Sentenza — n. 24674/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dell'Il aprile 2022 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 26 novembre 2015 del Tribunale di Pescara e per quanto di residuo interesse: a) ha rideterminato, disapplicata la recidiva contestata e riconosciute le attenuanti generiche, in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa la pena inflitta a Guerino Spinelli per numerosi reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi Al, E, F, N, Q, R, AI, A0), nonché di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 2, 644, comma primo cod. pen. (capi AR, AS, AT, AU) altresì eliminando l'interdizione legale e disponendo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 644 cod. pen, art. 344-bis cod. proc. pen, art. 414 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24674/2023 — snpen · Corte di Cassazione: i) ha rideterminato, altresì in applicazione della norma di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., in anni uno di reclusione ed euro mille di multa, quale aumento per continuazione con altra sentenza del 6 maggio 2010 della Corte territoriale, la pena inflitta a Enzo Gargivolo per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis d.P.R. 309 del 1990 (capo S), già concessa l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309 cit., altresì eliminando l'interdizione legale e disponendo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Spinelli Guerino, nato a Chieti il 07/01/1966 2. Garunja Kozeta, nata in Albania il 07/04/1972 3. Spinelli Maria, nata a Vasto il 24/12/1967 4. Sulejmani Gezim, nato in Albania il 09/04/1973 5. Moriseni Elton, nato in Albania il 11/01/1982 6. Guarnieri Emanuela, nata a Giulianova il 11/01/1977 7. Spinelli Rocco, nato a Pescara il 08/07/1965 8. Sovereto Ciro, nato a Napoli il 23/05/1970 9. Gargivolo Enzo, nato a Pescara il 05/01/1981 avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R.
Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di Spinelli Rocco, Spinelli Guerino, Garunja Kozeta, Sulejmani Gezim, Moriseni Elton, Sovereto Ciro e Gargivolo Enzo; l'annullamento con rinvio quanto a Guarnieri Emanuela solo per l'omessa revoca della confisca disponendone la revoca con restituzione dei beni all'avente diritto; la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 644 quinto comma c.p. per Spinelli Maria, e l'inammissibilità per il resto; udito per il ricorrente Rocco Spinelli l'avv. Maurizio Giannone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'Il aprile 2022 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 26 novembre 2015 del Tribunale di Pescara e per quanto di residuo interesse:
a) ha rideterminato, disapplicata la recidiva contestata e riconosciute le attenuanti generiche, in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa la pena inflitta a Guerino Spinelli per numerosi reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi Al, E, F, N, Q, R, AI, A0), nonché di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 2, 644, comma primo cod. pen. (capi AR, AS, AT, AU) altresì eliminando l'interdizione legale e disponendo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;
b) ha rideterminato, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena inflitta a Kozeta Garunja per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 cod. pen., 73, comma primo, d.P.R. 309 del 1990 (capo A), altresì eliminando l'interdizione legale e disponendo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;
c) ha rideterminato, disapplicata la recidiva contestata e riconosciute le attenuanti generiche, in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa la pena inflitta a Maria Spinelli per numerosi reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi Al, E, F, G, Q, R, U, AD, AI, AL, AU-BIS), nonché di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 2, 644, comma primo cod. pen. (capi AR, AS, AT, AU), altresì eliminando l'interdizione legale e disponendo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;
d) ha rideterminato, altresì in applicazione della norma di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena inflitta a Gezim Sulejmani per il residuo reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma primo, d.P.R. 309 del 1990 (capo L);
e) ha rideterminato, altresì in applicazione della norma di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., in anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 19.000 di multa la pena inflitta ad Elton Moriseni per reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 1 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi M, O, AC), altresì eliminando l'interdizione legale e disponendo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;
f) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Emanuela Guarnieri in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 (capo Z) perché estinto per prescrizione;
g) ha rideterminato, disapplicata la contestata recidiva, in anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa la pena inflitta a Rocco Spinelli per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis d.P.R. 309 del 1990 (capo AI);
h) ha rideterminato, altresì in applicazione della norma di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., disapplicata la recidiva contestata e riconosciute le attenuanti generiche, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena inflitta a Ciro Sovereto per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma primo, d.P.R. 309 del 1990 (capo AN), altresì eliminando l'interdizione legale e disponendo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;
i) ha rideterminato, altresì in applicazione della norma di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., in anni uno di reclusione ed euro mille di multa, quale aumento per continuazione con altra sentenza del 6 maggio 2010 della Corte territoriale, la pena inflitta a Enzo Gargivolo per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis d.P.R. 309 del 1990 (capo S), già concessa l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309 cit., altresì eliminando l'interdizione legale e disponendo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque.
2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione rispettivamente articolati su uno (Sulejmani, Moriseni, Gargivolo, Sovereto) e due (Guerino e Maria Spinelli, Garunja, Rocco Spinelli, Guarnieri) motivi di impugnazione.
3. Ricorsi Guerino e Maria Spinelli 3.1. Col primo motivo è stata eccepita l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 644 cod. pen. (capi AR, AS, AT, AU) quanto alla posizione di Maria Spinelli, attesa l'intervenuta disapplicazione della recidiva (laddove al solo Guerino Spinelli era stata invece contestata l'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 5 cod. pen.). Dovevano pertanto essere eliminati, in relazione alla Spinelli, giorni sessanta di reclusione ed euro 500 di multa, determinati a suo tempo in aumento per continuazione al reato più grave. 3.2.
Col secondo motivo è stata dedotta, a norma dell'art. 344-bis cod. proc. pen., l'improcedibilità dell'appello a carico dei ricorrenti, tenuto conto che si trattava di gravame discusso all'udienza dell'Il aprile 2022 mentre la sentenza di primo grado era stata emessa il 15 febbraio 2016, e che i fatti risalivano agli anni tra il 2006 e il 2007. In ogni caso doveva valutarsi l'opportunità di rimettere la questione alla Corte costituzionale stante la disparità di trattamento in relazione a reati commessi anteriormente al 2017, anche in ragione del principio di retroattività della disposizione più favorevole.
4. Ricorso Garunja 4.1. La ricorrente ha anzitutto lamentato l'omessa considerazione dei motivi di censura. In particolare, non era stata fornita adeguata motivazione circa il raggiungimento della prova della fattispecie concorsuale a carico della ricorrente, in tesi corriere di partita di droga benché non fosse stato ritrovato il corrispettivo spettante al corriere stesso per il trasporto dello stupefacente. Né, al contempo, alcuna richiesta di denaro era mai stata oggetto di telefonate, e la donna non era stata ritrovata nel possesso di alcuna somma.
In ordine alle telefonate captate tra i trafficanti esse apparivano riferirsi ad altra donna, tra l'altro rientrata in Albania in compagnia di un bambino (mentre la ricorrente aveva una figlia). Le mere congetture utilizzate dalla sentenza impugnata non erano in grado di coinvolgere la ricorrente, presente nei luoghi solamente per ragioni di parentela ovvero di relazione sentimentale con uno dei correi. In realtà erano state date per acquisite circostanze che, al contrario, non lo erano affatto. 4.2. Col secondo motivo è stata censurata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui escludeva che si potesse configurare il reato di favoreggiamento, laddove le indagini condotte non apparivano sorrette da un adeguato grado di certezza ovvero di elevata probabilità di reato.
In ogni caso non poteva in alcun modo applicarsi l'aggravante di cui all'art.112 cod. pen., non potendosi desumere la consapevolezza, in capo alla ricorrente, del concorso con più persone, e ciò anche in ragione del ruolo che, in tesi, le sarebbe stato affidato.
5. Ricorso Sulejmani 5.1. Il ricorrente, in esito alla determinazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha lamentato la mancata declaratoria della causa di non procedibilità di cui all'art. 414 cod. proc. pen., dal momento che per lo stesso fatto contestato nel giudizio era già stata disposta in precedenza l'archiviazione, senza la successiva richiesta di riapertura delle indagini. Né rilevava il silenzio della Corte territoriale, dal momento che si trattava di questione incidente a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientrante nella preclusione derivante dal cd. concordato in appello. Facendo difetto una condizione di procedibilità, si trattava di violazione di legge che travolgeva l'accordo negoziale, al pari di quanto previsto in tema di omessa declaratoria della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
6. Ricorsi Moriseni e Gargivolo 6.1. Entrambi i ricorrenti hanno lamentato, in esito alla determinazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'esistenza di condizioni per il proscioglimento nel merito. Il solo Gargivolo ha eccepito l'applicazione del ne bis in idem.
7. Ricorso Guarnieri 7.1. Col primo motivo, deducendo violazione di legge, è stata censurata la mancata revoca del provvedimento di confisca disposto in primo grado a seguito del sequestro immobiliare eseguito a suo tempo a tenore dell'art. 12 -sexies decreto legge 18 giugno 1992, n. 306, nonostante l'intervenuta sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. A questo riguardo, e tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine altresì alla norma di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen., dovevano ritenersi oggetto di dissequestro i beni differenti dal denaro, qualora sequestrati a fini di confisca per equivalente.
Sì che - in riguardo dell'incidenza ablatoria della confisca - esso non poteva trovare il suo presupposto ex lege in una sentenza che non fosse di condanna, ed in ogni caso i fatti di giudizio erano ben anteriori all'entrata in vigore di tale disposizione, e lo stesso acquisto del bene così confiscato andava collocato quasi dieci anni prima rispetto all'unica contestazione mossa all'imputata. 7.2. Col secondo motivo infine il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte territoriale, che non aveva affrontato in sentenza la questione del vincolo ablativo sull'immobile intestato alla stessa Guarnieri.
8. Ricorso Rocco Spinelli 8.1. Col primo motivo il ricorrente, quanto all'affermazione di responsabilità in relazione al capo AL (rectius AI), ha osservato che la mera presenza del ricorrente a due dei quattro incontri tra i coimputati Spinelli e il venditore Myftari nulla significava quanto al concorso nel reato, facendo difetto l'indicazione dell'eventuale contributo diretto all'accordo di acquisto dello stupefacente, invece ormai già concluso tra le altre parti. 8.2. Col secondo motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata si era limitata ad escludere la sussistenza della contestata recidiva nulla invece replicando alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, laddove al contrario i coimputati Spinelli, ritenuti - in particolare Maria - gli artefici dell'illecito traffico, erano stati condannati ad una pena (v. supra) inferiore rispetto a quanto irrogato al ricorrente, nonostante fosse stato espressamente riconosciuto comunque il marginale ruolo dell'imputato nell'acquisto della partita di stupefacente.
9. Ricorso Sovereto 9.1. Il ricorrente ha eccepito che il concordato raggiunto col Procuratore generale nulla prevedeva in relazione alla pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena principale e alle pene accessorie, invece applicate dalla Corte territoriale in maniera difforme a quanto concordato tra le parti processuali.
10. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di Spinelli Rocco, Spinelli Guerino, Garunja Kozeta, Sulejmani Gezim, Moriseni Elton, Sovereto Ciro e Gargivolo Enzo; l'annullamento con rinvio quanto a Guarnieri Emanuela solo per l'omessa revoca della confisca disponendone la revoca con restituzione dei beni all'avente diritto; la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 644 quinto comma cod. pen. per Spinelli Maria, e l'inammissibilità per il resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11. I ricorsi di Guerino Spinelli, Elton Moriseni, Gezim Sulejmani, Ciro Sovereto, Enzo Gargivolo ed Emanuela Guarnieri sono inammissibili, il ricorso di Kozeta Garunja è infondato mentre vanno accolti, nei limiti di seguito indicati, i ricorsi di Maria e di Rocco Spinelli.
12. Ricorso Maria Spinelli 12.1. Il primo motivo è fondato, atteso che la disapplicazione della recidiva già contestata alla ricorrente comporta la vigenza del regime prescrizionale ordinario in ordine al reato di cui all'art. 644 cod. pen., al pari di quanto già statuito dalla Corte territoriale - per fatti al più commessi entro il mese di dicembre 2007 - nei confronti dei coimputati Italo Di Rocco (capo AR), nonché Guerino Spinelli "Guerinello di Pescara" (capo AS) e Guerino Di Rosa "Guerinello di Sulmona" (capo AT). 12.2. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.
In proposito, infatti, è stata già ribadita da questa Corte di legittimità la manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità in relazione alle norme che determinano l'improcedibilità dell'azione penale avuto riguardo ai soli procedimenti di impugnazione che abbiano ad oggetto reati commessi dal 1. gennaio 2020 (ipotesi pacificamente non ricorrente in specie), essendo in ogni caso ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari; mentre la stessa limitazione cronologica è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043;Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408; cfr. anche Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419). 12.3.
Alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maria Spinelli relativamente ai reati di cui ai capi AR, AS, AT, AU, perché estinti per prescrizione. Per quanto concerne la rideterminazione della pena, al trattamento sanzionatorio di cui al punto 1. lett.
c) deve sottrarsi quanto a suo tempo complessivamente inflitto per i reati appena ricordati a titolo di aumento per continuazione, ossia mesi due di reclusione ed euro 500 di multa, per un residuo di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 19500 di multa. Il ricorso è invece inammissibile nel resto.
13. Ricorso Guerino Spinelli 13.1. Il motivo comune al ricorso di Maria Spinelli è manifestamente infondato per le ragioni già svolte sub 12.2. In considerazione di ciò, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
14. Ricorso Garunja 14.1. Il ricorso deve considerarsi complessivamente infondato. Per quanto riguarda il primo motivo di censura, va ricordato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Ciò posto, la sentenza impugnata - con motivazione invero adeguata ed esente da vizi manifesti, laddove tra l'altro l'odierna ricorrente non ha inteso espressamente specificare quali profili di gravame siano stati in tesi trascurati dalla Corte territoriale - ha posto in coerente collegamento il materiale istruttorio. Al riguardo, infatti, è stata evidenziata l'affannosa ricerca, da parte dei trafficanti, di un corriere - con la ricaduta della scelta su una donna di nazionalità albanese - cui affidare il trasporto dello stupefacente (contenuto infine nell'autovettura dell'imputata, cfr. pag. 16 della sentenza d'appello).
Allo stesso tempo la sentenza impugnata ha dato non illogico conto dell'attività degli operanti, sotto il cui controllo a distanza si era svolto il ritrovo - alla presenza tra l'altro di un bambino, cui era stato accennato nel corso delle telefonate pregresse (e con la Garunja c'era proprio un bambino, al di là di ogni considerazione sul sesso della sua prole) - di tutti i protagonisti della vicenda in un centro commerciale a mezza via tra Chieti e Pescara l'ultimo giorno del 2016. La Corte territoriale ha così tratto ragionevole prova dell'effettiva, consegna dello stupefacente ai cessionari alla luce delle discussioni tra venditori ed acquirenti sulla qualità dello stupefacente, nonché della coincidente tempistica tra passaggio della droga e lamentati ritardi nel pagamento della fornitura stessa (trenta giorni, ad inizio febbraio 2017, laddove la consegna risaliva alla fine 2016).
In definitiva la ricorrente - a fronte delle considerazioni fattuali della sentenza impugnata - non è stata in grado di diversamente, e plausibilmente, giustificare la presenza dell'imputata (assieme ai trafficanti) nel centro commerciale, ossia nel luogo scelto per il passaggio dello stupefacente se non facendo riferimento a preesistenti legami familiari e sentimentali di cui, per vero, non risulta esservi traccia processuale. Né, per vero, assume rilievo il dato della consegna, o meno, del corrispettivo per l'attività di corriere, tenuto conto che detta attività si era comunque svolta. 14.2.
