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Sentenza — n. 24689/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24689/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24689/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'otto marzo 2023, il tribunale del riesame di Genova, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto con cui il Gip del tribunale medesimo, in data 24 febbraio, aveva disposto il sequestro preventivo di taluni animali nei confronti di Ratto Cristiano, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 727 comma 1 cod. pen., confermava parzialmente il provvedimento impugnato, limitatamente al vincolo disposto su due capre, annullandolo nel resto con restituzione degli animali residui all'avente diritto.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, art. 727 comma 1 cod. pen, art. 727 comma 2 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24689/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 322 cod. proc. pen. avverso il decreto con cui il Gip del tribunale medesimo, in data 24 febbraio, aveva disposto il sequestro preventivo di taluni animali nei confronti di Ratto Cristiano, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 727 comma 1 cod. pen., confermava parzialmente il provvedimento impugnato, limitatamente al vincolo disposto su due capre, annullandolo nel resto con restituzione degli animali residui all'avente diritto.

Parole chiave

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cose trasportate e animali sfuggiti sequestro cautelare azione di risarcimento danni da sequestro restrizioni accessorie introduzione di nuove restrizioni restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza dell'otto marzo 2023, il tribunale del riesame di Genova, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.
art. 727 comma 1 cod. pen
Con riguardo alla intervenuta adozione di un nuovo sequestro, ai sensi dell'art. 727 comma 1 cod. pen., successivo ad un dissequestro di due capre e 4 cavalli disposto dal tribunale del riesame in relazione a precedente misura reale disposta in relazione all'art.
art. 727 comma 2 cod. pen
avverso il decreto con cui il Gip del tribunale medesimo, in data 24 febbraio, aveva disposto il sequestro preventivo di taluni animali nei confronti di Ratto Cristiano, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 727 comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA - 8 G I U 2023 sul ricorso proposto da Ratto Cristiano nato a Lavagna il 13/11/1974; IL FUNZ1ON avverso la ordinanza del 08/03/2023 del tribunale di Genova; Lua visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. ssa Marilia Di Nardo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'otto marzo 2023, il tribunale del riesame di Genova, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto con cui il Gip del tribunale medesimo, in data 24 febbraio, aveva disposto il sequestro preventivo di taluni animali nei confronti di Ratto Cristiano, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 727 comma 1 cod. pen., confermava parzialmente il provvedimento impugnato, limitatamente al vincolo disposto su due capre, annullandolo nel resto con restituzione degli animali residui all'avente diritto.

2. Avverso la predetta sentenza, Ratto Cristiano, mediante il proprio difensore, propone ricorso mediante un solo motivo di impugnazione.

3. Con riguardo alla intervenuta adozione di un nuovo sequestro, ai sensi dell'art. 727 comma 1 cod. pen., successivo ad un dissequestro di due capre e 4 cavalli disposto dal tribunale del riesame in relazione a precedente misura reale disposta in relazione all'art. 727 comma 2 cod. pen., rileva come tra i due provvedimenti ablatori non fosse intervenuta alcuna reale modifica della concreta fattispecie contestata, e deduce l'abnormità della decisione impugnata nella parte in cui il tribunale, contraddicendosi, ha dichiarato l'ammissibilità del nuovo sequestro di ovini da una parte, ma poi ha accolto parzialmente l'impugnazione.

4. Il ricorso è inammissibile. Sia per genericità, quanto alla deduzione, in alcun modo specificata, di "abnormità" della ordinanza, sia perché afferente a profili non consentiti in questa sede, quale il ritenuto vizio di contraddittorietà, posto che, come noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass