Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23973/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23973/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che ha rigettato l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena, subordinata alla demolizione dei manufatti abusivi e al ripristino dello status quo ante entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti di Ferrante Antonino, il 15/01/2020, divenuta irrevocabile il 04/06/2020.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 165 cod. pen; Sentenza — n. 23973/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Si osserva che Sez. U, n. del 23/06/2022, Liguori, ha recentemente avuto occasione di affermare che il termine indicato dal giudice in sentenza entro il quale l'obbligo deve essere adempiuto, costituisce un elemento essenziale dell'istituito della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 165 cod. pen., la cui inosservanza è causa di revoca del beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, non massimata sul punto), in quanto l'inosservanza degli obblighi entro il suddetto termine, cui è subordinata la concessione del beneficio, frustra la funzione special-preventiva che la sospensione condizionale della pena esplica nell'ambito del sistema sanzionatorio. 1.1.

Parole chiave

Generato dall'IA
osservanza dei termini restituzione del termine termine di revisione termine di perenzione termine suppletorio di grazia ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 165 cod. pen
del 23/06/2022, Liguori, ha recentemente avuto occasione di affermare che il termine indicato dal giudice in sentenza entro il quale l'obbligo deve essere adempiuto, costituisce un elemento essenziale dell'istituito della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 165 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di FERRANTE ANTONINO nato il 06/10/1940 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG , dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che ha rigettato l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena, subordinata alla demolizione dei manufatti abusivi e al ripristino dello status quo ante entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti di Ferrante Antonino, il 15/01/2020, divenuta irrevocabile il 04/06/2020.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto il Giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta demolizione delle opere abusive in data 2/02/2022, erroneamente ha ritenuto che l'imputato avesse correttamente ottemperato alla condizione a cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena inflitta, sebbene la demolizione delle opere fosse avvenuta oltre il termine previsto in sentenza, ossia oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, sicchè l'adempimento è avvenuto tardivamente, non rilevando il diverso termine di 45 giorni indicato nel provvedimento di demolizione emesso dal PM del 23/11/2021./ 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta Aa chiesto l'annullamento con rinvio.

4. Con memoria difensiva Ferrante Antonino rappresenta che, con provvedimento del PM del 23/11/2021, notificata il 19/01/2022, gli era stato ordinato di provvedere alla demolizione dell'opera abusiva entro il termine di 45 giorni dalla notifica, contestualniente dando ordine alla Polizia Municipale di verificarne l'ottemperanza e di darne comunicazione alla Procura della Repubblica. Rappresenta di essersi immediatamente attivato e di aver comunicato in data 19/01/2022 al Comune l'inizio dei lavori di demolizione, che venivano regolarmente eseguiti e ultimati in data 28/01/2022. La Polizia Municipale, in esecuzione del provvedimento del PM, in data 2/02/2022 ha quindi accertato l'avvenuta demolizione delle opere abusive, dandone comunicazione alla Procura della Repubblica. Pertanto, deduce di aver correttamente ottemperato all'ordine di esecuzione nel termine di giorni 45 a decorrere dalla notifica del provvedimento, dal 19/01/2022, non rilevando il termine, antecedente, indicato nella sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Si osserva che Sez. U, n. del 23/06/2022, Liguori, ha recentemente avuto occasione di affermare che il termine indicato dal giudice in sentenza entro il quale l'obbligo deve essere adempiuto, costituisce un elemento essenziale dell'istituito della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 165 cod. pen., la cui inosservanza è causa di revoca del beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, non massimata sul punto), in quanto l'inosservanza degli obblighi entro il suddetto termine, cui è subordinata la concessione del beneficio, frustra la funzione special-preventiva che la sospensione condizionale della pena esplica nell'ambito del sistema sanzionatorio. 1.1.

Orbene, nel caso in disamina, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Marsala il 15/01/2020 conteneva espressamente il termine di tre mesi dai passaggio in giudicato entro il quale l'imputato avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di demolizione, cui era subordinata la concessione del beneficio. A nulla rileva - ai fini del beneficio della sospensione condizionale della pena- il fatto che, spirato tale termine e instaurato un giudizio di esecuzione, sia stata notificata, in data 19/01/2022, quindi dopo oltre un anno lo spirare del termine, un'ingiunzione da parte del PM con cui, preso atto della mancata demolizione, veniva ordinato al ricorrente di provvedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera abusiva entro il termine di 45 giorni dalla notifica e che il ricorrente abbia finalmente ottemperato all'ordine, posto che il beneficio era espressamente condizionato all'adempimento dell'ordine di demolizione entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Si impone, dunque, un giudizio rescissorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. Così deciso all'udienza del 24 marzo 2023 Il C n