In relazione poi al secondo motivo di censura, ed alla stregua delle svolte considerazioni, non può all'evidenza definirsi manifestamente illogico il percorso motivazionale seguito dai Giudici del merito, laddove in definitiva l'invocata eventuale ipotesi di favoreggiamento poggia su una differente lettura del materiale istruttorio, rispetto alla esegesi fatta propria anche dalla sentenza impugnata. 14.2.1. In secondo luogo, quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., è stato anche osservato che in tema di concorso di persone nel reato la predetta aggravante (numero delle persone) non richiede un connotato soggettivo consistente nella consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa.
Questa, infatti, ha natura oggettiva in quanto concerne le modalità dell'azione e pertanto si comunica a tutti i compartecipi a norma del combinato disposto degli artt. 70, n. 1, e 118 cod. pen. (così ad es. Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Giliberto e altri, Rv. 271126; Sez. 1, n. 48726 del 19/05/2011, Semeraro e altri, Rv. 252044; cfr. anche, quanto al principio così espresso, Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Posteraro e altri, Rv. 259987). In ogni caso - anche a prescindere dalla non manifesta illogicità delle riflessioni ivi compiute dalla Corte territoriale circa l'elemento soggettivo della ricorrente - la questione è irrilevante in relazione al trattamento sanzionatorio, atteso l'intervenuto giudizio di subvalenza dell'aggravante stessa rispetto alle riconosciute attenuanti generiche, la cui applicazione nella massima estensione ha altresì consentito la riduzione di un terzo della pena base, a sua volta già contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 cit..
Al riguardo, infatti, è stata ritenuta inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (giur. largamente maggioritaria perlomeno in tema di concorso di circostanze, da ult. Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, Damiano, Rv. 284309; Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442). In specie, comunque, non è stata sollevata alcuna contestazione circa l'esistenza del requisito numerico. 14.3.
L'infondatezza dei motivi di censura non può che condurre al rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
15. Ricorso Sulejmani 15.1. In relazione alla censura siccome formulata, con nota del 16 marzo 2022 l'odierno ricorrente ebbe espressamente a rinunciare, tramite il proprio difensore procuratore speciale, agli ulteriori motivi di appello, concordando altresì per l'assoluzione sul punto O e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. In tal senso ha infine provveduto la Corte territoriale. Col primo motivo di appello era stata invero eccepita la violazione dell'art.414 cod. proc. pen. per carenza di condizione di procedibilità, in difetto di decreto autorizzativo alla riapertura delle indagini.
Siffatta questione è stata nuovamente proposta col motivo di ricorso. Ciò posto, è stato a suo tempo correttamente rilevato - nel vigore della precedente disciplina processuale, ma con principio pienamente ed agevolmente replicabile (v. infra) - che, in virtù del disposto di cui all'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice di legittimità decide anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, al di fuori di quelle proposte con i motivi di ricorso; ma tale principio non opera nell'ipotesi di concordato in appello allorquando le dette questioni siano state oggetto di motivi rinunciati, sebbene poi riproposti, nonostante la rinuncia, in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità (Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238687).
Contrariamente ai rilievi del ricorrente, pertanto, la questione processuale era stata espressamente dedotta col primo motivo d'appello, cui avevano fatto seguito l'applicazione della pena concordata con rinuncia agli ulteriori motivi di censura, nonché l'assoluzione dal reato di cui al punto O. In tal modo, pertanto, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878; cfr. ad es.
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). A seguito infatti della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. rivive il principio - appunto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa e altri, Rv. 245919), determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto, non solo in punto di responsabilità. È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello (così complessivamente, in motivazione, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).
Non è così consentito, in definitiva, proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia o lamentare il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali, liberamente effettuate dall'imputato. Del pari non sono condivisibili i rilievi svolti dal ricorrente quanto agli effetti dell'accordo delle parti, che non implica rinuncia alla prescrizione (che, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa), conseguendone che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porrà, Rv. 274384; cfr. anche Sez.
U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333). In specie, in ogni caso la questione processuale è stata fatta oggetto di rinuncia, strumentalmente all'accordo sulla pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 15.2. Alla stregua delle svolte considerazioni, pertanto, ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
16. Ricorsi Moriseni e Gargivolo 16.1. I ricorsi, separati ma del tutto sovrapponibili nei contenuti, sono inammissibili. In particolare, Moriseni ha lamentato il mancato proscioglimento nel merito, Gargivolo anche la mancata applicazione del ne bis in idem. Alcuna specificazione è stata peraltro allegata a conforto di siffatte mere affermazioni, laddove la sentenza impugnata ha dato conto - senza che in proposito i ricorsi abbiano speso contraria puntuale parola - dell'intervenuto accordo sulla determinazione della pena e della rinuncia ai restanti motivi d'appello.
Per quanto possa rilevare, va infine ricordato che nel cd. concordato in appello la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo effetto, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312). In specie la proposta di pena è stata invero accolta dalla Corte territoriale, ed ancor meno i ricorrenti hanno comunque dichiarato di volere revocare la rinuncia ai motivi di gravame.
La manifesta infondatezza delle impugnazioni non può che condurre all'inammissibilità dei ricorsi.
17. Ricorso Guarnieri 17.1. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. 17.1.1. In relazione al primo profilo di doglianza, vero è che successivamente al deposito del ricorso questa Corte di legittimità ha osservato che la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ("Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"), ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez.
U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209; così anche Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342; contra Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256). 17.1.2. In specie, peraltro, il bene - utilizzato per il deposito momentaneo della droga (cfr. pag. 68 della sentenza del Tribunale) e formalmente intestato all'odierna ricorrente (nei cui confronti è stata in effetti dichiarata in appello la prescrizione del reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 309 del 1990 cit., capo Z dell'imputazione) - era stato confiscato assumendone la disponibilità in capo ai coniugi Spinelli (Maria e Guerino), ed in forza appunto della norma di cui all'art. 12 -sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 del 1992, ora invero art. 240-bis cod. pen. (norma che, comunque, non consentirebbe il sequestro proprio per il titolo di reato infine ascritto alla ricorrente).
Al riguardo alcuna censura era stata avanzata in sede di gravame, né dalla ricorrente né dai soggetti infine riconosciuti nella disponibilità del bene, nei confronti dei quali il vincolo risultava, e risulta, correttamente disposto, attesi i titoli per i quali è intervenuta condanna a carico di costoro. 17.2. In conseguenza di ciò perde consistenza anche il secondo motivo di censura, alcuna pronuncia essendo stata all'epoca sollecitata e avendo la Corte territoriale espressamente provveduto alla conferma della sentenza nelle parti non oggetto di riforma. 17.3.
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
18. Ricorso Rocco Spinelli 18.1. In ordine al primo motivo di censura, va anzitutto ricordato che le relative doglianze possono essere esaminate prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, à che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.
Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo Giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 18.1.1. In tal senso, vero è che, ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (Sez. 6, n. 20050 del 24/04/2009, Lesaj e altro, Rv. 243843;Sez. 4, n. 17387 del 09/03/2006, Sirica, Rv. 233965), à che il delitto si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo" , Rv. 276981;
Sez. 1, n. 20020 del 04/04/2013, Nettuno, Rv. 256030). Al riguardo, proprio la sentenza del Tribunale (pag.
48) ha dato conto dell'intervento dell'odierno ricorrente, anch'egli impegnato a discutere col fornitore della partita di stupefacente e a contrattare sul prezzo della droga, su termini e modalità del pagamento relativo. Analoghi rilievi sono stati ricordati anche dalla Corte territoriale, ciò a conferma che un accordo complessivo non era stato ancora raggiunto, e che nelle trattative un ruolo attivo era stato invero ricoperto anche dall'imputato proprio nell'ambito della determinazione del prezzo della partita di droga. Il motivo di doglianza non può quindi essere accolto. 18.2.
E' invece fondato il secondo profilo di censura. Infatti il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020). 18.2.1. Al riguardo la Corte territoriale ha anzitutto omesso di esaminare il motivo di gravame nella parte in cui era contemplata anche la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata), né dalla motivazione addotta in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio può comunque ricavarsi un implicito rigetto dell'istanza.
La sentenza impugnata ha così applicato al ricorrente la pena di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa per il solo reato contestato (acquisto di stupefacente per grammi trecento di eroina e trattativa per l'acquisto di ulteriori consistenti quantitativi della stessa sostanza, di cui un chilogrammo sequestrato), altresì escludendo l'applicazione della recidiva e giustificando ciò per assicurare una più equilibrata dosimetria, anche in ragione dell'affermato ruolo preminente siccome svolto da Maria Spinelli. A quest'ultima, cui era contestata la pluralità dei reati ricordata supra (punto 1. sub c) è stata infine inflitta complessivamente in appello - tenuto conto altresì dei, modesti, aumenti per continuazione - la pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa.
In particolare - quanto al reato di cui al punto AI - esso è stato appunto posto in continuazione, con un aumento di pena di mesi uno di reclusione ed euro 250 di multa, rispetto al reato più grave di cui al punto Q (acquisto di imprecisati quantitativi di eroina, cocaina e hashish, anche per decine di chili per volta), sanzionato con una pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa. Alla stessa imputata è stata disapplicata la recidiva, stanti la resipiscenza e il positivo superamento dell'affidamento in prova ai servizi sociali, e al contempo sono state riconosciute le attenuanti generiche anche per la risalenza dei fatti in contestazione.
Ciò posto, per un verso non vi è motivazione in replica al motivo di gravame; per altro verso, non può negarsi l'esito oggettivamente paradossale anche in considerazione del ribadito ruolo "preminente" della coimputata, nei confronti della quale vi è stato altresì plurimo accertamento di responsabilità, in luogo dell'unico reato ascritto al ricorrente, oltretutto in ruolo riconosciuto secondario rispetto alla medesima Spinelli (riconosciuta colpevole di reato ancora più grave posto a base del calcolo della pena). In proposito si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. 18.3.
L'infondatezza della residua impugnazione comporta il rigetto del ricorso nel resto.
19. Ricorso Sovereto 19.1. Il ricorso è inammissibile. Infatti è stato più volte ribadito - né sussistono ragioni per modificare l'orientamento così formatosi - che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806;
Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307). Invero la pena detentiva contenuta al di sotto del quinquennio esclude l'applicabilità tanto dell'Interdizione legale, che consegue a norma dell'art. 32 cod. pen. alla sola condanna all'ergastolo o della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, né dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che discende ai sensi dell'art. 29 cod. pen. dalla sola ipotesi di condanna all'ergastolo o della reclusione in misura superiore a cinque anni, essendo invece prevista, allorquando la pena inflitta non sia inferiore a tre anni, la stessa pena accessoria per la durata di un quinquennio.
Tutto ciò avendo questa Corte già chiarito che l'accordo tra le parti (cd. patteggiamento della pena in appello) può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso (da ult. Sez. 3, n. 2884 del 13/01/2023, Impellizzeri ed altro, non mass.). In specie, pertanto, per un verso non è dato comprendere l'interesse della parte a dolersi della (corretta) revoca dell'interdizione legale nei suoi confronti, trattandosi di pena inferiore a cinque anni di reclusione, mentre - quanto all'interdizione temporanea dai pubblici uffici - è stata anch'essa in tal caso esattamente determinata in anni cinque di reclusione a norma dell'art. 29, comma primo, cod. pen..
Né il ricorrente ha allegato il contenuto di pretesi affermati e diversi accordi sul trattamento sanzionatorio. L'inammissibilità del ricorso è palese.
20. In relazione ai ricorsi dichiarati inammissibili (Guerino Spinelli, Elton Moriseni, Gezim Sulejmani, Ciro Sovereto, Enzo Gargivolo ed Emanuela Guarnieri), tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maria Spinelli relativamente ai reati di cui ai capi AR, AS, AT, AU, perché estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena residua in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 19500 di multa. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rocco Spinelli limitatamente alla applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Cor