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Ordinanza — n. 24259/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24259/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24259/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 625-bis, cod. proc. pen., trattato de plano, relativo al procedimento nei confronti: DEL GATTO SILVIA nata a MONTEGRANARO il 21/12/1981 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24259/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In data 15.02.2023 il Presidente titolare della Terza sezione penale ha disposto la correzione dell'errore materiale, contenuto nel dispositivo dell'udienza camerale (in quanto ad essere stata annullata è un'ordinanza con cui la Corte d'appello di l'Aquila aveva accolto un'istanza di ricusazione), con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità "de plano".

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione censure procedurali abbandono del procedimento tempestività dell'istanza di ricusazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 625-bis, cod. proc. pen., trattato de plano, relativo al procedimento nei confronti: DEL GATTO SILVIA nata a MONTEGRANARO il 21/12/1981 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA.

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa nel proc. c/ Del Gatto Silvia (RG 35726/2022), ca- mera di consiglio del 16.01.2023, la Terza sezione penale di questa Corte ha di- sposto l'annullamento della "sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di L'Aquila".

2. In data 15.02.2023 il Presidente titolare della Terza sezione penale ha disposto la correzione dell'errore materiale, contenuto nel dispositivo dell'udienza camerale (in quanto ad essere stata annullata è un'ordinanza con cui la Corte d'appello di l'Aquila aveva accolto un'istanza di ricusazione), con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità "de plano".

4. Ritenuto di dover disporre la correzione dell'errore materiale del predetto dispositivo (che pertanto andrà letto come di seguito: "annulla l'ordinanza impu- gnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila"), atteso che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del di- spositivo riportato nel provvedimento depositato da quello immediatamente com- pilato a margine del ruolo d'udienza e sottoscritto dal Presidente, che prevale (Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010 - dep. 15/03/2010, Rv. 246787 - 01; Sez. 1, n. 21385 del 21/02/2007 - dep. 31/05/2007, Rv. 236768 - 01).

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo del ruolo della camera di consiglio dell'udienza del 16 gennaio 2023, in relazione al ricorso n. 35726/2022, ricorrente DEL GATTO SILVIA, nel senso che la parola "sentenza" deve essere sostituita con la parola "ordinanza"; la parola "ad" deve essere sostituita con la parola "alla" e le parole "altra sezione della" vanno eliminate. Così deciso, il 21 aprile 2023 Il Consig, re daensore , C.CEAL Il Presidente