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Sentenza — n. 24241/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24241/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta vverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il medesimo tribunale in relazione al reato di frode fiscale. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, il ricorrente articola due motivi di gravame con i quali deduce la violazione di legge.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha fatto pervenire la rinuncia all'impugnazione con comunicazione pervenuta nella cancelleria della Corte. Il negozio processuale abdicativo è stato sottoscritto personalmente dall'imputato con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 583, comma 1, del codice di procedura penale, cui rinvia l'articolo 589, comma 3, stesso codice, dal suo difensore.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa inchiesta per frode fiscale amnistia fiscale frode fiscale in materia doganale sospensione della riscossione fiscale facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., dichiarato inammissibile, per sopravvenuta rinuncia, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMALFITANO CARMINE nato a NAPOLI il 01/03/1968 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI d" lifyi<ore Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. DED(MTATA If.'. CANCELL .

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta vverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il medesimo tribunale in relazione al reato di frode fiscale.

2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, il ricorrente articola due motivi di gravame con i quali deduce la violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.

2. Il ricorrente ha fatto pervenire la rinuncia all'impugnazione con comunicazione pervenuta nella cancelleria della Corte. Il negozio processuale abdicativo è stato sottoscritto personalmente dall'imputato con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 583, comma 1, del codice di procedura penale, cui rinvia l'articolo 589, comma 3, stesso codice, dal suo difensore.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., dichiarato inammissibile, per sopravvenuta rinuncia, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente deve essere esonerato dal versare qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C