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Sentenza — n. 25999/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to missed deadline for abbreviated trial request and procedural error in defense appointment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to request an abbreviated trial within the statutory 15-day period. Although the defense team claimed the court order was not properly notified to all lawyers, the court found the order had been correctly sent via PEC to the relevant counsel and the newly appointed lawyer had no right to receive it. Consequently, the request for time extension was rejected as unfounded, and the procedural defect rendered the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 458, Art. 175, Art. 616 c.p.p.; The request for an abbreviated trial must be filed within fifteen days of notification, and a newly appointed defense lawyer is not entitled to receive the court order, rendering a subsequent request for time extension inadmissible.

Parole chiave

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abbreviated trial deadline defense lawyer appointment notification via PEC time extension request inadmissible appeal procedural default Cassation inadmissibility ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 458 c.p.p.
Alla tale udienza, tenuto conto della notifica da ultimo ai suoi difensori il 17 febbraio 2021, era decorso il termine di 15 giorni ex art. 458 cod.
Art. 175 c.p.p.
Correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendo che fosse un'istanza ex art. 175 cod.
Art. 606 c.p.p.
Con l'unico motivo, quindi, si deducono i vizi ex art. 606, lett.
Art. 616 c.p.p.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L.
art. 175 cod. proc. pen
Correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendo che fosse un'istanza ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 458 cod. proc. pen
Alla tale udienza, tenuto conto della notifica da ultimo ai suoi difensori il 17 febbraio 2021, era decorso il termine di 15 giorni ex art. 458 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01
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Testo completo

3 SENTENZA sul ricorso proposto da: THOMAS BENOIT ANICET OUOROU C.U.I. 062PMQL nato a BENIN (NIGERIA) il 19/04/1975 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 6 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a Thomas Benoit Anicet Ouorou dal Tribunale di Napoli il 14 aprile 2021 alla pena di 8 anni reclusione ed C 30.000 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Thomas Benoit Anicet Ouorou è stato condannato per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, al fine di vendita, sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisa in 569 ovuli, del peso complessivo di 6.816,98 grammi, con principio attivo di eroina pari al 46,39% e a 3.162,40 grammi, corrispondente a 126.496 dosi medie singole (accertato in Napoli il 8 gennaio 2021).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il Tribunale e la Corte territoriale avrebbero rigettato le richieste di giudizio abbreviato e di rimessione in termini per proporre la richiesta di giudizio alternativo proposte in primo grado all'udienza del 31 marzo 2021. 2.1. All'udienza del 31 marzo 2021 l'imputato sarebbe stato ancora in termini per proporre la richiesta di giudizio abbreviato. Ciò in quanto l'imputato: - il 8 gennaio 2021 avrebbe dichiarato di parlare la lingua francese e nominato difensore di fiducia l'avv.

Ciro De Martino, già difensore d'ufficio; - il 15 gennaio 2021 avrebbe nominato difensore di fiducia l'avv. Francesco «Napolitano», il cui nominativo risultava sconosciuto, essendo il corretto cognome «Napoletano»; - il 15 febbraio 2021 avrebbe revocato l'avv. «Napolitano» e nominato difensore di fiducia l'avv. Luigi Ferro. Secondo la ricostruzione della Corte di appello, il decreto di giudizio immediato, tradotto in francese, sarebbe stato notificato all'imputato e all'avv. Luigi Ferro ma non all'avv. Ciro De Martino. Alla prima udienza del 31 marzo 2021 sarebbe comparso l'avv.

Francesco Napoletano il quale dichiarò di essere difensore di fiducia dell'imputato il quale, in udienza, lo nominò difensore di fiducia con revoca di quelli nominati in precedenza. L'avv. Napoletano chiese che l'imputato fosse rimesso in termini per il giudizio abbreviato, rappresentando l'erronea nomina dal carcere. La Corte territoriale avrebbe ritenuto decaduto il difensore per non avere proposto tempestivamente l'eccezione dell'omessa notifica del decreto di giudizio immediato all'avv. Ciro De Martino ed affermato che l'avv. Napoletano non avrebbe avuto alcun diritto a ricevere la notifica del decreto di giudizio immediato, non essendo stato correttamente nominato al momento della notifica del decreto. 2.2.

Con l'unico motivo, quindi, si deducono i vizi ex art. 606, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. per la violazione degli artt. 454 e 458 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione. All'udienza del 31 marzo 2021, non essendo stato il decreto di giudizio immediato notificato al nominato difensore di fiducia avv. De Martino, l'imputato sarebbe stato ancora in termini per proporre il giudizio abbreviato. La richiesta di rimessione in termini formulata dall'avv. Napoletano avrebbe dovuto interpretarsi come sostanzialmente diretta alla proposizione del rito alternativo. Il Tribunale non avrebbe dovuto negare la richiesta formulata all'udienza del 31 marzo 2021 ma avrebbe dovuto avvedersi che il termine per proporre il giudizio abbreviato non sarebbe iniziato a decorrere per l'omessa notifica all'avv. De Martino; avrebbe dovuto ammettere l'imputato al rito alternativo o rinviare l'udienza per consentire la formalizzazione dell'istanza. La Corte di appello avrebbe eluso la questione sollevata con l'atto di appello, motivando sull'eccezione di omessa notifica del decreto di giudizio immediato all'avv. De Martino, mai formulata dall'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525-01). 1.2.

Risulta dagli atti, dagli accertamenti compiuti dal Tribunale e della Corte di appello, nonché da quanto rappresentato dal ricorrente che il 8 gennaio 2021 l'imputato ha dichiarato di parlare la lingua francese e ha nominato difensore di fiducia l'avv. Ciro De Martino; il 15 gennaio 2021, dal carcere, il ricorrente ha nominato difensore di fiducia l'avv. Francesco «Napolitano». Al momento della notifica del decreto di giudizio immediato, la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, riscontrando l'assenza di tale nominativo nell'albo del Foro di Napoli, ha chiesto al carcere di interpellare l'imputato circa le corrette generalità del difensore.

Il 15 febbraio 2021, ricevuta tale comunicazione, il ricorrente ha revocato la nomina dell'avv. Francesco «Napolitano», procedendo alla nuova nomina dell'avv. Luigi Ferro. Alla prima udienza del 31 marzo 2021 è comparso l'avv. Francesco Napoletano, rappresentando l'errore nella nomina originaria e l'imputato presente ha nominato ex novo quest'ultimo quale suo difensore di fiducia, con revoca di ogni altra precedente nomina. 1.3. Così ricostruita la successione delle nomine, deve rilevarsi che pacificamente il decreto di giudizio immediato è stato notificato, tradotto in lingua francese, all'imputato presso il carcere di Poggioreale in data 16 febbraio 2021.

Il 17 febbraio 2021 il decreto è stato notificato a mezzo PEC anche all'avv. Luigi Ferro. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente e dalla Corte di appello che, nella sentenza impugnata, ha affermato che «Nel fascicolo del procedimento non si rinviene, invece, la notificazione all'avv. Ciro De Martino» (pag. 4 della sentenza), è corretta l'affermazione del Tribunale il quale nella sentenza del 14 aprile 2021 ha statuito: «Il Collegio, con ordinanza letta in udienza, cui si rimanda (v. trascr. verb. fono. pag. 7 e ss.), rilevato l'errore in cui era incorso l'imputato, che inizialmente nominava (e poi revocava) l'avv.

Francesco Napolitano (e non Napoletano), e verificata la regolarità della notifica del decreto di giudizio immediato ai difensori poi nominati dall'imputato, avv.ti Ciro De Martino e Ferro Luigi, ha rigettato la richiesta difensiva» (pag. 2 della sentenza di primo grado). Risulta, invero, precisamente dagli atti del sotto-fascicolo del giudizio di primo grado contenuti nella cartella «notifiche decreto», a disposizione della Corte di cassazione che, in data 16 febbraio 2021, l'ausiliario del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Emilia Gambini, ha correttamente notificato a mezzo PEC l'avviso di fissazione del giudizio immediato anche all'avvocato Ciro De Martino (identificativo PEC: 9AC66348-E9CF-8AAC-3B8E- FE476904DFCE@telecompost.it, consegna il 16 febbraio 2021, ore 15:04:48, a: ci rodema no@avvocatina poli. legalma il . it) 1.4.

Come risulta anche dal verbale dell'udienza del 31 marzo 2021 il difensore di fiducia avv. Francesco Napoletano ha chiesto non l'ammissione al giudizio abbreviato ma che l'imputato fosse rimesso in termini per proporlo (pag. 4 del verbale di trascrizione fonografica dell'udienza). Correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendo che fosse un'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. L'avv. Francesco Napoletano, la cui nomina errata era stata revocata il 16 febbraio 2021, era stato nominato ex novo soltanto all'udienza del 31 marzo 2021: non era, quindi, tenuto a ricevere il decreto di giudizio immediato. 1.5.

Alla tale udienza, tenuto conto della notifica da ultimo ai suoi difensori il 17 febbraio 2021, era decorso il termine di 15 giorni ex art. 458 cod. proc. pen. per proporre l'istanza di giudizio abbreviato.Il ricorrente avrebbe potuto proporre l'istanza di rito alternativo sia personalmente, in quanto avvertito di tale possibilità mediante la traduzione in lingua francese del decreto, sia per mezzo degli avv. Ciro De Martino o Luigi Ferro, cui il decreto era stato ritualmente notificato: pertanto, il motivo è manifestamente infondato poiché la richiesta di rimessione in termini era priva di giustificazione, essendo decorso il termine con conseguente decadenza e non essendo stata rappresentata alcuna ragioni di forza maggiore. 1.6.

Né il Tribunale avrebbe potuto ammettere l'imputato al giudizio abbreviato, attesa l'accertata decadenza e l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, come si sostiene. 1.7. Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui si deduce il vizio di illogicità della motivazione con riferimento alla questione di diritto processuale dedotta, relativa alla rimessione in termini. Come affermato da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 01, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle