Sentenza — n. 24250/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 8 giugno 2022, sezione quarta, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da Nunzia Graviano avverso la ordinanza della Corte di appello di Palermo con la quale era stata respinta la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione sofferta. Avverso tale sentenza Graviano Nunzia ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Graviano Nunzia nata a Palermo il 09/06/1968; avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di Cassazione; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello ; lette le conclusioni del PG dr.ssa Marilia Di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 8 giugno 2022, sezione quarta, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da Nunzia Graviano avverso la ordinanza della Corte di appello di Palermo con la quale era stata respinta la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione sofferta.
2. Avverso tale sentenza Graviano Nunzia ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.
3. Si deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, non considerando il periodo di detenzione sine titulo sofferto dalla ricorrente e pari a mesi quattro e giorni 14 di reclusione, conseguente all'intervenuto ridimensionamento, da parte della Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13 aprile 2015, della pena stabilita in primo grado ( con sentenza del tribunale di Palermo "i.d. 30.4.2013") in ragione dell'accoglimento del motivo di gravame concernente la continuazione della condotta di partecipazione rispetto alla prima decisione di condanna per lo stesso delitto emessa dal tribunale di Palermo "i. d. 6 gennaio 2003". In ogni caso, il periodo eccedente la condanna come ridotta in sede di appello in ordine alla ritenuta continuazione, non avrebbe potuto che costituire ex se detenzione priva di titolo e quindi ingiusta come dedotto con secondo motivo di ricorso innanzi alla sezione quarta e con memoria del 22 giugno 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato. Non vi è alcun dubbio che anche nell'ipotesi della riqualificazione migliorativa delle contestazioni in origine elevate e della inflizione definitiva di pena di durata inferiore alla custodia presofferta, debba accertarsi, comunque, se il richiedente abbia o meno dato causa ovvero se abbia o meno concorso a dare causa con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita (cfr. in motivazione Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016 (dep. 25/05/2017) Rv. 270099 - 01). Tanto premesso, va osservato che non emerge alcun errore percettivo, come tale idoneo a giustificare il presente peculiare motivo di ricorso, quanto piuttosto una valutazione giuridica non sindacabile in questa sede (cfr. sul punto tra le altre Sez. 6 - Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022 Rv. 283667 - 01;
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 Rv. 268981 - 01), del secondo motivo di ricorso che si assume trascurato, atteso che a pagina 7 della sentenza contestata il motivo è stato invece espressamente esaminato e ritenuto manifestamente infondato, sul rilievo per cui non corrispondeva " ai parametri insiti nella ivi formulata richiesta la modalità con cui opera l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione" .
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm