro atto successivo o dell'ordine di esecuzione della carcerazione o del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione, il termine di 30 giorni per la proposizione dell'istanza di rescissione non è mai decorso.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre innanzitutto affrontare la problematica inerente alla tempestività o meno della domanda di rescissione, che deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 629 bis, cod. proc. pen. Costituisce infatti ius receptum il principio secondo il quale è onere di chi, essendo rimasto assente nel processo, chieda la rescissione del giudicato, dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del procedimento (Sez.4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936;

Sez. 5, n. 18979 del 28/01/2014, Rv. 263166; Sez. 4, n. 39103 dell'8/07/2016, Rv. 267607, in relazione all'istanza di restituzione nei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.). 1.1.Nel caso in disamina, il ricorrente ha avuto effettiva e specifica conoscenza del procedimento pendente a suo carico solo a seguito della notifica di atti inerenti alla posizione processuale dell'altra coimputata, sicché la conoscenza effettiva del procedimento è avvenuta accidentalmente in data 26/04/2022, ovvero quando il signor Cao ha conferito al medesimo difensore della computata, apposito mandato al fine di ottenere la rescissione del giudicato.

Il ricorrente ha assolto all'onere di allegazione, indicando e producendo i concreti elementi che supportano il relativo asserto. La notifica alla coimputata Yu Xiaomei dell'ordinanza di accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato relativo al procedimento nell'ambito del quale veniva condannato anche il ricorrente è stata, infatti, allegata all'istanza di rescissione da lui proposta. Pertanto, il ricorrente ha adempiuto all'onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del procedimento. Si osserva, inoltre, che erroneamente la Corte d'appello ha affermato che la mancata indicazione della data nella quale l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento determini l'inammissibilità dell'istanza, in quanto l'art. 629 bis, cod. proc. pen., non prevede che tale data debba essere espressamente indicata a pena di inammissibilità.

In ultimo, si rileva la contraddittorietà dell'iter logico-motivazionale esperito dal giudice di merito che afferma che il ricorrente ha avuto notizia del procedimento a suo carico con la notifica dell'ordine di esecuzione, sebbene la statuizione relativa alla pena sia stata sospesa e, contraddittoriamente, ritiene che non vi sia certezza del momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico.2. Si impone, pertanto, un giudizio rescindente, con rinvio alla Corte di appello di Firenze. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze.

Cos