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Sentenza — n. 23975/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23975/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 luglio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata ha applicato, sù richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Mokhles Ma a mri la pena di mesi sei di reclusione e di euro tremila di multa in continuazione con la condanna del 12 novembre 2020 del Tribunale di Macerata, confermata dalla sentenza del 29 aprile 2021 della Corte di Appello di Ancona (e così complessivamente la pena di anni cinque mesi due di reclusione ed euro 23.000 di multa), per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a), e di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo b), attesa la cessione di eroina a Giordano Calzetti per il complessivo ammontare di 220 euro. Era altresì disposta - ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309 del 1990 - la confisca del denaro costituente profitto del reato o, in mancanza, di beni nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza della somma di euro 220,00.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23975/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4.1.1.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali atto sessuale con un detenuto licenziamento per furto traffico di cocaina privazione di diritti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 20 luglio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata ha applicato, sù richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
artt. 110 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Col primo motivo è stata lamentata l'omessa motivazione quanto alla mancata pronuncia di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maa.mri Mokhles, nato in Tunisia il 08/06/1986 avverso la sentenza del 20/07/2022 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 luglio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata ha applicato, sù richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Mokhles Ma a mri la pena di mesi sei di reclusione e di euro tremila di multa in continuazione con la condanna del 12 novembre 2020 del Tribunale di Macerata, confermata dalla sentenza del 29 aprile 2021 della Corte di Appello di Ancona (e così complessivamente la pena di anni cinque mesi due di reclusione ed euro 23.000 di multa), per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a), e di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo b), attesa la cessione di eroina a Giordano Calzetti per il complessivo ammontare di 220 euro. Era altresì disposta - ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309 del 1990 - la confisca del denaro costituente profitto del reato o, in mancanza, di beni nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza della somma di euro 220,00.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata lamentata l'omessa motivazione quanto alla mancata pronuncia di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Col secondo motivo, deducendo falsa applicazione dell'art. 73, comma 7-bis del d.P.R. 309 del 1990 e vizio motivazionale, è stata censurata l'avvenuta confisca del profitto del reato senza alcuna motivazione al riguardo, non sussistendo alcun accertamento in ordine alla derivazione della somma dalla condotta illecita dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4.1.1.

E' nozione invero consolidata che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). In tal quadro è, in ogni caso, del tutto risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione - come è avvenuto in specie - dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539).

Laddove va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4.2. In ordine poi al secondo profilo di censura, la sentenza impugnata si è limitata ad applicare la specifica previsione di cui all'art. 73, comma 7 -bis d.P.R. 309 del 1990, secondo cui "nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". 4.2.1.

In proposito, infatti, trattandosi di cessione di stupefacente non qualificata a termini del comma 5 dell'art. 73 ma invero posta in continuazione con pregressa condanna (v. supra), il Tribunale di Macerata ha appunto disposto la confisca del profitto del reato, quantificabile sulla scorta delle indicazioni contenute nei capi d'imputazione (ed in proposito non vi è più questione sul fatto, in esito al patteggiamento) in merito al prezzo complessivo delle cessioni, siccome desunto dalle specifiche dichiarazioni dei soggetti acquirenti. Né, proprio in relazione ai contenuti della norma pedissequamente invocata e contrariamente ai rilievi del ricorrente (che di questo si è specificamente doluto), essa (introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202) richiede inoltre alcun vincolo di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato (in termini, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248).

5. L'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo e che in definitiva propone altresì censure estranee al giudizio di legittimità (v. supra), è manifestamente infondata. Non può quindi che dichiararsi la complessiva inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore 'della Cassa delle ammende. Così d