Sentenza — n. 24359/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 25 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Avellino aveva condannato Angela Pilla, con i doppi benefici di legge, alla pena di 4 mesi, 15 giorni di reclusione ed euro 120,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 44 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 601 comma 3 cod. proc. pen, art. 601 comma 5 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24359/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, la Pilla, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa eccepisce l'inosservanza dell'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello rispettato il termine a comparire, posto che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputata il 10 maggio 2022, mentre l'udienza di secondo grado è stata celebrata il 18 maggio 2022, senza l'osservanza del termine di 20 giorni e senza la presenza della imputata e del difensore, non essendosi verificata dunque alcuna sanatoria della nullità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pilla Angela, nata a Salerno il 09-09-1956, avverso la sentenza del 18-05-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. l
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 25 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Avellino aveva condannato Angela Pilla, con i doppi benefici di legge, alla pena di 4 mesi, 15 giorni di reclusione ed euro 120,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 44 lett.
b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1) e 349 cod. pen. (capo 2), a lei contestati per aver proseguito la realizzazione di opere abusive, violando i sigilli già apposti; fatti accertati in Montoro il 16 maggio 2018.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, la Pilla, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa eccepisce l'inosservanza dell'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello rispettato il termine a comparire, posto che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputata il 10 maggio 2022, mentre l'udienza di secondo grado è stata celebrata il 18 maggio 2022, senza l'osservanza del termine di 20 giorni e senza la presenza della imputata e del difensore, non essendosi verificata dunque alcuna sanatoria della nullità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In via preliminare, occorre evidenziare che, come risulta dal fascicolo processuale, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputata Angela Pilla il 1° maggio 2022, mentre l'udienza di secondo grado è stata celebrata il 18 maggio 2022, dunque senza l'osservanza del termine di 20 giorni previsto dall'art. 601 comma 5 cod. proc. pen. Va altresì precisato che l'udienza del 18 maggio 2022 si è svolta in forma cartolare, non avendo difesa, nei cui confronti è stato regolarmente costituito il rapporto processuale, né sollecitato la trattazione orale dell'appello, né comunque trasmesso conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 bis del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020.
Ciò impone di ritenere tardiva l'eccezione sollevata con l'odierno ricorso per cassazione, dovendosi richiamare in tal senso la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349 e Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, Rv. 282220), secondo cui, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art.180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
2. In applicazione di tale premessa interpretativa, non vi è dunque spazio per l'accoglimento dell'eccezione difensiva, che andava sollevata nel giudizio di appello. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse della Pilla deve essere disatteso, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual