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Ordinanza — n. 24388/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24388/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Vista la segnalazione resa dal Presidente in data 2.3.2023 relativa alla correzione del dispositivo del ruolo di pubblica udienza tenuta dalla Terza Sezione di questa Corte in data 28.10.2022 relativamente al procedimento n.r.g. 21424/2022, ricorrente Tavano Roberto, perché dopo le parole "al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende" si aggiungano le parole "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2000, disponendo il pagamento in favore dello Stato"; verificata l'integrità del contraddittorio, udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24388/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 21424/2022, ricorrente Tavano Roberto, perché dopo le parole "al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende" si aggiungano le parole "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2000, disponendo il pagamento in favore dello Stato"; verificata l'integrità del contraddittorio, udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali ripetibili spese di esecuzione spese di ripristino
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Vista la segnalazione resa dal Presidente in data 2.3.2023 relativa alla correzione del dispositivo del ruolo di pubblica udienza tenuta dalla Terza Sezione di questa Corte in data 28.10.2022 relativamente al procedimento n.r.g. 21424/2022, ricorrente Tavano Roberto, perché dopo le parole "al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende" si aggiungano le parole "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2000, disponendo il pagamento in favore dello Stato"; verificata l'integrità del contraddittorio, udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.

Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo la correzione del dispositivo del ruolo; rilevato che dal verbale del ruolo di udienza risulta che abbia presenziato il difensore della parte civile, già costituitasi innanzi al giudice di merito, avv. Teresa A.R. Mone, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese e che la sentenza depositata in data 20.3.2023, nel riconoscere la soccombenza dell'imputato, ha posto a suo carico le spese processuali in favore della parte civile, demandandone la liquidazione, per essere stata la stessa ammessa al gratuito patrocinio, alla Corte di appello di Perugia, ovverosia al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto innanzi a questa Corte; rilevato pertanto che, risultando la relativa omissione nel dispositivo del ruolo di udienza frutto di una mera svista materiale, deve procedersi alla richiesta di correzione

P.Q.M.

Dispone la correzione del Ruolo della pubblica udienza tenuta dalla Terza Sezione Penale di questa Corte in data 28.10.2022 relativamente al procedimento n.r.g. 21424/2022, ricorrente Tavano Roberto, perché dopo le parole "al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende" si aggiungano le parole "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2000, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempiment