Ordinanza — n. 24652/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAÈ impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Imperia ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 4, comma sesto, d.l. n. 19 del 2020 convertito nella legge n. 35 del 2020, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed euro 200 di ammenda e sostituendo la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria pari ad euro 2.250 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma sesto, d.l. n. 19 del 2020 convertito nella legge n. 35 del 2020, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed euro 200 di ammenda e sostituendo la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria pari ad euro 2.250 di ammenda.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Scarano Luca, nato a Vico Equense il 20/12/1973; avverso la sentenza del 20-04-2022 del Gip presso il Tribunale di Imperia; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale; udita la relazione del Consigliere Vitq Di Nicola; letta la requisitoria del Procuratore generale, Marilia di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. DEPOn94TATA IN CANCELL~ t -8 G I U 2023 FUNZION • —1ARIO 411•n••n••n•
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Imperia ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 4, comma sesto, d.l. n. 19 del 2020 convertito nella legge n. 35 del 2020, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed euro 200 di ammenda e sostituendo la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria pari ad euro 2.250 di ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il gravame, proposto dall'imputato, è articolato su due motivi con i quali si denuncia l'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso va qualificato come appello con conseguente conversione e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio. Le Sezioni unite della Corte hanno stabilito che l'impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda, in tutto od in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez.
U, n. 7902 del 03/02/1995, Bonifazi, Rv. 201546 - 01). Si tratta di un principio di diritto ampiamente consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv. 266833 - 01; Sez. 4, n. 45751 del 08/11/2012, Longo, Rv. 253645 - 01; Sez. 1, n. 10735 del 05/03/2009, Provvidenti, Rv. 242879 - 01; Sez. 1, n. 19087 del 09/05/2006, Silvestri, Rv. 234173 - 01; Sez. 3, n. 14241 del 08/11/1999, Zorzi, Rv. 215115 - 01). Gli atti vanno, pertanto, trasmessi alla Corte di appello di Genova per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio