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Sentenza — n. 24368/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24368/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24368/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25 marzo 2022 la corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Como del 8 giugno 2018, assolvendo Parri Ernesto, Ranieri Alberto, Troncone uido e Ciro da taluni dei reati loro ascritti e decidendo sull'accordo delle parti 'intervenuto in relazione, tra gli altri, alla , posizione degli attuali ricorrenti Parri Ernesto, Troncone Guido, Coletta Guido, previa declaratoria di inammissibilità per rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio ad eccezione dei motivi di gravame inerenti i capi di imputazione per i quali era intervenuta contestuale pronunzia assolutoria, rideterminava la pena loro inflitta confermando nel resto la impugnata sentenza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24368/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tutti i ricorrenti hanno sollevato, individuando vizi di violazione di legge e di motivazione, la medesima questione: inerente la mancata revoca della confisca anche per equivalente in relazione ai capi per i quali è intervenuta assoluzione, a seconda dei casi in primo e/o in secondo grado. 4.11 ricorso è fondato. Il primo giudice nel condannare gli attuali ricorrenti per i reati loro ascritti ha disposto, ai sensi del richiamato art. 12 bis del Dlgs. 74/2000, anche la confisca "di quanto in sequestro nonché degli ulteriori beni nella disponibilità degli imputati fino all'equivalenza delle imposte evase di cui ai rispettivi capi di imputazione".

Parole chiave

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confisca dei beni confisca di valori patrimoniali beni sequestrati distrazione di valori patrimoniali azione di rivocazione del sequestro rivendicazione della proprietà
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Parri Ernesto nato a Napoli il 07/01/1979; Coletta Guido nato a Benevento il 07/01/1979; Troncone Guido nato a Avellino il 05/06/1971; Troncone Ciro nato ad Avellino il 19 maggio 1972; avverso la sentenza del 25/03/2022 della Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello ; lette le conclusioni del PG dr.ssa Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca. lette le conclusioni del difensore dell'imputato Troncone Guido, avv.ro Festa Amerigo che ha chiesto l'accoglimento dei motivi proposti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 marzo 2022 la corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Como del 8 giugno 2018, assolvendo Parri Ernesto, Ranieri Alberto, Troncone uido e Ciro da taluni dei reati loro ascritti e decidendo sull'accordo delle parti 'intervenuto in relazione, tra gli altri, alla , posizione degli attuali ricorrenti Parri Ernesto, Troncone Guido, Coletta Guido, previa declaratoria di inammissibilità per rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio ad eccezione dei motivi di gravame inerenti i capi di imputazione per i quali era intervenuta contestuale pronunzia assolutoria, rideterminava la pena loro inflitta confermando nel resto la impugnata sentenza.

2. Avverso tale ordinanza Parri Ernesto, Troncone Guido e Ciro , Coletta Guido, hanno proposto ricorso mediante il proprio difensore, proponendo ciascuno un unico motivo di impugnazione.

3. Tutti i ricorrenti hanno sollevato, individuando vizi di violazione di legge e di motivazione, la medesima questione: inerente la mancata revoca della confisca anche per equivalente in relazione ai capi per i quali è intervenuta assoluzione, a seconda dei casi in primo e/o in secondo grado. 4.11 ricorso è fondato. Il primo giudice nel condannare gli attuali ricorrenti per i reati loro ascritti ha disposto, ai sensi del richiamato art. 12 bis del Dlgs. 74/2000, anche la confisca "di quanto in sequestro nonché degli ulteriori beni nella disponibilità degli imputati fino all'equivalenza delle imposte evase di cui ai rispettivi capi di imputazione".

Su tale confisca, che pare, alla luce degli atti cui può avere accesso questa Suprema Corte, sia "diretta" che "per equivalente", il giudice di secondo grado pur avendo assolto da taluni dei reati loro ascritti gli attuali ricorrenti, rideterminando la pena loro applicata in relazione ai reati residui, nulla ha disposto sulla eventuale revoca della confisca correlata ai reati per cui è intervenuta assoluzione. Come noto, stante il dettato dell'art. 12 bis del medesimo decreto 74/2000, presuppone una condanna o una sentenza di applicazione della pena su richiesta tanto la confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al citato Dlgs 74/2000, quanto la confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, (cfr. a tale ultimo riguardo Sez. 3 - n. 47104 del 02/10/2019 Rv. 277347 - 01).

Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano limitatamente alla disposta confisca perché se ne valuti la persistenza alla luce dei predetti principi in rapporto ai reati per cui è intervenuta assoluzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello